Ai fini
della configurabilità del reato di cui all’art. 5 lett. b) L. 30 aprile 1962 n.
283, vendita o detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato
di conservazione, non è necessario accertare la sussistenza di un concreto danno
per la salute o un concreto deterioramento del prodotto, in quanto, trattandosi
di un reato di pericolo, è sufficiente che le modalità di conservazione possano
determinare il pericolo di un tale danno o deterioramento; peraltro è necessario
accertare che le modalità di conservazione siano in concreto idonee a
determinare un tale pericolo (Fonte CED – Corte di Cassazione)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza
pubblica
Dott. PAPA Enrico – Presidente – del 09/01/2007
Dott. TARDINO
Vincenzo Luigi – Consigliere – SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo – Consigliere –
N. 2
Dott. FRANCO Amedeo – est. Consigliere – REGISTRO GENERALE
Dott.
SARNO Giulio – Consigliere – N. 14667/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Bertini Umberto, nato a Lucca il 9
maggio 1969;
avverso la sentenza emessa il 10 dicembre 2004 dal giudice del
tribunale di Massa;
udita nella pubblica udienza del 9 gennaio 2007 la
relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico
Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO
Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il giudice
del tribunale di Massa dichiarò Bertini Umberto colpevole del reato di cui alla
L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b), perché, nella veste di direttore e
responsabile delle procedure di autocontrollo del supermercato Esselunga, aveva
consentito e non impedito che una confezione di filetto di salmone situata nel
banco frigo per la vendita avesse, al cuore del prodotto, una temperatura di 10
anziché quella di 4 indicata sulla confezione, e si trovasse pertanto in cattivo
stato di conservazione, e lo condannò alla pena della ammenda.
L’imputato
propone ricorso per cassazione deducendo:
1) inosservanza ed erronea
applicazione della Legge penale in relazione alla L. 30 aprile 1962, n. 283,
art. 5, lett. b), sotto il profilo dell’offesa. Osserva, che pur aderendo alla
tesi del reato in esame come di pericolo presunto e dell’interesse giuridico
tutelato come quello del consumatore a che il prodotto giunga sul mercato con le
cure igieniche dovute, nella specie non sussiste alcuna offesa penalmente
rilevante, ne’ reale ne’ potenziale. Non sussiste un pericolo per la salute del
consumatore, ne’ un danno alla sua tranquillità e affidamento circa il rischio
di alterazione del prodotto. Il prodotto in questione, infatti, non solo non era
affatto alterato, ma non era neppure in cattivo stato di conservazione, perché
la temperatura accertata era del tutto transitoria e conseguente, in
quell’istante, al sistema dinamico di refrigerazione del frigo ovvero al
probabile minimo intervento di un consumatore. Non era riscontrabile una
conservazione senza le dovute cure igieniche, come dimostrato dal fatto che la
temperatura diversa da quella suggerita riguardava un solo momento ed un solo
salmone tra tutti quelli contenuti nel banco frigo. La condanna si basa quindi
sulla presunzione non solo del pericolo per l’alterazione, ma anche sulla
presunzione del cattivo stato di conservazione, che invece deve essere oggetto
di prova diretta e certa. In ogni caso la difesa ha fornito la prova contraria
che non sussisteva un cattivo stato di conservazione, perché si trattava
dell’unico caso, avendo tutti gli altri prodotti ittici contestualmente esposti
una temperatura di 4;
perché era il sistema dinamico di refrigerazione che
poteva determinare una temperatura di poco superiore, ma solo per un brevissimo
tempo; perché la temperatura del banco (perfettamente funzionante e senza limite
massimo di carico) era di 2^; perché egli ed i suoi aiutanti controllavano la
temperatura più volte al giorno, come risultava dalla lista di controllo. Non
era poi ne’ provata ne’ verosimile l’ipotesi di un eccessivo stivaggio, che
avrebbe comportato una temperatura elevata non per un solo salmone ma per più
prodotti, sicché doveva ritenersi vera l’ipotesi di un precedente temporaneo
spostamento o prelevamento da parte di un cliente.
2) inosservanza ed erronea
applicazione della L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b), sotto il profilo
dello elemento psicologico del reato. Lamenta che la sentenza impugnata si basa
su un giudizio di responsabilità oggettiva, giacché i controlli periodici, la
temperatura di 2^ del banco frigo, il sistema di refrigerazione dinamico, la
presenza di diversi capi reparto, l’unicità dell’episodio, il fatto che i
prodotti erano già confezionati sottovuoto, escludono la riferibilità
psicologica del fatto all’imputato. Invero, in assenza di una alterazione
visibile della confezione, oltre alle condotte osservate, restava solo la
condotta dell’apertura della confezione e quindi della distruzione del prodotto,
e cioè una condotta alternativa non richiedibile. La sentenza impugnata manca
comunque di qualsiasi motivazione sulla dedotta insussistenza della colpa a
causa della impossibilità del comportamento eventualmente ritenuto
corretto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato perché
effettivamente la sentenza impugnata è viziata da erronea interpretazione delle
norme applicate e da carenza e manifesta illogicità della
motivazione.
