Uno dei passaggi probatori fondamentali, spesso persino l’unico e decisivo, dei procedimenti per illeciti penali (o anche amministrativi), in materia di produzione e distribuzione al consumo di prodotti alimentari, è quello delle analisi di laboratorio su campioni di alimenti o bevande.
La disciplina di tale procedura è, si può ben dire, arcinota, così come ben noto ormai è il valore probatorio del referto delle analisi di revisione o anche quello di una prima analisi non opposta, che vengono equiparati alla fonte probatoria tradizionale della perizia.
Ugualmente noto è l’orientamento rigoroso da alcuni anni intrapreso dalla Corte di Cassazione in tale materia, Corte che ha ritenuto di poter legittimamente “liberare” questa particolare procedura di formazione di una prova dal fardello delle formalità di esecuzione previste dalla legislazione speciale in materia (vedi articolo 1 della legge 283/1962 ed articoli 18 e seguenti del d.p.r. 327/1980, regolamento generale di esecuzione della suddetta legge).
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Analisi di revisione. A rischio le garanzie difensive
Contraddittoria l’interpretazione della normativa da parte della Cassazione.
La disciplina di tale procedura è, si può ben dire, arcinota, così come ben noto ormai è il valore probatorio del referto delle analisi di revisione o anche quello di una prima analisi non opposta, che vengono equiparati alla fonte probatoria tradizionale della perizia.
Ugualmente noto è l’orientamento rigoroso da alcuni anni intrapreso dalla Corte di Cassazione in tale materia, Corte che ha ritenuto di poter legittimamente “liberare” questa particolare procedura di formazione di una prova dal fardello delle formalità di esecuzione previste dalla legislazione speciale in materia (vedi articolo 1 della legge 283/1962 ed articoli 18 e seguenti del d.p.r. 327/1980, regolamento generale di esecuzione della suddetta legge).
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