Prodotti alimentari preconfezionati

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Cassazione civile, Sezione I, sentenza n. 19024 del 12 dicembre 2003

I prodotti alimentari preconfezionati di cui all’art. 14 del
D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, a norma dell’art. 1 dello stesso decreto devono
essere provvisti di etichettatura e delle prescritte indicazioni solo se
destinati ad essere presentati come tali al consumatore ed alle collettività, e
non anche qualora il ristoratore, dopo averli debitamente conservati, li
impieghi per confezionare altro e diverso prodotto (fattispecie relativa a buste
contenenti cotolette di pollo scongelate rinvenute in un autogrill, destinate –
come ritenuto dal giudice di merito – non direttamente alla vendita al pubblico,
ma al confezionamento di panini ed altro).

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 20/1/2000,
Pastore Francesco, in proprio e quale responsabile dell’Autogrill con sede in
Bisceglie sulla A/14, proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Trani
avverso il provvedimento n. 4/99 emesso dall’Ufficio Provinciale dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato (U.P.I.C.A.) di Bari avente ad oggetto la
confisca di kg 15 di cotolette di pollo poste in due buste e di kg 2,5 di
cotolette scongelate perché totalmente prive di etichettatura e di indicazioni
in violazione dell’art. 14 del D. lgs n. 109/92. Il Pastore era stato ritenuto
altresì responsabile per aver esibito agli Ispettori solo un documento fiscale
privo delle indicazioni di cui all’art. 3 del D. lgs in questione, omettendo di
dimostrare l’imballaggio globale dei prodotti preconfezionati presenti nei
congelatori. Deduceva l’opponente che nessuna notifica della violazione
amministrativa e del sequestro era mai stata effettuata al legale rappresentante
dell’Autogrill s.p.a., proprietario del punto vendita e dei prodotti sequestrati
e che la normativa soprarichiamata non era applicabile ai ristoranti.
Con
altro ricorso depositato il 25/1/2000, Rossetti Luca, quale legale
rappresentante dell’Autogrill s.p.a. proponeva opposizione avverso detta
ordinanza di confisca.
L’adito Tribunale, in persona di Giudice unico,
riuniti i ricorsi e costituitasi l’U.P.I.C.A, dichiarava con la decisione in
esame inammissibile l’opposizione proposta dall’Autogrill s.p.a. e rigettava
quella proposta dal Pastore, confermando il provvedimento di
confisca.
Sosteneva il Tribunale che l’Autogrill s.p.a., in quanto non
destinatario di alcuna ordinanza di confisca, non era legittimata alla
proposizione del ricorso ex art. 22 l. n. 689/81 e che la responsabilità del
Pastore era da ritenersi sussistente ai sensi dell’art. 14, quinto, sesto e
settimo comma, del D. lgs n. 109/92 in tema di detenzione di prodotti alimentari
preconfezionati destinati alle collettività, tra le quali rientrano, ai sensi
dell’art. 1, secondo comma, lettera E, di detto decreto anche i ristoranti.
Ricorre per cassazione, con unico ed articolato motivo, il Pastore;
resiste
con controricorso l’U.P.I.C.A., con cui, si deduce la nullità del ricorso in
quanto notificato ad “ente inesistente” per essere state attribuite, ai sensi
degli artt. 20 e 50 del D. lgs. n. 112/98, alle camere di commercio, industria
artigianato ed agricoltura le funzioni esercitate dai soppressi uffici
provinciali per l’industria, il commercio e l’artigianato.
Motivi della
decisione
Con l’unico motivo di ricorso, adducendo violazione dell’art. 360
n. 3 c.p.c. in relazione al D. lgs 109/92, si censura l’impugnata decisione
laddove ritiene sussistente la contestata violazione in quanto “è necessario per
l’autorità amministrativa poter risalire a detti dati attraverso il relativo
documento commerciale e l’imballaggio globale della merce” e ciò per evitare che
“una volta introdotto un prodotto alimentare in una collettività sia possibile
eludere qualsivoglia controllo, ad esempio sulla provenienza, sulle modalità di
conservazione, sulla scadenza del prodotto utilizzato”. Preliminarmente, deve
rilevarsi infondata l’eccezione di nullità del ricorso, di cui al controricorso,
per difetto di notifica:
quest’ultima, infatti, risulta effettuata presso
l’U.P.I.C.A. di Bari in persona del legale rappresentante pro – tempore, da
intendersi quale ufficio, indipendentemente dalla sua formale “soppressione”,
ancora inserito da un punto di vista strutturale ed organico nel nuovo ente ad
esso subentrato, tale da farlo ritenere quale, comunque, funzionalmente
collegato alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di
Bari e non certo “ente inesistente”.
Quanto al ricorso deve osservarsi che lo
stesso è fondato e merita accoglimento.
La merce in oggetto (cotolette di
pollo preconfezionate), conservata in frigo congelatore presso la stazione di
servizio Autogrill sita in Bisceglie sull’autostrada A14, è stata ritenuta priva
di etichettatura e di indicazioni, in violazione dell’art. 14 della D. lgs. n.
102/92, senza che il Tribunale di Trani prende in considerazione la decisiva
circostanza (per quanto risulta dalla lettura degli atti consentita nella
presente sede) che la stessa era destinata non direttamente alla vendita al
pubblico ma al confezionamento di ulteriori prodotti (panini ed altro). Deve,
quindi, ritenersi che censurabile è la decisione impugnata laddove, per quanto
previsto dall’art. 1 del suddetto Decreto legislativo, non rileva che il
prodotto alimentare preconfezionato deve essere dotato delle previste
indicazioni solo se “presentato” come tale al consumatore ed alla collettività e
che l’obbligo di etichettarlo non sussiste qualora il ristoratore, dopo averlo
debitamente conservato, lo impieghi nel confezionamento di altro e diverso
prodotto (così come ritenuto dallo stesso Tribunale). Non essendo necessari
ulteriori accertamenti, ritiene il Collegio di poter decidere la presente
controversia ai sensi dell’art. 384 c.p.c., accogliendo
l’opposizione.
Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate
tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e,
decidendo nel merito, accoglie l’opposizione. Compensa le spese dell’intero
giudizio.

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