Integra il reato previsto dall’articolo 517 del codice penale, in relazione all’articolo 4, comma 49, della legge 350/2003, la messa in circolazione di una bevanda, da comporre ad opera del consumatore, evocativa del gusto di un vino DOP italiano, nel caso in cui il mosto, fornito dal venditore, non provenga, diversamente da quanto desumibile dalla confezione (recante l’indicazione di vini italiani, le effigi della bandiera italiana e del Colosseo), da vitigni italiani.
La Cassazione si è pronunciata su un caso in cui è intervenuta condanna ai sensi dell’articolo 517 del codice penale, in relazione all’articolo 4 della legge 350/2003 (sul Made in Italy) per la messa in commercio di prodotti denominati “wine kit” (contenenti mosto, tappi, etichette), recanti nelle confezioni le indicazioni di vini italiani a denominazione di origine protetta (quali “Amarone”, “Barbera”, “Bardolino” e numerosi altri), la dicitura “vino italiano”, le effigi del tricolore italiano e del Colosseo.
Il punto in contestazione era l’utilizzo o meno come materia prima del kit di mosti di origine italiana. Le indagini avevano dato risposta negativa alla provenienza nazionale dei mosti sulla base di una serie di indizi:
· la società produttrice non risultava avere acquistato mosti di vini DOP;
· le etichette recanti le indicazioni dei nomi di vini DOP risultavano commissionate a imprese non solo italiane, ma anche cinesi.
A fronte di tali accertamenti, l’imputato non aveva offerto alcuna documentazione che li smentisse, non potendo valere la considerazione che dare rilievo a tale carenza costituirebbe un’inammissibile inversione dell’onere probatorio a carico dell’imputato, posto che solo quest’ultimo poteva essere in grado di introdurre tale documentazione, ove ne fosse stato in possesso.
In punto di diritto, la Corte ha osservato che le modalità con cui il prodotto veniva commercializzato erano concretamente idonee a ingenerare negli acquirenti la falsa convinzione di acquistare una bevanda composta da mosti di origine italiana.
È possibile che l’esposizione del caso non sia così esaustiva da dirimere il dubbio, ma ci si può chiedere come mai non sia stato addebitato il reato di cui all’articolo 517-quater del codice penale, posto specificatamente a tutela dei prodotti agroalimentari a denominazione protetta. Infatti, all’ingannevolezza sull’italianità del prodotto si affiancava la diversa e ulteriore frode relativa alla commercializzazione di vini DOP privi delle caratteristiche imposte dai relativi disciplinari. Non sembra che sarebbe stata ostativa a tale estensione dell’addebito la considerazione che, all’evidenza, la vendita di un kit per la produzione casalinga di vino implica la consapevolezza che il prodotto “ricostituito” non ha attraversato la filiera necessaria a fregiarsi della DOP. E ciò nonostante, l’articolo 517-quater del codice penale sanziona genericamente condotte di usurpazione della denominazione protetta, come si direbbe fosse questo il caso.
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Wine kit, non si può dichiarare l’origine italiana del vino senza dimostrare la provenienza dei mosti
Cassazione penale, sentenza n. 9357 del 9 marzo 2020 (udienza del 15 gennaio 2020 – articolo 4 della legge 350/2003; articolo 517 del codice penale)
Integra il reato previsto dall’articolo 517 del codice penale, in relazione all’articolo 4, comma 49, della legge 350/2003, la messa in circolazione di una bevanda, da comporre ad opera del consumatore, evocativa del gusto di un vino DOP italiano, nel caso in cui il mosto, fornito dal venditore, non provenga, diversamente da quanto desumibile dalla confezione (recante l’indicazione di vini italiani, le effigi della bandiera italiana e del Colosseo), da vitigni italiani.
La Cassazione si è pronunciata su un caso in cui è intervenuta condanna ai sensi dell’articolo 517 del codice penale, in relazione all’articolo 4 della legge 350/2003 (sul Made in Italy) per la messa in commercio di prodotti denominati “wine kit” (contenenti mosto, tappi, etichette), recanti nelle confezioni le indicazioni di vini italiani a denominazione di origine protetta (quali “Amarone”, “Barbera”, “Bardolino” e numerosi altri), la dicitura “vino italiano”, le effigi del tricolore italiano e del Colosseo.
Il punto in contestazione era l’utilizzo o meno come materia prima del kit di mosti di origine italiana. Le indagini avevano dato risposta negativa alla provenienza nazionale dei mosti sulla base di una serie di indizi:
· la società produttrice non risultava avere acquistato mosti di vini DOP;
· le etichette recanti le indicazioni dei nomi di vini DOP risultavano commissionate a imprese non solo italiane, ma anche cinesi.
A fronte di tali accertamenti, l’imputato non aveva offerto alcuna documentazione che li smentisse, non potendo valere la considerazione che dare rilievo a tale carenza costituirebbe un’inammissibile inversione dell’onere probatorio a carico dell’imputato, posto che solo quest’ultimo poteva essere in grado di introdurre tale documentazione, ove ne fosse stato in possesso.
In punto di diritto, la Corte ha osservato che le modalità con cui il prodotto veniva commercializzato erano concretamente idonee a ingenerare negli acquirenti la falsa convinzione di acquistare una bevanda composta da mosti di origine italiana.
È possibile che l’esposizione del caso non sia così esaustiva da dirimere il dubbio, ma ci si può chiedere come mai non sia stato addebitato il reato di cui all’articolo 517-quater del codice penale, posto specificatamente a tutela dei prodotti agroalimentari a denominazione protetta. Infatti, all’ingannevolezza sull’italianità del prodotto si affiancava la diversa e ulteriore frode relativa alla commercializzazione di vini DOP privi delle caratteristiche imposte dai relativi disciplinari. Non sembra che sarebbe stata ostativa a tale estensione dell’addebito la considerazione che, all’evidenza, la vendita di un kit per la produzione casalinga di vino implica la consapevolezza che il prodotto “ricostituito” non ha attraversato la filiera necessaria a fregiarsi della DOP. E ciò nonostante, l’articolo 517-quater del codice penale sanziona genericamente condotte di usurpazione della denominazione protetta, come si direbbe fosse questo il caso.
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