Era l’anno 2005 e la segnalazione di una circolazione abnorme di farmaci veterinari negli allevamenti di coniglio di tutta Italia all’Asl di Torre del Greco (NA) era arrivata da una fonte qualificata: il Nas di Bologna.
In particolare, si segnalava l’uso improprio dello “olaquindox”, un medicinale veterinario che sarebbe stato usato da non pochi allevatori non per curare, ma per prevenire le malattie nei coniglietti, immettendolo sistematicamente, quanto illegalmente, nella quotidiana dotazione di acqua per i cuccioli di coniglio con meno di tre mesi di vita. Così facendo, infatti, si potevano prevenire malattie infettive per i conigli nei primi tre mesi di allevamento, ovvero per il tempo necessario per portarli al momento della macellazione, ma in tal modo – secondo gli investigatori – si poneva a rischio la salute dei futuri consumatori delle loro carni una volta macellati.
La vicenda giudiziaria è pervenuta dal Tribunale alla Corte di Appello ed, alfine, in Cassazione con l’esito di una condanna (sentenza n. 575 del 28 aprile 2014) per l’allevatore quale colpevole del delitto – contro la salute pubblica – di cui all’articolo 440 del codice penale.
Ma non mancano le perplessità.
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A come Alimento. Una nozione giuridica su cui manca l’ accordo
Perplessità sulla sentenza della Cassazione n. 575 del 28 aprile 2014.
In particolare, si segnalava l’uso improprio dello “olaquindox”, un medicinale veterinario che sarebbe stato usato da non pochi allevatori non per curare, ma per prevenire le malattie nei coniglietti, immettendolo sistematicamente, quanto illegalmente, nella quotidiana dotazione di acqua per i cuccioli di coniglio con meno di tre mesi di vita. Così facendo, infatti, si potevano prevenire malattie infettive per i conigli nei primi tre mesi di allevamento, ovvero per il tempo necessario per portarli al momento della macellazione, ma in tal modo – secondo gli investigatori – si poneva a rischio la salute dei futuri consumatori delle loro carni una volta macellati.
La vicenda giudiziaria è pervenuta dal Tribunale alla Corte di Appello ed, alfine, in Cassazione con l’esito di una condanna (sentenza n. 575 del 28 aprile 2014) per l’allevatore quale colpevole del delitto – contro la salute pubblica – di cui all’articolo 440 del codice penale.
Ma non mancano le perplessità.
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