Fabbricazione e utilizzo di imballaggi in tutte le filiere sono interessati dal regolamento (UE) 2025/40, che entrerà in vigore il 12 agosto 2026 e mira a ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi, promuovere il loro riciclo e riutilizzo, garantire un mercato europeo sostenibile e armonizzato. Il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184 con il decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 102 aggiorna i requisiti qualitativi e di sicurezza delle acque potabili. Il provvedimento modifica il decreto legislativo 18/2023 e introduce limiti più restrittivi per alcune sostanze, ridefinisce inoltre i requisiti per i materiali a contatto con l’acqua potabile. Su questi temi abbiamo intervistato Marco Pasqualini, Consulente di Direzione, Formatore e Lead Auditor di Sistemi di gestione aziendale.

Lei opera ormai da più di trent’anni nel settore come Consulente di Direzione; come è organizzata oggi la sua attività?
Ho coperto ruoli di crescente responsabilità e carattere manageriale nell’industria e nei servizi per il settore packaging, prima di specializzarmi nella consulenza regolatoria e dei sistemi. Sono lead auditor per i sistemi di gestione della sicurezza e della qualità alimentare e per gli standard di prodotto correlati ai materiali e agli oggetti destinati al contatto con gli alimenti. Ho pubblicato dispense e articoli, partecipato alla redazione di numerose Linee guida applicative e sono coinvolto in diversi gruppi di lavoro presso l’Istituto Italiano Imballaggio e nel settore alimentare di AICQ.
Quali sono gli attuali obiettivi della sua organizzazione?
Erogare consulenza direzionale, in materia di sistemi di gestione della qualità, risk management, conformità normativa e formazione, con particolare attenzione alla sicurezza alimentare, ai materiali a contatto con alimenti, acque potabili, sostenibilità e ambiente. I nostri clienti sono principalmente industrie alimentari, Gdo, produttori di imballaggi per alimenti, produttori di macchine per il settore alimentare e attrezzature. Impostiamo collaborazioni per supportare le aree tecniche, regolatorie e sistemiche, costruendo solidi rapporti con imprese nazionali, multinazionali, enti pubblici e privati, oltre che con autorità di controllo. Supportiamo attività di formazione specialistica con docenze qualificate e attività di audit o audit assistiti. Il nostro lavoro è caratterizzato da curiosità, passione, approfondimento e apertura a nuove prospettive. Per affrontare le sfide del settore dedichiamo più del 10% del nostro tempo allo studio orientato alla crescita professionale continua.
PACKAGING AND PACKAGING WASTE REGULATION
Nel 2025 è entrato in vigore la PPWR – “Packaging and Packaging Waste Regulation”. Quali obblighi hanno le imprese?
L’Unione Europea attribuisce alle imprese un ruolo centrale nel perseguire lo sviluppo sostenibile, seguendo i principi dell’Agenda 2030 – ONU e gli obiettivi del Green Deal europeo. Questi strumenti guidano la transizione verso un’economia competitiva, responsabile e inclusiva, con particolare attenzione all’ambiente e alle generazioni future. Per realizzare questa visione, l’Unione Europea ha messo a punto un quadro normativo integrato volto a garantire una gestione coordinata delle aree di rischio più significative, considerando le esigenze e le aspettative dei vari stakeholder.

La direttiva 62/1994/CE relativa agli imballaggi e ai loro rifiuti aveva dato vita a interpretazioni contrastanti e a disparità di trattamento tra gli operatori del mercato unico. La Commissione Europea ha evidenziato che circa il 50% delle cellulose vergini e il 40% delle plastiche vergini introdotte nel mercato UE sono destinate al settore imballaggi. La produzione di questi ultimi cresce più rapidamente del PIL dell’Unione, rappresentando quasi il 40% dei rifiuti solidi urbani. In questo contesto, le aziende coinvolte sono state invitate a partecipare alla definizione di un nuovo Regolamento mirato ad armonizzare la normativa del settore. Nel corso delle consultazioni tra l’Unione Europea e gli stakeholder, fra questi le imprese, hanno espresso richieste specifiche: la necessità di un quadro normativo stabile e armonizzato per garantire sicurezza agli investimenti, condizioni giuste per incentivare la produzione di imballaggi sostenibili e un sistema efficiente per il riciclo, capace di migliorare la qualità delle materie prime secondarie. Per rispondere a queste istanze, la UE ha emanato il regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), provvedimento mirato ad affrontare in modo sistematico le sfide del settore degli imballaggi, in linea con gli obiettivi delle imprese. Il Regolamento introduce norme uniformi riguardanti ogni fase del ciclo di vita degli imballaggi, dalla sostenibilità ambientale ai requisiti di etichettatura, mantenendo inalterati principi come la responsabilità estesa dei produttori e la prevenzione dei rifiuti da imballaggio, infine sostituendo la direttiva 62/1994/CE. Il PPWR chiede alle imprese di documentare in modo sistematico le azioni intraprese per assicurare e controllare la conformità ai requisiti essenziali di sostenibilità di imballaggi e rifiuti nella UE.