Innanzitutto, il giudice afferma che, per la sussistenza del
reato in esame non è necessario accertare che le sostanze alimentari detenute
per la vendita siano alterate in maniera da essere potenzialmente lesive per la
salute delle persone, essendo invece sufficiente che le stesse siano detenute
senza l’osservanza delle prescrizioni igienico- sanitarie idonee a garantire la
loro buona conservazione, in modo che i prodotti si vengano a trovare in
condizioni che ne mettano in pericolo la commestibilità o l’igiene e senza che
abbia rilevanza il fatto che attualmente il prodotto non abbia ancora subito le
modifiche che lo rendano nocivo alla salute.
L’affermazione è certamente
esatta e conforme al principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui
ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dalla L. 30 aprile
1962, n. 283, art. 5, lett. b, che vieta, tra l’altro, la vendita e la
detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di
conservazione, non è necessario che quest’ultimo si riferisca alle
caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso
concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono
uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso
contrario, a regole di comune esperienza (Sez. Un., 19 dicembre 2001, Butti, m.
220.716; Sez. 3^, 21 aprile 2004, Sontuoso, m. 228.887).
È però anche vero
che, se non è necessario accertare la sussistenza di un concreto danno per la
salute o di un concreto deterioramento del prodotto, in quanto, trattandosi di
reato di pericolo presunto (Sez. 3^, 16 dicembre 2003, Bargelli, m. 226.874), è
sufficiente che le modalità di conservazione possano determinare il pericolo di
un tale danno o di un tale deterioramento, è però necessario accertare che le
modalità di conservazione siano in concreto idonee a determinare un tale
pericolo. In altri termini, se è sufficiente la presunzione del pericolo
dell’alterazione, non può ritenersi sufficiente anche la mera presunzione della
inidoneità delle modalità di conservazione.
Nel caso di specie, invece, il
giudice ha basato la sua decisione proprio, per così dire, sulla presunzione di
una presunzione, in quanto in realtà ha omesso di accertare se la concreta
modalità di conservazione del prodotto era realmente idonea a dar luogo ad un
pericolo di alterazione del prodotto, ma ha soltanto presunto tale idoneità, con
motivazione apodittica o comunque manifestamente illogica.
Il giudice del
merito, infatti, ha accertato in punto di fatto che una delle confezioni di
filetto di salmone congelate, tra le tante conservate all’interno del banco
frigo, aveva una temperatura alla matrice di 10^ C, invece della temperatura di
4^ C, corrispondente ad una idonea modalità di conservazione, ed alla quale,
invece, si trovavano tutte le altre confezioni di filetto di salmone conservate
nello stesso banco frigo, il quale a sua volta era dotato di sistema dinamico di
refrigerazione, funzionava regolarmente, ed aveva una temperatura di 2^ C.
Il
giudice ha poi osservato che, se il prodotto fosse stato conservato alla
temperatura di 10^ C, dopo otto giorni alcune entità batteriche si sarebbero
potute replicare ed avrebbero potuto produrre tossine nocive per la salute. Ha
di conseguenza ritenuto che la modalità di conservazione del prodotto era tale
da non impedire, nell’arco di otto giorni, il formarsi di tossine nocive per la
salute.
La manifesta illogicità di questo ragionamento è di tutta evidenza,
in quanto esso si basa sull’assunto – indimostrato, ed anzi in contrasto con
altre circostanze evidenziate dalla stessa sentenza impugnata – che la
confezione in questione sarebbe sicuramente rimasta alla temperatura di 10^ C
per otto giorni. Invece, era ben possibile che la confezione fosse rimasta alla
temperatura di 10 C per pochi momenti, per poi tornare a quella di 4^ C (dato
che fu rinvenuta all’interno del banco frigo regolarmente funzionante) così come
poteva essere ugualmente possibile che essa fosse portata ad una temperatura
superiore, e che quindi il pericolo del formarsi di tossine nocive potesse
presentarsi ancor prima di otto giorni. Si tratta di una circostanza sicuramente
decisiva ai fini del decidere, e che invece è rimasta del tutto inesplorata. Il
giudice, quindi, avrebbe dovuto accertare, anche in via presuntiva sulla base di
concreti elementi di fatto, quale potesse essere orientativamente il periodo di
tempo in cui la confezione in questione era rimasta (o sarebbe rimasta) ad una
temperatura superiore ai 4^ C e poi accertare se la permanenza a tale
temperatura per questo periodo di tempo potesse considerarsi idonea a
determinare il pericolo di tossine nocive.
