Violazione dell’obbligo di rintracciabilità, ne risponde il responsabile del singolo punto vendita

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Cassazione civile, ordinanza n. 35685 del 5 dicembre 2022 (udienza del 9 novembre 2022 – riferimenti normativi: articolo 18 del regolamento CE 178/2002; articolo 2 del decreto legislativo 190/2006)

Allorché una società commerciale di notevoli dimensioni sia articolata in molteplici punti vendita, diffusi sul territorio, dell’illecito amministrativo consumato in uno di essi (consistente, nel caso di specie, nel non consentire la tracciabilità di uno o più prodotti alimentari) non può essere chiamato a rispondere il legale rappresentante della società, ma il responsabile preposto alla singola unità ove è stato commesso il fatto, il quale ne risponderà in solido con la società medesima. La mera, generica, carenza sia dei responsabili preposti alla singola unità ove è stato commesso il fatto sia della struttura che sia stata appositamente costituita per l’osservanza degli obblighi la cui violazione sia oggetto della sanzione amministrativa non può valere a fondare una responsabilità del legale rappresentante della società quando tale carenza sia dedotta puramente e semplicemente dalla commissione dell’illecito, potendo tale responsabilità essere affermata allorquando, non solo venga verificata una specifica inadeguatezza sia dei responsabili della singola unità ove è stato commesso il fatto sia della struttura appositamente costituita, ma anche nel caso in cui questa inadeguatezza – che non può essere desunta dalla mera commissione dell’illecito in sé, ma deve trovare fondamento nella constatazione di autonome e specifiche carenze (di mezzi o di competenze) – sia riconducibile ad azioni od omissioni, parimenti determinate, del legale rappresentante della società, in violazione di altrettanto specifici obblighi di garanzia, sempre che tali azioni o omissioni abbiano fornito un contributo – pur sempre specifico – alla causazione dell’illecito.
Ferme eventuali diverse ipotesi contemplate in altre previsioni di legge, l’illecito amministrativo di cui agli articoli 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) 178/2002 e 2 del decreto legislativo 190/2006 viene a configurarsi allorquando il soggetto tenuto all’osservanza dell’obbligo prescritto risulti – anche per l’inadeguatezza dei sistemi e delle procedure contemplati al paragrafo 2 del medesimo articolo 18 del regolamento (CE) 178/2002 a valutare in modo specifico – incapace di fornire alle autorità competenti le dovute informazioni entro un lasso temporale comunque ragionevole, non potendosi invece ritenere sussistente la violazione in virtù della semplice incapacità di ottemperare alla richiesta in immediato riscontro alla medesima e dovendosi, anzi, escludere la sussistenza dell’illecito quando dette informazioni vengano comunque messe a disposizione entro tempi, seppur non immediati, comunque adeguatamente solleciti.