Perché il PPWR lascia ampi margini di interpretazione?
La Commissione ha deciso che un rafforzamento graduale dei criteri di sostenibilità degli imballaggi è in linea con il principio di proporzionalità. In quest’ottica, il PPWR introduce un incremento progressivo di aspirazioni e requisiti, includendo aspetti come la sostenibilità degli imballaggi riciclabili, deroghe sui limiti di concentrazione di sostanze nocive presenti in specifici materiali di imballaggio, oltre ad altre eccezioni relative all’adozione delle nuove disposizioni. Nel corso della transizione verso i nuovi obiettivi, per affrontare sfide complesse in collaborazione con le parti interessate e in considerazione dei più recenti sviluppi scientifici, la Commissione si è impegnata a pubblicare specifici atti delegati, oppure ad operare mediante successivi atti di esecuzione. Va sottolineato che non vi è alcun vuoto normativo. Infatti, fino alla pubblicazione di questi atti o all’adozione di nuove norme tecniche europee settoriali armonizzate, continueranno ad applicarsi le legislazioni nazionali esistenti. Le norme oggi in vigore in Italia permangono applicative come lette con riferimento al PPWR secondo la tabella di concordanza riportata nell’allegato XIII del nuovo regolamento.
Quale sarà l’impatto del PPWR sulla operatività delle aziende?
È un impegno di notevole portata per tutte le filiere. Tutti gli attori coinvolti nelle filiere interessate (produttori, fabbricanti, importatori utilizzatori di imballaggi) hanno precise responsabilità. Ogni parte ha un ruolo attivo nella gestione della tracciabilità obbligatoria degli imballaggi e nella predisposizione delle nuove Dichiarazioni di Conformità. Il fabbricante ha gli obblighi più onerosi; tale figura è definita dal PPWR come colui che produca o che faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, in tal modo potendo essere un produttore o anche un utilizzatore di prodotto proprietario del design dell’imballaggio del prodotto. Sul fabbricante gravano il rispetto dei requisiti ambientali essenziali stabiliti dagli articoli 5-11, l’adempimento degli obblighi di etichettatura previsti nell’articolo 12, la predisposizione di un fascicolo tecnico in conformità alle disposizioni dell’allegato VII, la valutazione sistematica della conformità a garanzia che i prodotti aderiscano a tali standard con un sistema di produzione che garantisca che la produzione in serie permanga conforme. Verificate queste condizioni il fabbricante emette una dichiarazione di conformità, identificando il prodotto tramite un numero di lotto, stabilisce inoltre le procedure per la gestione di eventuali ritiri o richiami, indicando a tal fine il punto di contatto.
Le aziende hanno già a disposizione dei documenti esplicativi cui affidarsi?
Nei prossimi mesi saranno pubblicate le Linee Guida dell’Istituto Italiano Imballaggio per l’applicazione del PPWR nelle imprese. Questo documento, realizzato con il contributo di tutte le filiere e degli attori coinvolti, avrà un taglio pratico e operativo. In qualità di Coordinatore dell’attività, invito le Organizzazioni interessate a mettersi in contatto con me per contribuire al progetto con contributi utili e costruttivi.
ALTE PERCENTUALI DI MATERIALE DI RICICLO
Molti temono che l’alta percentuale di materia prima riciclata prevista dal PPWR possa determinare uno squilibrio tra domanda e offerta, obbligando i produttori ad importare materie prime secondarie da Paesi extra UE con conseguente aumento dei costi. Sono preoccupazioni fondate?

