Vino, etichette e denominazioni facoltative

Condividi

Corte di Giustizia CE, sentenza del 13 marzo 2008, causa C-285/06 (riferimenti normativi: reg. CE 1493/99 e 753/2002)

Secondo la normativa comunitaria, l’etichettatura dei vini deve contenere
alcune specifiche denominazioni obbligatorie, a cui possono essere
facoltativamente aggiunte altre menzioni, purché queste non siano idonee a
trarre in inganno i consumatori.

La Corte si è pronunciata a seguito
di un rinvio in via pregiudiziale sulla interpretazione della normativa
comunitaria in materia vinicola a seguito di una causa in cui a un produttore
tedesco l’autorità amministrativa aveva inibito di utilizzare per alcuni vini di
sua produzione la denominazione “Réserve” e “Grande Réserve”.
I giudici
europei hanno premesso che i vini devono essere accompagnati dall’uso
obbligatorio di determinate denominazioni che identificano il prodotto, in modo
tale da indirizzare i consumatori a scelte commerciali consapevoli. Esistono poi
altre menzioni “tradizionali” compendiate dalle espressioni “Riserva” e “Gran
Riserva” (nella lingua di volta in volta impegnata a seconda della provenienza
del prodotto: Francia, Italia, Spagna ecc.), da utilizzare in base alla
normativa nazionale del Paese di origine del prodotto. Infine, l’etichettatura
dei vini può essere completata, secondo i regolamenti comunitari, da altre
indicazioni facoltative. Va ancora detto che principio informatore dell’intera
disciplina – qui come in altri settori – è che l’uso delle denominazioni non
deve avvenire in maniera tale da creare confusione nel pubblico dei consumatori.
Il problema con il produttore tedesco il cui caso è approdato alla Corte
risiedeva nel fatto che la normativa tedesca non prevedeva le menzioni
tradizionali di cui il medesimo aveva fatto uso e, pertanto, le autorità di quel
Paese glielo avevano vietato. Restava, però, aperto il quesito – rivolto,
appunto, alla Corte – se tali indicazioni potessero avere legittimo ingresso
nella veste di ulteriori menzioni facoltative.
Su questo punto la Corte ha
ricordato che tali menzioni possono riguardare la natura, l’identità, la
qualità, la composizione, l’origine o la provenienza del prodotto e ha statuito
che l’utilizzo delle indicazioni relative a un metodo di produzione o di
invecchiamento o alla qualità di un vino non devono essere tali da creare il
rischio di confusione nelle scelte dei consumatori, valutazione questa che viene
rimessa al giudice nazionale davanti a cui pende la causa principale.
Altra
questione ha interessato la traduzione in una lingua diversa dall’originale
della menzione tradizionale utilizzata. Questo perché il produttore di cui si
discute si era offerto di sostituire il termine francese “Réserve” con un
equivalente in lingua tedesca, ma anche tale soluzione gli era stata respinta
dall’autorità nazionale.
In proposito la Corte, premesso che le menzioni
tradizionali sono protette contro qualsiasi usurpazione, imitazione o
evocazione, ha stabilito che la violazione della tutela così accordata può
avvenire anche quando venga utilizzata una traduzione della denominazione in una
lingua diversa da quella in cui essa è indicata nella normativa comunitaria,
qualora sia tale da poter ingenerare confusione tra i consumatori rispetto alla
menzione originale.
L’ultima questione affrontata ha avuto per oggetto il
quesito se la protezione delle menzioni tradizionali vada riferita soltanto ai
vini prodotti nel paese a cui la menzione si riferisce o anche ai vini di altra
nazionalità. Ebbene, la risposta è stata nel senso che si deve avere riguardo al
complesso dei vini prodotti all’interno della Comunità, questo evidentemente
perché – se così non fosse – la protezione reale accordata dalla normativa
comunitaria potrebbe essere facilmente aggirata.

Edicola web

Ti potrebbero interessare