La rintracciabilità aziendale rientra nella categoria dei sistemi di regole di organizzazione e, dal punto di vista legislativo, è definita dal regolamento CE 178/2002.
Si dispone per l’azienda di adottare un sistema di rintracciabilità funzionale ad eventuali allarmi di tipo sanitario ed in grado di garantire una comunicazione, agli interessati ed alle autorità, tempestiva e commisurata all’entità del problema.
Dal punto di vista della norma cogente, la rintracciabilità ha assunto un crescendo di interesse dovuto ad eventi poco edificanti per il settore agroalimentare, con successivi interventi a garanzia dei prodotti interessati.
Inizialmente è prevalsa la soluzione della norma verticale, vincolando l’attuazione operativa non solo al “che cosa” garantire, ma anche entrando nel merito del “come”, il che può comportare la necessità di adeguamenti non solo organizzativi, ma anche strutturali, con conseguente incremento dei costi per gli operatori coinvolti.
Il regolamento CE 178/2002 coglie le nuove criticità del sistema produttivo e rende l’operatore alimentare il principale responsabile della sicurezza nella catena produttiva, in quanto soggetto in grado, meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi per garantire la salubrità dei prodotti finiti.
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Rintracciabilità, un vademecum per rispettare le norme
Una guida completa con le regole e gli obblighi destinati agli operatori.
La rintracciabilità aziendale rientra nella categoria dei sistemi di regole di organizzazione e, dal punto di vista legislativo, è definita dal regolamento CE 178/2002.
Si dispone per l’azienda di adottare un sistema di rintracciabilità funzionale ad eventuali allarmi di tipo sanitario ed in grado di garantire una comunicazione, agli interessati ed alle autorità, tempestiva e commisurata all’entità del problema.
Dal punto di vista della norma cogente, la rintracciabilità ha assunto un crescendo di interesse dovuto ad eventi poco edificanti per il settore agroalimentare, con successivi interventi a garanzia dei prodotti interessati.
Inizialmente è prevalsa la soluzione della norma verticale, vincolando l’attuazione operativa non solo al “che cosa” garantire, ma anche entrando nel merito del “come”, il che può comportare la necessità di adeguamenti non solo organizzativi, ma anche strutturali, con conseguente incremento dei costi per gli operatori coinvolti.
Il regolamento CE 178/2002 coglie le nuove criticità del sistema produttivo e rende l’operatore alimentare il principale responsabile della sicurezza nella catena produttiva, in quanto soggetto in grado, meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi per garantire la salubrità dei prodotti finiti.
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