Alimenti privi di tracciabilità e congelati con metodo non idoneo

La detenzione per la somministrazione di alimenti privi di tracciabilità e congelati con metodica non idonea integra il reato di cui all’articolo 5, lettera b), legge 283/1962

Cassazione penale, sentenza n. 30530 del 25 luglio 2024 (udienza del 5 luglio 2024 – riferimenti normativi: articolo 5, lettera b, legge 283/1962)

In occasione di una festa con musica e intrattenimento danzante tenuta in un circolo privato, a cui però partecipavano anche non soci, l’organo accertatore intervenuto riscontrava la presenza di pesce e molluschi, complessivamente “una ventina di chili di materiale”, privi di tracciabilità e congelati in maniera inidonea. Ne conseguiva in capo agli organizzatori la condanna sia in relazione all’articolo 681 del Codice penale (per avere organizzato un evento soggetto a licenza di polizia, senza che questa fosse stata richiesta e rilasciata) sia in relazione all’articolo 5, lettera b), legge 283/1962 per il cattivo stato di conservazione degli alimenti.

Focalizzando l’attenzione sull’imputazione di cui all’articolo 5 citato, osserviamo che si può convenire sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto in ordine al congelamento “abusivo”, cioè con modalità diverse da quelle prescritte per il congelamento degli alimenti. Infatti, in questo caso si può dire, come ritiene la consolidata giurisprudenza sul punto, che vengono compromesse – o perlomeno possono esserlo – le condizioni igienico-sanitarie del prodotto, come dimostrato dal fatto che il più delle volte viene riscontrata la presenza di brina, sintomatica di cattiva conservazione.

Ciò che, invece, merita un approfondimento è la questione se la mancanza di (rin)tracciabilità possa rientrare nella sfera applicativa della disposizione sanzionatoria evocata.

Ricordiamo che l’articolo 18 del regolamento (CE) 178/2002 stabilisce che gli operatori del settore alimentare devono essere in grado di individuare chi abbia loro fornito i prodotti destinati alla produzione alimentare (oltre che di identificare a chi hanno ceduto i propri), e devono altresì essere in grado di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.

A sua volta l’articolo 2 del decreto legislativo 190/2006 dispone che l’inosservanza di tale obbligo è sanzionato – come illecito amministrativo – con una sanzione pecuniaria, salvo che il fatto costituisca reato.

Ebbene, la sentenza in esame non si preoccupa di motivare come la mancanza di tracciabilità del prodotto possa rientrare nella nozione giuridica di “cattivo stato di conservazione”. È, però, vero che alcune decisioni recenti sono arrivate a questa conclusione. Per esempio, la sentenza n. 31035/2016 – che ha riguardato la mescolanza di latte tracciabile con latte di origine ignota – ha argomentato la sussistenza del reato partendo dal consolidato assunto secondo cui l’illecito in oggetto è di “pericolo presunto” (cioè potenzialmente foriero di rischi per la salute), per cui utilizzare latte non tracciabile nella preparazione di prodotti caseari poteva veicolarvi un fattore di rischio per la salute umana, “con la conseguenza che può parlarsi di cattiva conservazione del latte” medesimo.

Poste queste premesse, sorgono alcune riflessioni.

Innanzitutto, la mancata rintracciabilità della materia alimentare è già sanzionata come illecito amministrativo. È vero che è prevista la clausola di salvezza, per cui se il fatto (la non tracciabilità) costituisce anche reato, prevale quest’ultimo. Tuttavia, potrebbe residuare la problematicità di ricondurre al “cattivo stato di conservazione” un fatto che di per sé non costituisce una “modalità di conservazione” dell’alimento, come per esempio la sua detenzione e/o lavorazione in locali o utilizzando attrezzature non conformi alle regole igienico-sanitarie. In questi casi vi è sempre un elemento oggettivo accertabile che permette di affermare l’esistenza di un rischio per la salute ricollegabile all’alimento che si trova in condizioni igieniche inidonee.

Viceversa, la non tracciabilità di un alimento non ha di per sé il medesimo significato in relazione al rischio. Si potrebbe obiettare che normalmente l’alimento, proprio perché di origine ignota, potrà provenire da un macello clandestino o da un allevamento o da uno stabilimento non in regola con la normativa igienica. Solo che in difetto di elementi concreti in tal senso l’ipotesi resterebbe puramente congetturale.

Vale la pena di ricordare in proposito che la giurisprudenza ha avuto occasione di segnalare la impraticabilità di un’interpretazione “aperta o libera” del cattivo stato di conservazione fino a ricomprendervi situazioni del tutto ipotetiche di pericolo per la salute (Cassazione penale, sentenza n. 1973/1993). Nello stesso solco si è inserita la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione penale, sentenza n. 1/1995, con la quale – ribaltando un precedente orientamento – si è escluso che la vendita di alimenti scaduti integri il reato in oggetto. E ciò perché, in primo luogo, la violazione della scadenza è concetto del tutto incomparabile con quello delle cattive modalità di conservazione. Più ancora perché, diversamente opinando, il reato verrebbe fondato su “una presunzione ‘juris et de jure’ quanto mai arbitraria per il diritto positivo vigente”.

A ben vedere, del resto, l’obbligo di rintracciabilità del prodotto non ha lo scopo di garantirne la sicurezza bensì, una volta che sia accertata la sua pericolosità o se ne abbia il sospetto, quello di permettere all’organo di vigilanza di risalire (e/o discendere) la filiera alimentare al fine disporre il ritiro o il richiamo dell’alimento fonte del pericolo.

Non è forse privo di significato sintomatico il fatto che nei casi (o nella maggior parte di essi) in cui le (poche) sentenze che hanno ascritto la omessa tracciabilità alla fattispecie dell’articolo 5 citato fossero presenti situazioni senz’altro relative a inadeguate modalità di conservazione, come del resto anche nel nostro caso (congelamento improprio). Per cui è anche possibile che quelle sentenze non si siano poste più di tanto il tema della tracciabilità, posto che vi erano altri elementi per addivenire alla condanna.

Peraltro, è indubbio che l’impiego di materia alimentare di origine ignota costituisce un elemento di sospetto che merita un approfondimento, per esempio con analisi di laboratorio, che potranno eventualmente evidenziare vuoi una situazione di rischio per la salute vuoi la non genuinità del prodotto, facendo – allora sì – scattare l’applicazione dell’articolo 5 della legge 283/1962, se non quella dell’articolo 444 o 440 del Codice penale.

Edicola web

Ti potrebbero interessare