Ritorna ancora una volta, proiettato su una concreta fattispecie di particolare attualità ed interesse, quale può essere quella del ciclo di produzione della mozzarella in genere e di quella di bufala Dop in particolare, la problematica giuridica – per così dire – “sempreverde” della determinazione del momento consumativo del reato previsto dall’art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
La concreta vicenda giudiziaria si incentra sulla – presunta quanto modesta (appena il 5%: quasi giusto il minimo necessario per poter provare il brivido di un processo penale) – di latte vaccino in una Mozzarella di bufala campana Dop.
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Momento consumativo del reato. Quando si determina?
Sconcertante sentenza della Corte di Cassazione.
La concreta vicenda giudiziaria si incentra sulla – presunta quanto modesta (appena il 5%: quasi giusto il minimo necessario per poter provare il brivido di un processo penale) – di latte vaccino in una Mozzarella di bufala campana Dop.
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