Circolare 16 luglio 2026, n. 347821 – Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste

Circolare in materia di disposizioni sulla miscelazione dell’«olio extra vergine di oliva» con l’«olio di oliva vergine»

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Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169 del 23 luglio 2026

Alle organizzazioni professionali e associazioni di categoria delle filiere agricole registrate nell’elenco dei portatori di interesse del MASAF

Al fine di tutelare la qualità dell’olio che viene commercializzato in Italia, di garantire la trasparenza del mercato ed il diritto dei consumatori ad un’informazione corretta e veritiera, appare opportuno fornire chiarimenti in merito all’etichettatura ed alla commercializzazione dei prodotti ottenuti dalla miscelazione di oli di categorie diverse.
Invero, l’assenza di un quadro giuridico sufficientemente chiaro e preciso a livello unionale relativamente a tali aspetti ha determinato approcci diversi da parte degli Stati membri. Alcuni di essi – pur in assenza di un divieto formale di miscelazione di oli di categorie diverse – hanno tuttavia ritenuto opportuno fissare livelli di tutela ulteriori sul piano della commercializzazione del prodotto ottenuto dalla miscelazione, disponendo che una miscela di olio di oliva vergine e di olio extra vergine di oliva non possa essere commercializzata come olio extra vergine di oliva.
La questione è stata di recente evidenziata anche dalla Corte dei conti europea nella «Relazione Speciale 01/2026 (1) », la quale, al punto 26, ha intravisto elementi di criticità proprio nella «mancanza di chiarimenti o orientamenti da parte della Commissione in merito alla facoltà di miscelare oli di oliva extra vergini con oli d’oliva vergini vendendoli come olio extra vergine – l’attuale quadro giuridico non è sufficientemente chiaro, in quanto gli Stati membri hanno talvolta interpretato le norme dell’UE in modo diverso» considerandoli «elementi in grado di influenzare la degradazione dell’olio d’oliva nel tempo rispetto ai quali gli Stati membri hanno approcci diversi (cfr. riquadro 3).»
Nel citato riquadro 3 la Corte ha altresì precisato che «Secondo le autorità italiane, è consentita la commercializzazione di una miscela di olio d’oliva extra vergine e vergine come olio d’oliva extra vergine. Ciò è stato confermato da una sentenza pronunciata nel 2023 dal Tribunale ordinario di Perugia, in assenza di un divieto formale di miscelare oli di categorie diverse».
Gli elementi di criticità evidenziati dalla Corte dei conti europea, unitamente alla necessità di tutela dei consumatori nel rispetto delle pratiche leali di informazione previste dall’art. 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011, rendono necessario un chiarimento sul punto.
La disciplina unionale è orientata al progressivo innalzamento degli standard qualitativi delle produzioni olearie ma anche alla tutela del consumatore mediante la garanzia di un’informazione corretta, trasparente e non fuorviante. Da ciò deriva la particolare attenzione alla corretta classificazione ed etichettatura dei prodotti oleari quale strumento che consente di tutelare, al contempo, la qualità del prodotto e il diritto del consumatore.
Come noto, l’attuale quadro normativo di riferimento (2) non reca un espresso divieto della pratica di miscelazione in esame, tuttavia, è evidente che la successiva classificazione e commercializzazione del prodotto risultante dalla miscelazione con la denominazione di «olio extra vergine di oliva», e dunque come olio di categoria superiore, risulti fuorviante per il consumatore e sia in contrasto con i principi di lealtà delle pratiche informative di cui al su citato art. 7.
È la stessa normativa europea, infatti, a differenziare la qualità tra le due tipologie di oli in esame a livello di etichettatura. L’art. 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2104/2022 prevede, per ciascuna tipologia di olio vendibile al consumatore finale, l’indicazione in etichetta di una specifica informazione sulla categoria volta ad informare quest’ultimo sull’esatta natura degli oli offerti.
In particolare, per l’«olio extra vergine di oliva» è prevista la dicitura «olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»; per l’«olio di oliva vergine», invece, «olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici».
Dunque, l’informazione veicolata al consumatore punta l’accento sulla superiorità della categoria dell’«olio extra vergine» rispetto a quella del «vergine».
Ne consegue che, a maggior ragione nel caso di miscelazione di oli di categorie diverse, si impone la necessità, a tutela del consumatore, di fornire una corretta informazione circa la qualità del prodotto ottenuto dalla miscelazione.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, e nelle more di eventuali chiarimenti da parte della Commissione europea sulla questione, si ritiene che il prodotto ottenuto dalla miscelazione in argomento non possa essere classificato nella categoria dell’«olio extra vergine di oliva», ma debba essere classificato, e di conseguenza etichettato, come prodotto appartenente alla categoria inferiore.
Pertanto, a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente circolare, l’olio ottenuto dalla pratica di miscelazione dell’«olio extra vergine» con l’«olio di oliva vergine» dovrà in ogni caso essere classificato quale «olio vergine di oliva».
Si precisa inoltre che l’olio ottenuto dalla miscelazione effettuata anteriormente alla predetta data e dichiarato «olio extra vergine»:
se già confezionato, potrà essere posto in commercio fino all’esaurimento delle scorte
se sfuso, dovrà essere riclassificato come «olio di oliva vergine» entro trenta giorni dalla data medesima e, in ogni caso, prima della prima operazione di movimentazione/lavorazione che lo riguardi.
Si richiama l’attenzione degli operatori sull’importanza del rispetto dei suddetti adempimenti, evidenziando che la loro inosservanza, fatti salvi eventuali profili di rilevanza penale, configura una violazione dell’art. 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011, sanzionata ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 231/2017.
Resta fermo l’obbligo della corretta tenuta del registro telematico dell’olio, istituito con DM 10 novembre 2010 e DM 23 dicembre 2013, nel senso sopra indicato, nelle more del suo adeguamento alle presenti disposizioni.
Quanto sopra si rappresenta a codeste Associazioni ed Organizzazioni di categoria affinché provvedano ad informare i propri associati, i produttori e i centri di assistenza agricola, richiamando l’attenzione degli stessi sugli adempimenti di cui trattasi.
Si chiede di voler dare la massima diffusione della presente circolare che sarà altresì pubblicata nell’area «Documentazione» del «Portale dell’Olio d’Oliva» ai sensi dell’art. 5, comma 3, del DM 23 dicembre 2013 nonché sul sito istituzionale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale
Blasi

Il Capo Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica
Lupo

Il Capo Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
Assenza


NOTE:

(1) «Relazione Speciale 01/2026_I sistemi di controllo per l’olio di oliva nell’UE. Un quadro completo, ma applicato in modo disomogeneo».
(2) Allegato VII, parte VIII, del Reg. (UE) n.1308/2013, Reg. (UE) 2022/2104 e Reg. (UE) 2022/2105

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