La Commissione si basa su dati di mercato forniti dai Sistemi di Responsabilità estesa del Produttore (EPR) degli Stati membri. Questi dati indicano che la capacità di riciclo dei rifiuti da imballaggio nell’Unione Europea non è sfruttata appieno: un terzo dei rifiuti di imballaggio non è riciclato in modo adeguato, mentre la quantità tali rifiuti è in crescita. Tutto ciò è piuttosto imputabile alla carenza di innovazione tecnologica, all’insufficienza dei mercati di sbocco e alle lacune di un quadro normativo frammentario e non armonizzato. Questi fattori limitano la sostenibilità economica delle attività di riciclo e ostacolano gli investimenti necessari per sviluppare tecnologie avanzate e infrastrutture logistiche efficienti. Diventa pertanto difficile garantire una raccolta, una selezione e un riciclo che producano materie prime seconde di alta qualità. Il regolamento PPWR affronta queste criticità. Non si dimentichi, in questo contesto, che gli importatori da mercati extra UE sono tenuti agli stessi obblighi dei produttori. Chi introduce i prodotti nel mercato unico europeo, deve assicurare che essi rispettino le normative dell’Unione. Lo stesso criterio vale per le eventuali importazioni di materie prime seconde e rifiuti.
Come possono impattare le alte percentuali di riciclabilità e di contenuto di materiali riciclati richieste dal PPWR, sulla sicurezza del food packaging?
Non possono. Il PPWR e le altre norme di settore stabiliscono che i requisiti di sostenibilità degli imballaggi si applicano senza pregiudicare le altre disposizioni normative dell’Unione in materia di imballaggi, quali quelle riguardanti la sicurezza, la qualità, la protezione della salute, l’igiene dei prodotti confezionati e il trasporto. In presenza di una contraddizione tra norme, la priorità è data alla tutela della salute rispetto ai requisiti di sostenibilità ambientale. Le imprese devono comunque conformarsi ai requisiti richiesti e giustificare eventuali esclusioni necessarie.
Altri temi sollevati da PPWR sono il riutilizzo del pallet wrapping, il divieto di usare contenitori monouso per alcuni prodotti proposti dal settore HoReCa, l’obbligo di rendere compostabili le bustine per tè ed infusioni e le cialde del caffè. Non c’è il rischio di sacrificare parte della sicurezza alimentare in nome vantaggi ambientali del tutto residuali?
Non credo. Anche in questo caso, la priorità è garantire la sicurezza del consumatore. La responsabilità che grava sul produttore di materiali o oggetti destinati al contatto con gli alimenti restainvariata. L’ambito tecnico Moca è molto regolamentato e ogni materiale, incluse le materie prime secondarie, deve rispettare rigorosi standard di purezza e avere una composizione ben definita. Tali materiali devono essere verificati per la loro conformità, verifiche che includono valutazioni sull’inerzia (anche sensoriale), controlli sulla composizione chimica e valutazioni di sicurezza mediante prove di migrazione specifica in simulanti predefiniti. Questi test individuano costituenti o prodotti di degradazione potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.
La UE tende a penalizzare le materie plastiche, anche se in ambito food non è sempre facile e sicuro sostituire la plastica con materiali alternativi. Condivide questa corrente di pensiero?
L’imballaggio è un elemento chiave per il progresso, rende i prodotti disponibili nello spazio e nel tempo, rispettando i requisiti di sicurezza previsti. La scelta degli imballaggi dipende dalle specifiche esigenze del prodotto. Per questo non esiste un imballaggio o un materiale ideale in assoluto, ma esiste la soluzione progettuale che meglio soddisfa una determinata necessità. Confermano questa premessa i dati forniti dai sistemi di gestione e dagli Stati membri. Indicano che in peso, i rifiuti di imballaggi in plastica sono circa la metà del totale dei rifiuti di imballaggi in carta e cartone, ma solo il 40% degli imballaggi in plastica è riciclato, meno della metà rispetto all’87% degli imballaggi in carta e cartone. Peggiori risultati nella UE si hanno per gli imballaggi in legno peraltro soggetti a regolamenti specifici e inseriti in una filiera che utilizza una materia prima con un impatto ambientale inferiore. La plastica è quindi oggetto di particolare attenzione, perché caratterizzata da obiettivi quantitativi ambiziosi volti a portarli in linea con le medie di riciclo degli altri materiali utilizzati per gli imballaggi.
Entro il 2028, l’etichettatura ambientale degli imballaggi sarà armonizzata. Ci sono già indicazioni in tal senso?
