Cassazione penale, sentenza n. 7318 del 22 giugno 2000 (udienza del 14 febbraio 2000 – riferimenti normativi: articoli 1, 5 e 8 della legge 1407/1960; articolo 515 del codice penale)
La sanzione amministrativa prevista per la
commercializzazione come olio d’oliva di una miscela di oli diversi concorre con
quella penale di vendita come genuine di sostanze che non lo sono, in quanto la
prima è posta a salvaguardia della salute pubblica, mentre la seconda tutela il
leale esercizio del commercio.
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Commercializzazione olio
Cassazione penale, sentenza n. 7318 del 22 giugno 2000 (udienza del 14 febbraio 2000 – riferimenti normativi: articoli 1, 5 e 8 della legge 1407/1960; articolo 515 del codice penale)
La sanzione amministrativa prevista per la
commercializzazione come olio d’oliva di una miscela di oli diversi concorre con
quella penale di vendita come genuine di sostanze che non lo sono, in quanto la
prima è posta a salvaguardia della salute pubblica, mentre la seconda tutela il
leale esercizio del commercio.
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