È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 ottobre il regolamento delegato (UE) 2026/1829, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) 853/2004 per quanto riguarda le norme specifiche in materia di igiene per i molluschi bivalvi vivi.
Nello specifico, la norma stabilisce che gli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi sono tenuti a:
- fornire il documento di registrazione conformemente a un modello disponibile nel sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces);
- emettere nel sistema Traces il documento di registrazione che deve accompagnare una partita di molluschi bivalvi vivi.
Tali disposizioni puntano a ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali.
Le nuove prescrizioni dovranno essere applicate dal 19 novembre 2028.
Il nuovo regolamento fornisce anche un chiarimento, specificando che i molluschi bivalvi vivi inviati da operatori intermedi dalle zone di produzione ai centri di depurazione o agli stabilimenti di trasformazione, non essendo idonei al consumo umano diretto, non dovrebbero recare un marchio di identificazione.