Cassazione penale, sentenza n. 1434 del 15 gennaio 2020 (udienza del 1° ottobre 2019 – riferimenti normativi: articolo 5, lettera c, della legge 283/1962)
Non è prevista alcuna inutilizzabilità delle analisi effettuate con un metodo scientifico non più attuale.
Nel caso di analisi microbiologica su cozze, l’interessato non ha diritto alla comunicazione del risultato e non può richiedere la revisione.
Torniamo al tema delle analisi di laboratorio su prodotti alimentari con una recentissima sentenza, perché si tratta spesso di un aspetto cruciale del processo, idoneo talvolta a farlo naufragare per violazione di legge. Altra volta abbiamo esaminato casi più problematici di quello presente, in verità piuttosto semplice e lineare, ma ciò nondimeno meritevole di una qualche attenzione.
Il titolare di una ditta fu condannato alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’articolo 5, lettera c), della legge 283/1962 per avere detenuto cozze risultate contaminate da Escherichia coli oltre il limite di legge.
Va ricordato che la fattispecie in questione riguarda, appunto, la presenza nell’alimento di carica microbica superiore ai limiti di volta in volta fissati dalla normativa tecnica. Solo quando sono disciplinati questi limiti è possibile configurare il reato e, dal momento che non sono molti gli alimenti per i quali sono fissate delle soglie di contaminazione, non sono frequenti in giurisprudenza casi del genere. Anche perché la contaminazione potrebbe nei singoli casi raggiungere valori tali da indurre un pericolo patogenetico, trascendendo nel più grave reato di cui all’articolo 444 del codice penale.
Nella vicenda in commento, il ricorso per Cassazione lamentava come motivi invalidanti della condanna l’omessa comunicazione del risultato delle analisi di laboratorio al fine della richiesta di revisione e l’adozione di un metodo di analisi non più attuale.
Sul primo punto, la Corte obietta che, ai sensi del decreto legislativo 123/1993 e del decreto 16 dicembre 1993 del Ministero della Sanità, nelle analisi microbiologiche su alimenti deteriorabili – quali erano i molluschi in oggetto – non è prevista la revisione, trattandosi per loro natura di analisi irripetibili, sicché neppure è prevista la comunicazione del loro esito con la finalità invocata dalla difesa. Il diritto di difesa, infatti, è garantito, pur versandosi in una fase che di per sé è ancora amministrativa e non giudiziaria, dall’avviso del giorno, del luogo e dell’ora di svolgimento delle analisi.
Quanto al secondo profilo del ricorso, la questione è più delicata. Ha ragione la Cassazione, sulla scorta di una consolidata giurisprudenza, ad affermare che nessuna inutilizzabilità (o nullità, si può aggiungere) del referto è stabilita in ragione dell’impiego di un certo metodo di analisi piuttosto che di un altro, anche allorché esistano metodi validati che non siano stati seguiti o che siano stati applicati in maniera erronea. Sebbene in questi casi le difese insistano (anche) sull’invalidità delle analisi, in realtà, il tema non è, infatti, la violazione di regole processualmente rilevanti, bensì di merito, cioè di affidabilità della prova consacrata nel referto.
In altri termini, l’analisi è valida, ma potrebbe essere considerata dal giudice non produttiva di un risultato scientificamente persuasivo. È, dunque, su questo diverso fronte che si gioca la questione. La Corte se l’è cavata in maniera sbrigativa escludendo l’inutilizzabilità dell’analisi, ma di più non poteva fare in proposito, poiché la valutazione di merito della prova, cioè la sua concludenza o meno rispetto all’accusa, non spetta alla Cassazione.
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Analisi microbiologiche su cozze, comunicazione del risultato e revisione non sono previste
Cassazione penale, sentenza n. 1434 del 15 gennaio 2020 (udienza del 1° ottobre 2019 – riferimenti normativi: articolo 5, lettera c, della legge 283/1962)
Non è prevista alcuna inutilizzabilità delle analisi effettuate con un metodo scientifico non più attuale.
Nel caso di analisi microbiologica su cozze, l’interessato non ha diritto alla comunicazione del risultato e non può richiedere la revisione.
Torniamo al tema delle analisi di laboratorio su prodotti alimentari con una recentissima sentenza, perché si tratta spesso di un aspetto cruciale del processo, idoneo talvolta a farlo naufragare per violazione di legge. Altra volta abbiamo esaminato casi più problematici di quello presente, in verità piuttosto semplice e lineare, ma ciò nondimeno meritevole di una qualche attenzione.
Il titolare di una ditta fu condannato alla pena dell’ammenda per il reato di cui all’articolo 5, lettera c), della legge 283/1962 per avere detenuto cozze risultate contaminate da Escherichia coli oltre il limite di legge.
Va ricordato che la fattispecie in questione riguarda, appunto, la presenza nell’alimento di carica microbica superiore ai limiti di volta in volta fissati dalla normativa tecnica. Solo quando sono disciplinati questi limiti è possibile configurare il reato e, dal momento che non sono molti gli alimenti per i quali sono fissate delle soglie di contaminazione, non sono frequenti in giurisprudenza casi del genere. Anche perché la contaminazione potrebbe nei singoli casi raggiungere valori tali da indurre un pericolo patogenetico, trascendendo nel più grave reato di cui all’articolo 444 del codice penale.
Nella vicenda in commento, il ricorso per Cassazione lamentava come motivi invalidanti della condanna l’omessa comunicazione del risultato delle analisi di laboratorio al fine della richiesta di revisione e l’adozione di un metodo di analisi non più attuale.
Sul primo punto, la Corte obietta che, ai sensi del decreto legislativo 123/1993 e del decreto 16 dicembre 1993 del Ministero della Sanità, nelle analisi microbiologiche su alimenti deteriorabili – quali erano i molluschi in oggetto – non è prevista la revisione, trattandosi per loro natura di analisi irripetibili, sicché neppure è prevista la comunicazione del loro esito con la finalità invocata dalla difesa. Il diritto di difesa, infatti, è garantito, pur versandosi in una fase che di per sé è ancora amministrativa e non giudiziaria, dall’avviso del giorno, del luogo e dell’ora di svolgimento delle analisi.
Quanto al secondo profilo del ricorso, la questione è più delicata. Ha ragione la Cassazione, sulla scorta di una consolidata giurisprudenza, ad affermare che nessuna inutilizzabilità (o nullità, si può aggiungere) del referto è stabilita in ragione dell’impiego di un certo metodo di analisi piuttosto che di un altro, anche allorché esistano metodi validati che non siano stati seguiti o che siano stati applicati in maniera erronea. Sebbene in questi casi le difese insistano (anche) sull’invalidità delle analisi, in realtà, il tema non è, infatti, la violazione di regole processualmente rilevanti, bensì di merito, cioè di affidabilità della prova consacrata nel referto.
In altri termini, l’analisi è valida, ma potrebbe essere considerata dal giudice non produttiva di un risultato scientificamente persuasivo. È, dunque, su questo diverso fronte che si gioca la questione. La Corte se l’è cavata in maniera sbrigativa escludendo l’inutilizzabilità dell’analisi, ma di più non poteva fare in proposito, poiché la valutazione di merito della prova, cioè la sua concludenza o meno rispetto all’accusa, non spetta alla Cassazione.
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