Sono valide e legittime la Decisione del Consiglio 23.11.1993, relativa alla
conclusione di un accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica d’Ungheria
sulla tutela reciproca delle denominazioni dei vini, e lo scambio di lettere tra
le due Parti con cui si è stabilito il divieto dell’utilizzo in Italia della
denominazione “Tocai” dopo il 31.3.2007. Tale limitazione non contrasta con il
diritto di proprietà fissato dall’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 della
CEDU, in quanto misura giustificata e proporzionata.
La
controversia, nell’ambito della quale è stata investita la Corte europea con un
giudizio pregiudiziale, era stata promossa dalla Regione Friuli-Venezia per
l’annullamento del D.M. 26.9.2002 del ministero delle Politiche agricole e
forestali, concernente le condizioni nazionali per l’utilizzo dei nomi di
varietà di vite e dei loro sinonimi, comprendenti un’indicazione geografica
nella parte in cui esclude l’utilizzo del termine “Tocai” nella menzione “Tocai
friulano” e “Tocai italico” per la designazione di vini di qualità prodotti in
una regione determinata (v.q.p.r.d.), alla fine di un periodo transitorio
scadente il 31.3.2007, e ciò in via eccezionale rispetto all’insieme delle 106
denominazioni di vini che non subiscono la medesima limitazione temporale.
La Corte è stata chiamata a fornire la corretta interpretazione delle basi
giuridiche che hanno fondato l’adozione del decreto ministeriale. In causa sono
così entrati la Decisione del Consiglio 23.11.1993 e il relativo accordo tra la
Comunità Europea e la Repubblica d’Ungheria (all’epoca non appartenente alla UE)
sulla tutela reciproca delle denominazioni dei vini, nonché lo scambio di
lettere tra i due soggetti con cui è stata fissata una limitazione temporale
all’utilizzo in Italia della denominazione “Tocai”.
Si è innanzitutto
osservato che la Comunità aveva titolo in base all’art. 133 del Trattato a
stipulare l’accordo con l’Ungheria, in quanto è di sua competenza esclusiva la
politica commerciale comune e l’accordo in parola rientrava appunto in tale
quadro, avendo ad oggetto una regolamentazione degli scambi internazionali volta
a favorire la reciproca tutela dei vini a denominazione protetta, come
condizione per il miglioramento del commercio di tali prodotti tra le due
Parti.
In seconda battuta, si è osservato che i produttori friulani, e per
essi la Regione di appartenenza, non potevano rivendicare alcuna protezione
particolare in condizioni di reciprocità con i concorrenti ungheresi per il
semplice motivo che, mentre la denominazione ungherese “Tokaj”, è una
denominazione protetta ai sensi del suddetto accordo, le menzioni “Tocai
friulano” e “Tocai italico” costituiscono soltanto i termini identificativi del
vitigno, ma non anche una indicazione geografica suscettibile di
privativa.
L’altro punto fondamentale toccato dalla decisione ha investito il
quesito se il diritto di proprietà previsto dall’art. 1 del protocollo
addizionale n. 1 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) si
riferisca anche alla proprietà intellettuale relativa alle denominazioni di
origine dei vini, e per conseguenza se la sua tutela osti o meno a che gli
operatori interessati della Regione Friuli Venezia Giulia siano privati della
possibilità di utilizzare il termine “Tocai” per la designazione di taluni
v.q.p.r.d. alla fine del periodo transitorio.
La Corte ha in proposito
ricordato che, secondo la propria giurisprudenza, il diritto di proprietà
appartiene ai principi generali del diritto comunitario, ma non si presenta come
una prerogativa assoluta, dovendo essere preso in considerazione nel più ampio
contesto della sua funzione sociale. Conseguentemente, sono legittime le
restrizioni all’esercizio del diritto di proprietà, purché rispondano ad
obiettivi di interesse generale della Comunità e non abbiano carattere
sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti
garantiti. Fatta questa premessa, i giudici comunitari hanno sviluppato il
ragionamento affermando che il divieto oggetto della controversia non
costituisce una privazione della proprietà, dal momento che non esclude altre
modalità di commercializzazione dei vini italiani interessati. Infatti, alla
fine del periodo transitorio, i v.q.p.r.d. italiani in questione potranno
continuare a essere prodotti a partire dalla varietà di vite “Tocai friulano” e
a essere commercializzati con le loro rispettive denominazioni geografiche
benché senza l’aggiunta del nome della varietà di vite da cui provengono. La
Corte ha anche ricordato quanto analogamente avvenuto in passato a proposito del
legittimo divieto, dopo un periodo transitorio di ammissibilità, di utilizzo
della menzione “méthode champenoise” per i vini che non avevano diritto alla DOC
“champagne”. La restrizione dell’uso del termine “Tocai” è stata dunque ritenuta
proporzionata. Essa è stata altresì ritenuta giustificata poiché discendente
dalle clausole addizionali di un accordo internazionale volto alla promozione
dei traffici commerciali nell’ambito della OCM vitivincola.
