Veterinaria, se il medicinale è omeopatico

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Cassazione civile, sentenza n. 2724 dell’8 febbraio 2007 (riferimenti normativi: articoli 1 e 3, decreto legislativo 119/1992 e decreto legislativo 110/1995)

In materia di medicinali veterinari i medicinali omeopatici sono equiparati
a quelli ordinari, ragion per cui anche per i primi occorre l’autorizzazione
ministeriale per la messa in commercio.
L’ignoranza della normativa del
settore in cui opera l’imprenditore non scusa, a meno che questi non sia stato
indotto in errore dalla pubblica amministrazione.

Un allevatore del
Trentino fu sanzionato con l’intimazione al pagamento di una cospicua somma
(oltre £ 20.000.000) per avere somministrato agli animali della sua azienda dei
medicinali sprovvisti della autorizzazione ministeriale alla immissione in
commercio.
Il Tribunale a cui l’interessato fece ricorso contro
l’ingiunzione di pagamento respinse l’opposizione. Da qui l’impugnazione in
Cassazione e la conseguente decisione che si commenta.
La prima questione
riguarda la natura di medicinali delle sostanze somministrate. L’art. 1, D.Lgs.
119/1992 in materia di medicinali veterinari rimanda al D.Lgs. 178/1991 (che
riguarda i medicinali per uso umano) per la definizione di “medicinale”. In tale
categoria vanno, perciò, ricomprese non solo le sostanze farmacologicamente
attive, ma anche quelle a cui vengono comunque attribuite proprietà diagnostiche
o curative. In tal modo si allarga e si semplifica probatoriamente la
classificazione della sostanza, almeno nei casi in cui la sua messa in commercio
è accompagnata – come di solito – da una presentazione del prodotto e delle sue
funzioni (per esempio, tramite il c.d. “bugiardino”).
Il quadro si completa
con il D.Lgs. 110/1995, che ha esteso ai medicinali omeopatici veterinari
l’applicazione del D.Lgs. 119/1992, salva la semplificazione della procedura di
rilascio della autorizzazione ministeriale qualora il farmaco possegga
determinate caratteristiche, prima fra tutte – per evidenti ragioni di tutela
preventiva della salute pubblica – che esso debba essere somministrato ad
animali le cui carni non siano destinate al consumo umano. Nel caso di specie, i
giudici ritennero che i prodotti oggetto di contestazione esulassero dalla
applicabilità della deroga e conclusero che era stata correttamente irrogata la
sanzione per l’utilizzo da parte dell’allevatore di medicinali omeopatici non
autorizzati.
D’altra parte, si affermò trattarsi di veri e propri medicinali
per via delle indicazioni che li accompagnavano: con riferimento alla
composizione, alle modalità di impiego (con iniezione sottocutanea) e alle
proprietà curative indicate nel foglietto illustrativo (cura delle mastiti e
della zoppia delle vacche e dei suini).
Si è anche affermato che non poteva
valere in senso scriminante il fatto che i farmaci in questione fossero stati
legalmente posti in commercio in Germania, sicché – secondo la difesa – se ne
doveva concludere per libera circolazione in ogni altro Paese membro della Ue in
virtù del principio del “mutuo riconoscimento”. Infatti, i giudici hanno
ricordato che l’art. 9 bis, D.Lgs. 178/1991 non esonera dall’obbligo di dotarsi
della preventiva autorizzazione della autorità sanitaria nazionale per il solo
fatto che il farmaco è già legittimamente commercializzato in altro Stato
membro, essendo previsto un vaglio della documentazione scientifica relativa al
farmaco, all’esito del quale il ministero della Salute potrà confermare la
valutazione positiva del farmaco effettuata dall’altro Stato, ma potrà anche
negarla. In questo caso dovrà avviare una procedura di opposizione in sede
comunitaria. D’altra parte, non si può ritenere che un simile meccanismo
contrasti con il principio del Trattato Ue della libera circolazione delle
merci, poiché lo stesso trova un limite nella tutela di alcuni interessi
primari, come quello della salute; e sicuramente la commercializzazione dei
medicinali rientra in tale ambito, giustificando particolari precauzioni e
limitazioni.
Dalla sentenza si capisce che il procedimento per la violazione
del D.Lgs. 119/1992 era iniziato in sede penale (infatti, l’utilizzo di farmaci
veterinari non autorizzati costituiva reato prima della depenalizzazione attuata
con il D.Lgs. 507/1999). Una volta trasferito il contenzioso in sede
amministrativa la Cassazione ha ritenuto che legittimamente potessero essere
utilizzate le dichiarazioni (ammissive della somministrazione del medicinale
agli animali) rese spontaneamente dall’interessato a ufficiali del NAS.

L’ultimo aspetto su cui si è intrattenuta la decisione è relativo alla
rilevanza della ignoranza della legge come causa di esclusione (soggettiva)
della responsabilità. È noto il detto che l’ “ignoranza non scusa”, consacrato
nell’art. 5 del Codice penale e valido anche per l’illecito amministrativo.

È ovvia la ragione di fondo di un principio così rigorista. Intanto, esiste
un obbligo del cittadino di informarsi su ciò che è lecito fare e ciò che non lo
è. Inoltre, diventerebbe una scappatoia troppo facile, foriera di ingiustificato
lassismo, poter invocare la non conoscenza del precetto, la cui violazione porta
alla sanzione. L’intransigenza di questo principio è rimasta intatta per
decenni, fino a qualche anno fa quando la Corte costituzionale (ma, per la
verità, già prima la stessa giurisprudenza in casi limitati) ha infranto una
lunga tradizione, riconoscendo la rilevanza liberatoria della ignoranza dovuta a
errore ineliminabile. Questo ricorre quando il trasgressore, nonostante ogni
sforzo in tal senso, non ha potuto conoscere il precetto esatto da rispettare,
per esempio quando sia stato fuorviato da decisioni giurisprudenziali o
indicazioni provenienti dalla pubblica amministrazione.
Nel caso di specie,
l’allevatore ha provato a spendere l’argomento della buona fede, ma senza
successo.
I giudici hanno, innanzitutto, premesso che chi esercita
l’attività di allevatore non può ignorare le norme che disciplinano il settore,
essendo suo precipuo obbligo informarsene, dovendo tra l’altro essere
consapevole delle influenze, potenzialmente negative sulla salute, che può avere
il trattamento degli animali con sostanze farmacologicamente attive. Inoltre – e
qui sta un enunciato fondamentale per delimitare correttamente la portata della
buona fede – la buona fede non può mai concretizzarsi in un semplice
atteggiamento passivo, poggiare su una mera inerzia informativa. Al contrario,
essa può essere valorizzata solo a condizione che sia stata indotta da fattori
positivi, idonei a determinare l’errore scusabile, a integrare il quale non può
però concorrere la difficoltà di interpretazione della legge. Ora, nella specie
la buona fede era stata allegata dall’interessato senza dimostrare alcuna
scusabile induzione in errore, quale avrebbe potuto derivare da una erronea
indicazione degli organi competenti, tale da trarlo in inganno.

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