Tra il reato di cui all’art. 516 del c.p. e l’illecito amministrativo di cui all’art. 76 del d.p.r. 162/1965 (attualmente art. 33 della l. 82/2006) esiste un rapporto di specialità reciproca, con la conseguenza che entrambe le fattispecie possono concorrere se la condotta materiale oggetto di giudizio non si esaurisce interamente in nessuna delle due.
La vicenda riguarda un’attività illegale di sofisticazione di vini per addittivazione non consentita di zuccheri, riconosciuta come riconducibile a una vera e propria associazione per delinquere finalizzata non solo alla vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 del c.p.), ma anche alla commissione di altri reati comuni e fiscali.
L’impianto accusatorio resse in primo e secondo grado, salvo per alcuni aspetti minori, come la dichiarazione di prescrizione dell’art. 5, lett. a), l. 283/1962, pure contestato (ma più correttamente da considerare assorbito dal più grave e omologo reato di cui all’art. 516 c.p.).
La difesa di uno degli imputati ha impugnato la sentenza su un punto cruciale. Ha infatti obiettato alla condanna per violazione dell’art. 516 c.p. che tale ipotesi di reato ha carattere generale, riguardando qualsiasi tipo di alimento. Al contrario, l’art. 76 d.p.r. citato è norma speciale perché riguarda la non genuinità di un particolare prodotto, cioè il vino. Secondo la difesa ne dovrebbe discendere, a mente del principio di specialità, l’applicazione della sola norma speciale, che però prevede un illecito amministrativo a seguito della depenalizzazione con il d.lgs. 507/1999.
Come si vede si tratta di un tema la cui importanza e delicatezza va ben oltre il caso oggetto di quel processo. Basti pensare al rapporto tra gli artt. 515 e 516 del c.p. rispetto alle disposizioni speciali relative ai diversi prodotti alimentari, tutelate soltanto sul piano amministrativo.
Nell’affrontare lo spinoso problema, la Cassazione parte dalla critica a quella giurisprudenza che in passato aveva avallato la possibilità di applicazione congiunta degli artt. 515 e 516 del c.p. con le sanzioni di cui al d.p.r. 162/1965, argomentando dal diverso interesse giuridico protetto che per le norme del codice penale sarebbe la lealtà commerciale, mentre per la disciplina sui vini sarebbe la genuinità del prodotto e la salute del consumatore. Obietta, infatti, la Corte che l’art. 516 del c.p. tutela senz’altro anche la genuinità alimentare e conclude nel senso che tra le norme a confronto si instaura piuttosto un rapporto di “specialità reciproca”.
Questo significa che occorre verificare in concreto se la condotta tenuta rientra integralmente in una sola delle fattispecie o se, viceversa, essa è “coperta” da entrambe. In tale ultimo caso trovano applicazione sanzioni concorrenti. Così, per esempio, l’art. 516 del c.p. si riferisce alle condotte di commercializzazione e non comprende quelle anteriori, come la vinificazione, disciplinate dalla normativa speciale (attualmente la l. 82/2006).
La Corte non dirime il dubbio nel processo, in quanto il reato di cui all’art. 516 c.p. era ormai prescritto. Illustra, però, in maniera che può essere utile in altre vicende, lo stato della normativa.
L’art. 33 della l. 82/2006 commina una sanzione amministrativa a chiunque, fuori dei casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini impieghi alcol, zuccheri o sostanze zuccherine. L’art. 35 commina una sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato, a chiunque detenga vini a scopo di somministrazione o di commercio in condizioni di irregolarità, con riferimento agli artt. 10 e 11, tra cui l’aggiunta di sostanze non consentite.
Un’altra questione sollevata dalla difesa riguarda la circostanza che il prodotto sofisticato non era stato ancora posto in commercio, in quanto custodito nelle cantine dello stabilimento, con la conseguenza che non sarebbe stato ravvisabile l’art. 516 del c.p..
Si può in proposito ricordare che la giurisprudenza tende a dare una valenza estensiva alla nozione di messa in commercio (anche se esistono isolate pronunce contrarie). Più ancora, l’ultimo comma dell’art. 10 della l. 82/2006 stabilisce che si intendono detenuti a scopo di commercio i mosti e i vini che si trovano nelle cantine o negli stabilimenti o nei locali dei produttori o dei commercianti. Sicché correttamente era stato ritenuto che il prodotto “cantinato” fosse per ciò solo posto in commercio, anche ai sensi dell’art. 516 c.p..