In realtà, gli elementi
evidenziati dalla sentenza impugnata sembrano essere, invece, nel senso di una
permanenza ad una temperatura superiore a 4^ C solo per un breve periodo di
tempo. Si afferma infatti che la confezione fu rinvenuta all’interno del banco
frigo, che questo era funzionante e ad una temperatura di 2^ C, che il sistema
di refrigerazione era di tipo dinamico, che la temperatura di 10^ C poteva
essere raggiunta dopo circa 6-7 minuti dall’estrazione del prodotto dal banco
(e, quindi, probabilmente, la permanenza fuori dal banco per più tempo avrebbe
portato ad una temperatura maggiore), che il banco era stato stivato in modo
eccessivo per vendere un maggior numero di prodotti (il che farebbe presumere
che i prodotti in questione erano smerciati con notevole frequenza e che quindi
non poteva essere eccessivo il periodo di permanenza fuori dal banco).
A ben
vedere, deve quindi ritenersi che il giudice abbia ritenuto che il solo fatto
che il prodotto fosse rimasto anche per un breve periodo di tempo ad una
temperatura superiore a 4^ C fosse sufficiente per ritenere violate le corrette
modalità di conservazione e quindi già automaticamente insorto il pericolo di
future alterazioni. Si tratta però di una opinione non corrispondente a nessuna
regola di esperienza (che infatti non viene indicata), che vieti anche brevi
superamenti della temperatura consigliata per la conservazione del prodotto, ne’
ad alcuna prescrizione normativa in materia. Il giudice cita il D.P.R. n. 327
del 1980, omettendo però di considerare che se il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327,
art. 31 (contenente il Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.
283, art. 31), che regola i requisiti degli esercizi di vendita e di
somministrazione di sostanze alimentari e bevande, dispone che i prodotti come
quelli in questione devono essere conservati a temperatura non superiore a 4^
gradi, il successivo art. 51, che disciplina la temperatura delle sostanze
alimentari durante il trasporto, dispone che il trasporto delle sostanze
alimentari elencate nell’allegato C deve essere effettuato con modalità atte a
garantire il mantenimento delle condizioni di temperatura fissate nell’allegato
stesso. E il detto Allegato C, nella parte 1^, dispone a sua volta che i
prodotti della pesca congelati o surgelati debbono mantenere durante il carico e
durante il trasporto una temperatura massima di 18^ C.
Quindi, contrariamente
all’assunto implicito su cui si basa la sentenza impugnata, non solo le regole
di comune esperienza ma anche le specifiche disposizioni legislative in materia
prevedono la possibilità di interruzioni della catena del freddo, ferma restando
ovviamente la necessità che tali interruzioni non siano tali da determinare un
cattivo stato di conservazione del prodotto, il quale però non può presumersi in
astratto, ma va determinato in concreto in relazione a tutte le circostanze del
caso (cfr. Sez. 3^, 19 gennaio 2006, Castelli). Tale accertamento, nella specie,
è completamente mancato.
È opportuno evidenziare che la motivazione della
sentenza impugnata è carente anche in ordine alla sussistenza dello elemento
psicologico del reato, in quanto effettivamente sembra essere pervenuta alla
affermazione di una sorta di responsabilità oggettiva. Il giudice del merito,
invero, ha omesso di valutare ed adeguatamente motivare sulle circostanze in
proposito indicate dall’imputato, quali la temperatura del banco frigo accertata
in 2^ C, il regolare funzionamento dello stesso, il sistema di refrigerazione
dinamico, la presenza di più capi reparto, l’unicità dell’episodio, la
circostanza che i prodotti pervenivano dal produttore giù confezionati
sottovuoto, l’assenza di alterazioni visibili. In particolare, non è stata
nemmeno indicata quale condotta esigibile l’imputato avrebbe dovuto tenere, ed
invece non aveva tenuto, per andare esente da colpa.
La sentenza impugnata
deve pertanto essere annullata con rinvio al tribunale di Massa per nuovo
giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione:
annulla la sentenza impugnata
con rinvio al tribunale di Massa. Così deciso in Roma, nella sede della Corte
Suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 13
aprile 2007
Home » Vendita di sostanze in cattivo stato di conservazione
Vendita di sostanze in cattivo stato di conservazione
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 15049 del 13 aprile 2007 (udienza del 9 gennaio 2007)
Ai fini
della configurabilità del reato di cui all’art. 5 lett. b) L. 30 aprile 1962 n.
