L’importatore che abbia immesso sul mercato nazionale un
prodotto alimentare contaminato da Salmonella non va esente da responsabilità in
quanto tenuto a verificare la conformità del prodotto (sia o meno confezionato)
ai requisiti stabiliti dalla legge e la corrispondenza delle indicazioni sulle
etichette, prima del compimento di qualsiasi atto di commercio.
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Immissione di un prodotto alimentare contaminato da Salmonella, l’importatore è responsabile
Cassazione penale, sentenza n. 4593 del 5 aprile 2000 (riferimenti normativi: articolo 12 della legge 283/1962)
L’importatore che abbia immesso sul mercato nazionale un
prodotto alimentare contaminato da Salmonella non va esente da responsabilità in
quanto tenuto a verificare la conformità del prodotto (sia o meno confezionato)
ai requisiti stabiliti dalla legge e la corrispondenza delle indicazioni sulle
etichette, prima del compimento di qualsiasi atto di commercio.
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