Il Centro Comune di Ricerca dell’Unione Europea (JRC) ha elaborato un documento base destinato alla Commissione UE, consistente in una Relazione di sintesi fattuale. Il documento è frutto di una consultazione mirata con le parti interessate per quanto riguarda le etichette armonizzate dell’UE legate alla raccolta differenziata dei rifiuti, nell’ambito del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio. La relazione contiene una proposta preliminare da rielaborare. Fino al 2028, tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’UE devono continuare a essere etichettati, con un doppio livello di informazioni minime: da un lato, per agevolare il sistema di recupero, si richiede l’applicazione dell’etichettatura alfa-numerica stabilita dalla decisione 129/1997/CE; dall’altro, per consentire ai consumatori uno smaltimento corretto, si prevedono indicazioni basate sulle norme EN esistenti, come la UNI EN ISO 14021. Qualsiasi ulteriore etichettatura o dichiarazione ambientale sarà soggetta alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/825, che introduce una disciplina armonizzata specifica per contrastare le pratiche commerciali scorrette o ingannevoli nei confronti dei consumatori, incluse quelle derivanti da dichiarazioni ambientali ingannevoli (greenwashing).
IL NUOVO DECRETO ACQUE
Il 2025 ha visto anche l’approvazione del decreto legislativo 102/2025 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, che aggiorna e integra il decreto legislativo 18/2023, recependo la direttiva (UE) 2020/2184 (Drinking Water Directive) per proteggere la salute umana. Cosa cambia per chi gestisce l’acqua e per la sicurezza dell’acqua utilizzata dall’industria alimentare?
Il decreto introduce significative innovazioni normative, con particolare riguardo ai materiali e agli articoli destinati al contatto con l’acqua lungo il suo intero percorso: captazione, trattamento, distribuzione, erogazione al rubinetto. La direttiva Acque potabili riformulata nel 2021 incrementa gli standard qualitativi dell’acqua destinata al consumo umano con particolare attenzione agli inquinanti emergenti, come i PFAS e le microplastiche. Promuove anche un’armonizzazione normativa per i materiali e i prodotti utilizzati a contatto con l’acqua. L’acqua è infatti considerata un bene pubblico di rilevanza strategica, gestito mediante concessioni attribuite ai Gestori Idropotabili. Gli obblighi igienico-sanitari e di conformità per i materiali e i prodotti destinati al contatto con l’acqua potabile sono stati definiti e consolidati con la pubblicazione degli standard minimi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ad aprile 2024. Questi standard, strutturati in dettaglio, sono suddivisi in tre decisioni di esecuzione e altrettanti regolamenti delegati.
Ci sono nuovi requisiti obbligatori?
Il nuovo quadro regolamentare armonizzato introduce requisiti obbligatori per la conformità di prodotti e processi, coinvolgendo i gestori idropotabili, inclusi i gestori idropotabili della distribuzione interna (GIDI) responsabili degli impianti di distribuzione e trattamento delle acque potabili all’interno di aziende private, e le imprese operanti nel settore dei materiali e degli oggetti destinati al contatto con le acque potabili (MOCAP). Quest’ultimo ambito tecnico comprende ad esempio produttori di materiali cementizi, tubi in gomma o in leghe metalliche, valvole, cisterne, sistemi di filtraggio e rubinetteria. Da dicembre 2026, tutte queste filiere dovranno rispettare i nuovi obblighi normativi relativi alla conformità di MOCAP. Le nuove disposizioni stabiliscono metodi e regole per diversi aspetti: la creazione e gestione di un elenco positivo di sostanze di partenza, composizioni e costituenti autorizzati per la fabbricazione di materiali e prodotti destinati al contatto con acque potabili per uso umano (decisione (UE) 2024/367); la definizione delle metodologie per testare e approvare le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti da includere negli elenchi positivi europei (decisione (UE) 2024/365); la determinazione delle metodologie per testare e approvare i materiali finali impiegati nei prodotti destinati al contatto con acque potabili (decisione (UE) 2024/368); la procedura per l’inclusione di nuove sostanze nell’elenco positivo delle sostanze, composizioni o costituenti idonei per la fabbricazione di materiali o prodotti a contatto con acqua potabile (regolamento (UE) 2024/369); la definizione delle procedure di valutazione della conformità dei prodotti e le norme per la designazione degli organismi responsabili delle valutazioni (regolamento (UE) 2024/370); l’introduzione di specifiche armonizzate riguardanti la marcatura dei prodotti destinati al contatto con acque potabili (regolamento (UE) 2024/371). Le imprese del settore si devono attivare rapidamente per comprendere il nuovo assetto normativo e devono organizzarsi per garantire la conformità dei materiali e prodotti alle disposizioni introdotte. Al tempo stesso, sarà necessario qualificare e monitorare i fornitori per assicurarsi che rispettino i nuovi regolamenti comunitari. L’attuazione sarà dal prossimo 31 dicembre 2026. Noi siamo pronti.