Home » Vini sofisticati: tra reato penale e illecito amministrativo
Vini sofisticati: tra reato penale e illecito amministrativo
Cassazione penale, sentenza n. 5906 del 15 ottobre 2013 (riferimento normativo: artt. n. 516 del c.p. e n. 76 del d.p.r. 162/1965)
Tra il reato di cui all’art. 516 del c.p. e l’illecito amministrativo di cui all’art. 76 del d.p.r. 162/1965 (attualmente art. 33 della l. 82/2006) esiste un rapporto di specialità reciproca, con la conseguenza che entrambe le fattispecie possono concorrere se la condotta materiale oggetto di giudizio non si esaurisce interamente in nessuna delle due.
La vicenda riguarda un’attività illegale di sofisticazione di vini per addittivazione non consentita di zuccheri, riconosciuta come riconducibile a una vera e propria associazione per delinquere finalizzata non solo alla vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 del c.p.), ma anche alla commissione di altri reati comuni e fiscali.
L’impianto accusatorio resse in primo e secondo grado, salvo per alcuni aspetti minori, come la dichiarazione di prescrizione dell’art. 5, lett. a), l. 283/1962, pure contestato (ma più correttamente da considerare assorbito dal più grave e omologo reato di cui all’art. 516 c.p.).
La difesa di uno degli imputati ha impugnato la sentenza su un punto cruciale. Ha infatti obiettato alla condanna per violazione dell’art. 516 c.p. che tale ipotesi di reato ha carattere generale, riguardando qualsiasi tipo di alimento. Al contrario, l’art. 76 d.p.r. citato è norma speciale perché riguarda la non genuinità di un particolare prodotto, cioè il vino. Secondo la difesa ne dovrebbe discendere, a mente del principio di specialità, l’applicazione della sola norma speciale, che però prevede un illecito amministrativo a seguito della depenalizzazione con il d.lgs. 507/1999.
Come si vede si tratta di un tema la cui importanza e delicatezza va ben oltre il caso oggetto di quel processo. Basti pensare al rapporto tra gli artt. 515 e 516 del c.p. rispetto alle disposizioni speciali relative ai diversi prodotti alimentari, tutelate soltanto sul piano amministrativo.
Nell’affrontare lo spinoso problema, la Cassazione parte dalla critica a quella giurisprudenza che in passato aveva avallato la possibilità di applicazione congiunta degli artt. 515 e 516 del c.p. con le sanzioni di cui al d.p.r. 162/1965, argomentando dal diverso interesse giuridico protetto che per le norme del codice penale sarebbe la lealtà commerciale, mentre per la disciplina sui vini sarebbe la genuinità del prodotto e la salute del consumatore. Obietta, infatti, la Corte che l’art. 516 del c.p. tutela senz’altro anche la genuinità alimentare e conclude nel senso che tra le norme a confronto si instaura piuttosto un rapporto di “specialità reciproca”.
Questo significa che occorre verificare in concreto se la condotta tenuta rientra integralmente in una sola delle fattispecie o se, viceversa, essa è “coperta” da entrambe. In tale ultimo caso trovano applicazione sanzioni concorrenti. Così, per esempio, l’art. 516 del c.p. si riferisce alle condotte di commercializzazione e non comprende quelle anteriori, come la vinificazione, disciplinate dalla normativa speciale (attualmente la l. 82/2006).
La Corte non dirime il dubbio nel processo, in quanto il reato di cui all’art. 516 c.p. era ormai prescritto. Illustra, però, in maniera che può essere utile in altre vicende, lo stato della normativa.
L’art. 33 della l. 82/2006 commina una sanzione amministrativa a chiunque, fuori dei casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini impieghi alcol, zuccheri o sostanze zuccherine. L’art. 35 commina una sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato, a chiunque detenga vini a scopo di somministrazione o di commercio in condizioni di irregolarità, con riferimento agli artt. 10 e 11, tra cui l’aggiunta di sostanze non consentite.
Un’altra questione sollevata dalla difesa riguarda la circostanza che il prodotto sofisticato non era stato ancora posto in commercio, in quanto custodito nelle cantine dello stabilimento, con la conseguenza che non sarebbe stato ravvisabile l’art. 516 del c.p..
Si può in proposito ricordare che la giurisprudenza tende a dare una valenza estensiva alla nozione di messa in commercio (anche se esistono isolate pronunce contrarie). Più ancora, l’ultimo comma dell’art. 10 della l. 82/2006 stabilisce che si intendono detenuti a scopo di commercio i mosti e i vini che si trovano nelle cantine o negli stabilimenti o nei locali dei produttori o dei commercianti. Sicché correttamente era stato ritenuto che il prodotto “cantinato” fosse per ciò solo posto in commercio, anche ai sensi dell’art. 516 c.p..
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’