Veterinaria, la Commissione UE può decidere sul progesterone

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Corte di Giustizia della Comunità Europea, sentenza del 17 luglio 2008, causa C-448/06 (riferimenti normativi: reg. CE 1873/2003)

La Commissione europea non ha violato i confini della propria competenza
stabilendo, con il reg. CE 1873/2003, l’inserimento del progesterone
nell’allegato II del reg. CEE 2370/99, che definisce una procedura comunitaria
per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari
negli alimenti di origine animale.

Il tema dei residui negli
alimenti è particolarmente sensibile, poiché la normativa che li disciplina deve
calibrare due interessi non sempre conciliabili. Da una parte, c’è l’esigenza in
agricoltura di usare antiparassitari per preservare le colture da infestazioni e
garantire il raccolto, che è interesse, ovviamente, non solo degli agricoltori,
ma della popolazione tutta. Altrettanto, in materia zootecnica è necessario
curare gli animali per consentire che gli stessi possano entrare nel ciclo
produttivo della macellazione e del conseguente consumo. Dall’altra, le sostanze
chimiche utilizzate nell’uno come nell’altro settore tendono a persistere nel
prodotto (ortofrutta, carni, latticini) destinato al consumo, con conseguenti
possibili rischi per la salute dei consumatori.
Compito della normativa
specifica è, dunque, quello di trovare un difficile equilibrio tra esigenze di
produzione alimentare e tutela della salute (oltre che dell’ambiente), tenendo
conto delle più recenti acquisizioni scientifiche, ma privilegiando,
nell’incertezza, la soluzione meno rischiosa secondo il principio di precauzione
che, sebbene non enunciato espressamente, ha sempre sorretto nel nostro
ordinamento la normativa di settore, a cominciare dai decreti attuativi
dell’art. 5, lett. g) – additivi – e lett. h) – antiparassitari – della legge
283/1962.
Vi è, peraltro, una differenza fondamentale tra aiuto chimico in
agricoltura e in zootecnia. Nel primo caso, l’uso della chimica dipende
all’origine da una necessità tecnologico-produttiva. Nel trattamento degli
animali il discorso è spesso diverso, perché accanto all’uso dei medicinali a
scopo curativo fiorisce un lucroso mercato dell’illecita somministrazione di
prodotti della più varia natura e pericolosità, dovuta all’esclusivo interesse
economico di aumentare in maniera fraudolenta la produzione di carne, attraverso
l’abusivo e innaturale incremento ponderale dell’animale trattato. Gli interessi
economici in gioco sono di tale portata che è proliferato un mercato nero delle
sostanze clandestine, in continua evoluzione nella preparazione di sempre nuove
molecole, in modo da renderne sempre più difficile l’individuazione da parte
degli organi di controllo, trattandosi, talvolta, di molecole addirittura
sconosciute e perciò, per definizione, non rintracciabili.
Si tratta di un
fenomeno sommerso, di cui la stampa parla poco, ma che è invece assai pericoloso
e talvolta va avanti anche con intimidazioni a chi è preposto ai
controlli.
La Corte di giustizia è stata adita in via pregiudiziale sulla
validità del regolamento della Commissione europea 1873/2003, che ha
implementato l’allegato II del precedente regolamento 2377/90, relativo alla
fissazione di limiti massimi ammissibili di residui di medicinali negli alimenti
di origine animale. Il ricorso ha tratto origine dalla controversia che ha visto
opporsi una società farmaceutica della Germania all’autorità tedesca competente,
che aveva revocato alla prima l’autorizzazione alla commercializzazione di un
medicinale veterinario a base di progesterone, a seguito dell’inclusione dello
stesso nell’allegato II citato. La Corte premette che di alcune sostanze è
vietato comunque l’utilizzo, mentre di altre è consentito, ma solo a scopo
terapeutico e a determinate condizioni di somministrazione. Viene ancora
ricordato che il progesterone è sostanza prodotta naturalmente dall’organismo
degli animali, ma che è pure un prodotto di sintesi con finalità curative o di
abusivo fattore di crescita. Allo stato delle conoscenze scientifiche sono
controversi i rischi associati all’assunzione di progesterone da parte
dell’uomo, tanto che non è possibile fissare dei livelli soglia. Inoltre, i
metodi di analisi non sono così sofisticati da consentire di sceverare il
progesterone endogeno da quello somministrato. Stante questa situazione
potenzialmente a rischio per la salute umana e dovendosi adottare criteri di
prudenza a tutela della stessa, la Commissione ha previsto l’utilizzo del
progesterone esclusivamente in via intravaginale, a scopo terapeutico. Infatti,
risulterebbe che con la somministrazione mediante spirale vaginale la
concentrazione di progesterone aumenta sensibilmente nel corpo dell’animale, per
diminuire rapidamente alla rimozione dello strumento, riducendo di molto il
rischio della presenza di residui nelle carni, diversamente da quanto avviene
attraverso la somministrazione della sostanza per iniezione. Per la Corte,
dunque, la Commissione era legittimata a intervenire sulle modalità di uso del
progesterone limitandolo, piuttosto che giungere al suo assoluto divieto, e ciò
in attuazione del criterio di proporzionalità. Nell’ordinamento interno, la
complessa disciplina dei farmaci veterinari è stata riscritta dal d.lgs.
158/2006, che ha abrogato sia la vetusta e in gran parte già superata legge
4/1961 sia il d.lgs. 336/1999, che in origine conteneva anche sanzioni penali
nel caso di trattamento illecito degli animali da ingrasso (poi depenalizzate
per effetto del d.lgs. 507/1999). Mentre l’art. 3 del d.lgs. 158/2006 vieta in
via generale la somministrazione, tra le altre, delle sostanze ad azione
gestagena (come il progesterone, appunto), il successivo art. 4 l’ammette a
scopo terapeutico sotto controllo veterinario. È interessante notare che per il
trattamento delle disfunzioni ovariche la somministrazione può essere effettuata
soltanto con spirali vaginali (come previsto dalla normativa comunitaria) e non
con impianti. Quali sono le conseguenze punitive per il caso di somministrazione
abusiva? Di per sé le trasgressioni al d.lgs. 158/2006 sono sanzionate in via
amministrativa attraverso il pagamento di una sanzione pecuniaria, che comunque
può arrivare anche ad alcune decine di migliaia di euro. Nondimeno, il
trattamento illecito degli animali da azienda richiama anche l’applicabilità
delle sanzioni penali. Viene in primo luogo in considerazione l’art. 5 della l.
283/1962, sotto la lettera a), in quanto la composizione biochimica della carne
risulta variata, a seguito del trattamento, rispetto a ciò che deve essere per
legge. Inoltre, avremo, in caso di trattamento fraudolento, il reato di frode in
commercio (art. 515 del cod. pen.), in quanto certamente il consumatore non si
aspetta (e non intende) di acquistare della carne sofisticata.
Infine, nei
casi in cui la somministrazione della sostanza vietata (o autorizzata solo a
determinate condizioni) determini addirittura un pericolo per la salute
derivante dalla ingestione delle carni trattate, allora la pena che aspetta il
contravventore arriva fino a dieci anni di reclusione, ai sensi dell’art. 440
del cod. pen.

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