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Vino, addio “Tocai”
Corte di Giustizia delle Comunità europee, sentenza del 12 maggio 2005 nella causa C-347/03 (riferimenti normativi: decreto ministeriale 26 settembre 2002 e regolamento CE 753/2002)
Sono valide e legittime la Decisione del Consiglio 23.11.1993, relativa alla
conclusione di un accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica d’Ungheria
sulla tutela reciproca delle denominazioni dei vini, e lo scambio di lettere tra
le due Parti con cui si è stabilito il divieto dell’utilizzo in Italia della
denominazione “Tocai” dopo il 31.3.2007. Tale limitazione non contrasta con il
diritto di proprietà fissato dall’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 della
CEDU, in quanto misura giustificata e proporzionata.
La
controversia, nell’ambito della quale è stata investita la Corte europea con un
giudizio pregiudiziale, era stata promossa dalla Regione Friuli-Venezia per
l’annullamento del D.M. 26.9.2002 del ministero delle Politiche agricole e
forestali, concernente le condizioni nazionali per l’utilizzo dei nomi di
varietà di vite e dei loro sinonimi, comprendenti un’indicazione geografica
nella parte in cui esclude l’utilizzo del termine “Tocai” nella menzione “Tocai
friulano” e “Tocai italico” per la designazione di vini di qualità prodotti in
una regione determinata (v.q.p.r.d.), alla fine di un periodo transitorio
scadente il 31.3.2007, e ciò in via eccezionale rispetto all’insieme delle 106
denominazioni di vini che non subiscono la medesima limitazione temporale.
La Corte è stata chiamata a fornire la corretta interpretazione delle basi
giuridiche che hanno fondato l’adozione del decreto ministeriale. In causa sono
così entrati la Decisione del Consiglio 23.11.1993 e il relativo accordo tra la
Comunità Europea e la Repubblica d’Ungheria (all’epoca non appartenente alla UE)
sulla tutela reciproca delle denominazioni dei vini, nonché lo scambio di
lettere tra i due soggetti con cui è stata fissata una limitazione temporale
all’utilizzo in Italia della denominazione “Tocai”.
Si è innanzitutto
osservato che la Comunità aveva titolo in base all’art. 133 del Trattato a
stipulare l’accordo con l’Ungheria, in quanto è di sua competenza esclusiva la
politica commerciale comune e l’accordo in parola rientrava appunto in tale
quadro, avendo ad oggetto una regolamentazione degli scambi internazionali volta
a favorire la reciproca tutela dei vini a denominazione protetta, come
condizione per il miglioramento del commercio di tali prodotti tra le due
Parti.
In seconda battuta, si è osservato che i produttori friulani, e per
essi la Regione di appartenenza, non potevano rivendicare alcuna protezione
particolare in condizioni di reciprocità con i concorrenti ungheresi per il
semplice motivo che, mentre la denominazione ungherese “Tokaj”, è una
denominazione protetta ai sensi del suddetto accordo, le menzioni “Tocai
friulano” e “Tocai italico” costituiscono soltanto i termini identificativi del
vitigno, ma non anche una indicazione geografica suscettibile di
privativa.
L’altro punto fondamentale toccato dalla decisione ha investito il
quesito se il diritto di proprietà previsto dall’art. 1 del protocollo
addizionale n. 1 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) si
riferisca anche alla proprietà intellettuale relativa alle denominazioni di
origine dei vini, e per conseguenza se la sua tutela osti o meno a che gli
operatori interessati della Regione Friuli Venezia Giulia siano privati della
possibilità di utilizzare il termine “Tocai” per la designazione di taluni
v.q.p.r.d. alla fine del periodo transitorio.
La Corte ha in proposito
ricordato che, secondo la propria giurisprudenza, il diritto di proprietà
appartiene ai principi generali del diritto comunitario, ma non si presenta come
una prerogativa assoluta, dovendo essere preso in considerazione nel più ampio
contesto della sua funzione sociale. Conseguentemente, sono legittime le
restrizioni all’esercizio del diritto di proprietà, purché rispondano ad
obiettivi di interesse generale della Comunità e non abbiano carattere
sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti
garantiti. Fatta questa premessa, i giudici comunitari hanno sviluppato il
ragionamento affermando che il divieto oggetto della controversia non
costituisce una privazione della proprietà, dal momento che non esclude altre
modalità di commercializzazione dei vini italiani interessati. Infatti, alla
fine del periodo transitorio, i v.q.p.r.d. italiani in questione potranno
continuare a essere prodotti a partire dalla varietà di vite “Tocai friulano” e
a essere commercializzati con le loro rispettive denominazioni geografiche
benché senza l’aggiunta del nome della varietà di vite da cui provengono. La
Corte ha anche ricordato quanto analogamente avvenuto in passato a proposito del
legittimo divieto, dopo un periodo transitorio di ammissibilità, di utilizzo
della menzione “méthode champenoise” per i vini che non avevano diritto alla DOC
“champagne”. La restrizione dell’uso del termine “Tocai” è stata dunque ritenuta
proporzionata. Essa è stata altresì ritenuta giustificata poiché discendente
dalle clausole addizionali di un accordo internazionale volto alla promozione
dei traffici commerciali nell’ambito della OCM vitivincola.
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