Nella presente ordinanza la Cassazione civile si impegna in una ricca motivazione, che attinge plurime tematiche inerenti, da una parte, alla corretta interpretazione dell’obbligo di rintracciabilità di alimenti (e mangimi) ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) 178/2002 e, dall’altra, ai criteri per la determinazione delle specifiche responsabilità nell’ambito delle società di grandi dimensioni.
Il caso ha, infatti, riguardato la (asserita) violazione di cui sopra, rilevata dall’organo accertatore presso una delle 200 unità di vendita di una società della grande distribuzione, conseguendone l’irrogazione sanzionatoria da illecito amministrativo in capo tanto al suo legale rappresentante quanto alla società stessa, in virtù del principio di solidarietà di cui all’articolo 6 della legge 689/1981. In particolare, pare di capire che i soggetti richiesti non fossero stati in grado di mettere immediatamente a disposizione dell’autorità le informazioni sulla rintracciabilità del prodotto, che era stato posto in vendita sfuso, dopo averlo prelevato da confezioni originali, che erano state eliminate, sebbene la società avesse implementato un sistema per adeguarsi al relativo obbligo incombente sull’operatore del settore alimentare (Osa) in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione.
Il Tribunale di Padova, investito dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, aveva respinto tutte le deduzioni difensive sulla base, in sostanza secondo la Cassazione, del mero fatto dell’illecito rilevato e di una (presunta) “carenza” del sistema di rintracciabilità adottato, imputabile alla persona fisica al vertice dell’azienda, in assenza di una delega idonea a trasferire su altri soggetti eventuali responsabilità omissive; con ciò riscuotendone le severe censure, si potrebbe dire una vera e propria “bacchettata”, da parte dei giudici di legittimità.
Il primo punto, che sarebbe stato di per sé assorbente, ma che la pronuncia tratta per ultimo, riguarda proprio la sussistenza (o meno) dell’illecito contestato.
Attraverso il richiamo e la disamina della normativa europea, la Cassazione osserva che la disposizione dell’articolo 18 del regolamento (CE) 178/2002 non richiede che sia adottato uno specifico modello di rintracciabilità, quanto che esso sia idoneo allo scopo. Pertanto, il fatto che non fossero più disponibili al momento dell’accertamento le confezioni originali (da cui era stato tratto il prodotto, venduto sfuso nel supermercato) non aveva alcun rilievo (del che si era detto convinto anche il Tribunale), purché il prodotto fosse tracciabile. Né, d’altra parte, era richiesto che le informazioni sulla rintracciabilità fossero “immediatamente” rimesse all’autorità richiedente, a condizione che esse fossero comunque rese disponibili entro termini ragionevolmente solleciti. Circostanza che, peraltro, la difesa si riprometteva di dimostrare attraverso la deduzione di prove, che però il Tribunale non aveva accettato di acquisire.
La difesa aveva anche richiesto al giudice dell’opposizione di rinviare pregiudizialmente alla Corte di Giustizia UE la questione della corretta interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) 178/2002, tema che viene scartato in quanto superato dalle altre considerazioni sopra esposte.
La parte più interessante riguarda, però, un aspetto diverso da quello della corretta configurazione dello specifico illecito e investe – con dovizia di motivazione critica dell’ordinanza – l’imputabilità del fatto all’amministratore di società che non abbia materialmente commesso l’illecito, specie quando essa si articoli in plurime strutture subordinate. Il punto è di particolare importanza ed interesse anche perché lo sviluppo del ragionamento esegetico, coerente con tutta la giurisprudenza che si è andata formando, e le conclusioni di principio che ne vengono tratte sono estensibili anche agli illeciti penali (colposi) in materia alimentare.
È un fatto che esiste una certa tendenza degli organi di controllo che rilevano un illecito ad imputarlo sic et simpliciter, cioè automaticamente o quasi, al legale rappresentante della società, almeno nei casi in cui si reputa che la violazione sia in qualche modo, senza particolare approfondimento in concreto, imputabile a una qualche omissione colpevole dei vertici aziendali. Tale atteggiamento, senz’altro in sé criticabile, si può forse spiegare con la (comprensibile) mancanza di una specifica “sensibilità” e padronanza giuridica da parte degli organi ispettivi, che possono semmai avere una schematica infarinatura di questioni che, viceversa, all’occhio professionalmente esperto e attento del pubblico ministero e del giudice coinvolgono profili di imputazione di speciale tecnicismo. D’altra parte, è anche vero che, effettivamente, la giurisprudenza ha ripetutamente ritenuto che l’illecito, pur commesso da sottoposti, può risalire alla indiretta responsabilità dei vertici allorché la violazione discenda da carenze strutturali. Il punto è che ciò comporta un lavorio accertativo che, spesso, va al di là della professionalità dell’organo accertatore e che solo il pubblico ministero è in grado di governare.
E, allora, la Corte parte dal principio secondo cui “la condotta omissiva può assumere rilevanza quale elemento concorrente nell’illecito altrui solo nel caso in cui si ponga in violazione di uno specifico obbligo di garanzia”. Ciò, peraltro, non è sufficiente a determinarne la responsabilità, in quanto occorre altresì la prova che le azioni o omissioni in cui sia incorso il legale rappresentante, violando gli obblighi di garanzia che gli competono, “abbiano fornito un contributo – ancora una volta specifico – alla causazione dell’illecito”. In altri termini, la disamina della responsabilità ha carattere duplice; da una parte, occorre che l’amministratore di società abbia mancato di attenersi – non a un generico obbligo che possa discendere dalla sua “posizione di garanzia” – bensì ad uno “specifico” obbligo normativo (o comunque cautelare), che lo costituisce in colpa, e, d’altro canto, che tale condotta abbia offerto un contributo causale (anche solo nella forma della agevolazione) alla commissione dell’illecito (va qui rimarcato, peraltro, che questo schema logico, esposto dalla Corte a proposito del legale rappresentante di società di grandi dimensioni, vale più in generale per l’affermazione di responsabilità, vuoi amministrativa vuoi penale, di qualsiasi soggetto).
Ebbene, la Cassazione ha rilevato nella specie che il Tribunale non si era attenuto a tali principi e, al contrario, aveva in definitiva desunto la responsabilità dell’amministratore dalla (presunta) violazione in sé dell’articolo 18 del regolamento (CE) 178/2002 (“mentre sono proprio questi – i responsabili della singola unità di vendita – che dovevano ritenersi i soggetti cui primariamente muovere la contestazione”).
Resta, peraltro, fermo il principio solidaristico della responsabilità societaria, in presenza di illecito commesso dall’amministratore o dal dipendente, anche nel caso in cui non sia stato possibile in concreto individuare la persona fisica autrice materiale dell’illecito”.

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