Alimenti confezionati, il rivenditore non risponde dei vizi intrinseci se le confezioni sono originali e senza segni di alterazione

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Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza n. 53 del 20 aprile 2020 (riferimenti normativi: articolo 19 della legge 283/1962)

L’articolo 19 della legge 283/1962 prevede una causa di non punibilità per il mero rivenditore di prodotti alimentari non conformi quanto ai requisiti intrinseci, a condizione che essi siano contenuti in confezioni originali senza segni di alterazione. Pertanto, non risponde del reato di cui all’articolo 5, lettera d), della legge citata il titolare di una pescheria che abbia commercializzato vongole contenute in sacchetti a rete, risultate positive per Salmonella.

Come è noto la vendita di alimenti sfusi non conformi non impegna solo la responsabilità del produttore, ma anche quella di chi li commercializza, pure con riguardo ai vizi intrinseci del prodotto, in quanto il legislatore assume che anche il rivenditore debba contribuire a garantire la sicurezza alimentare di ciò che smercia, quale parte essenziale della filiera. Tale attribuzione di responsabilità (per i prodotti sfusi) si ricava, a contrario, dall’articolo 19 della legge 283/1962. Infatti, se – come dispone la norma – il rivenditore non risponde dei vizi intrinseci dell’alimento confezionato, se ne deduce che egli ne risponde quando il prodotto non è confezionato.
Il fondamento dell’articolo 19 riposa sul fatto che, se l’alimento è contenuto in una confezione destinata ad essere aperta soltanto dal consumatore, non si può pretendere che chi lo commercia vìoli la confezione per verificare – normalmente tramite analisi di laboratorio – la conformità del prodotto. Tanto è vero che, se, invece, la confezione è stata manomessa, non si giustifica l’esonero di responsabilità, che non opera neppure nel caso in cui il rivenditore sia a conoscenza del vizio ovvero – si può aggiungere – sia in condizione di rendersene conto (si pensi all’indicazione in etichetta della presenza di un additivo non consentito).
Il Tribunale di Ascoli Piceno non ha fatto, dunque, altro che attenersi a questi principi. Il caso, però, non era così banale. Le vongole, infatti, erano semplicemente raccolte in un “sacchetto a rete”. Ora, che un simile involucro sia da considerare una “confezione” potrebbe essere discutibile. Tanto che in passato la giurisprudenza ha escluso che potesse essere definitiva tale una reticella contenente limoni (Cassazione penale, sentenza n. 2711 del 13 dicembre 1993). Compulsando il repertorio informatico della Suprema Corte, sembra essere questo l’unico caso in cui è stata affrontata direttamente la questione. Altre sentenze sembrano avere ritenuto implicitamente il contrario, almeno per quanto si può dedurre dalla “massima”. Vi è, peraltro, una recente sentenza (Cassazione penale, sentenza n. 1434 del 15 gennaio 2020) che ha ritenuto responsabile del reato di cui alla lettera c) dell’articolo 5 il rappresentante legale di una società per avere detenuto per la vendita cozze, risultate contaminate da Escherichia coli, in una reticella. Sembrerebbe, quindi, che – pur non argomentando sulla questione – implicitamente il prodotto sia stato considerato sfuso (anche se, per la verità, non è chiaro dalla narrativa se l’imputato fosse anche il produttore delle cozze). In ogni caso, il tema si presta a qualche dubbio interpretativo. Occorre, pertanto, risalire alla disciplina extrapenale per (provare a) dirimere la questione.
L’articolo 1 del decreto legislativo 109/1992 (sull’etichettatura dei prodotti alimentari), ora abrogato, definiva «prodotto alimentare preconfezionato l’unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall’imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata». Attualmente l’articolo 2 del regolamento (UE) 1169/2011 stabilisce che per “alimento preimballato” si intende «l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; “alimento preimballato” non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta».
Come si può notare, le due definizioni sono sovrapponibili e si possono condensare nella “chiusura di garanzia” (così la Cassazione nella sentenza n. 3646/1973) del prodotto “preconfezionato” e ora del prodotto “preimballato” nella sua destinazione al consumatore finale quale elemento discriminante rispetto al prodotto sfuso. Stando così le cose, la decisione in commento, nel ritenere applicabile l’articolo 19 al caso di vongole confezionate in una reticella (come normalmente avviene), appare coerente con la disciplina normativa. Tale conclusione è estensibile ai casi analoghi, come quello dei limoni di cui sopra.
Semmai, il problema di preimballi di questo genere è costituito dalla loro maggiore vulnerabilità sotto il profilo igienico-sanitario, nel senso che l’alimento è meno protetto rispetto a possibili contaminazioni. Con l’ovvia conseguenza che, ove si potesse dimostrare che la non conformità intrinseca del prodotto sia ascrivibile non al produttore, ma al rivenditore, questi e non quegli ne risponderà, come se il prodotto fosse sfuso. Non sarà, però, allora una questione di confezionamento, bensì di scorrette modalità di conservazione, che investono direttamente la responsabilità anche del mero rivenditore.

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