283, vendita o detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato
di conservazione, non è necessario accertare la sussistenza di un concreto danno
per la salute o un concreto deterioramento del prodotto, in quanto, trattandosi
di un reato di pericolo, è sufficiente che le modalità di conservazione possano
determinare il pericolo di un tale danno o deterioramento; peraltro è necessario
accertare che le modalità di conservazione siano in concreto idonee a
determinare un tale pericolo (Fonte CED – Corte di Cassazione)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza
pubblica
Dott. PAPA Enrico – Presidente – del 09/01/2007
Dott. TARDINO
Vincenzo Luigi – Consigliere – SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo – Consigliere –
N. 2
Dott. FRANCO Amedeo – est. Consigliere – REGISTRO GENERALE
Dott.
SARNO Giulio – Consigliere – N. 14667/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Bertini Umberto, nato a Lucca il 9
maggio 1969;
avverso la sentenza emessa il 10 dicembre 2004 dal giudice del
tribunale di Massa;
udita nella pubblica udienza del 9 gennaio 2007 la
relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico
Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO
Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il giudice
del tribunale di Massa dichiarò Bertini Umberto colpevole del reato di cui alla
L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b), perché, nella veste di direttore e
responsabile delle procedure di autocontrollo del supermercato Esselunga, aveva
consentito e non impedito che una confezione di filetto di salmone situata nel
banco frigo per la vendita avesse, al cuore del prodotto, una temperatura di 10
anziché quella di 4 indicata sulla confezione, e si trovasse pertanto in cattivo
stato di conservazione, e lo condannò alla pena della ammenda.
L’imputato
propone ricorso per cassazione deducendo:
1) inosservanza ed erronea
applicazione della Legge penale in relazione alla L. 30 aprile 1962, n. 283,
art. 5, lett. b), sotto il profilo dell’offesa. Osserva, che pur aderendo alla
tesi del reato in esame come di pericolo presunto e dell’interesse giuridico
tutelato come quello del consumatore a che il prodotto giunga sul mercato con le
cure igieniche dovute, nella specie non sussiste alcuna offesa penalmente
rilevante, ne’ reale ne’ potenziale. Non sussiste un pericolo per la salute del
consumatore, ne’ un danno alla sua tranquillità e affidamento circa il rischio
di alterazione del prodotto. Il prodotto in questione, infatti, non solo non era
affatto alterato, ma non era neppure in cattivo stato di conservazione, perché
la temperatura accertata era del tutto transitoria e conseguente, in
quell’istante, al sistema dinamico di refrigerazione del frigo ovvero al
probabile minimo intervento di un consumatore. Non era riscontrabile una
conservazione senza le dovute cure igieniche, come dimostrato dal fatto che la
temperatura diversa da quella suggerita riguardava un solo momento ed un solo
salmone tra tutti quelli contenuti nel banco frigo. La condanna si basa quindi
sulla presunzione non solo del pericolo per l’alterazione, ma anche sulla
presunzione del cattivo stato di conservazione, che invece deve essere oggetto
di prova diretta e certa. In ogni caso la difesa ha fornito la prova contraria
che non sussisteva un cattivo stato di conservazione, perché si trattava
dell’unico caso, avendo tutti gli altri prodotti ittici contestualmente esposti
una temperatura di 4;
perché era il sistema dinamico di refrigerazione che
poteva determinare una temperatura di poco superiore, ma solo per un brevissimo
tempo; perché la temperatura del banco (perfettamente funzionante e senza limite
massimo di carico) era di 2^; perché egli ed i suoi aiutanti controllavano la
temperatura più volte al giorno, come risultava dalla lista di controllo. Non
era poi ne’ provata ne’ verosimile l’ipotesi di un eccessivo stivaggio, che
avrebbe comportato una temperatura elevata non per un solo salmone ma per più
prodotti, sicché doveva ritenersi vera l’ipotesi di un precedente temporaneo
spostamento o prelevamento da parte di un cliente.
2) inosservanza ed erronea
applicazione della L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. b), sotto il profilo
dello elemento psicologico del reato. Lamenta che la sentenza impugnata si basa
su un giudizio di responsabilità oggettiva, giacché i controlli periodici, la
temperatura di 2^ del banco frigo, il sistema di refrigerazione dinamico, la
presenza di diversi capi reparto, l’unicità dell’episodio, il fatto che i
prodotti erano già confezionati sottovuoto, escludono la riferibilità
psicologica del fatto all’imputato. Invero, in assenza di una alterazione
visibile della confezione, oltre alle condotte osservate, restava solo la
condotta dell’apertura della confezione e quindi della distruzione del prodotto,
e cioè una condotta alternativa non richiedibile. La sentenza impugnata manca
comunque di qualsiasi motivazione sulla dedotta insussistenza della colpa a
causa della impossibilità del comportamento eventualmente ritenuto
corretto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato perché
effettivamente la sentenza impugnata è viziata da erronea interpretazione delle
norme applicate e da carenza e manifesta illogicità della
motivazione.
Innanzitutto, il giudice afferma che, per la sussistenza del
reato in esame non è necessario accertare che le sostanze alimentari detenute
per la vendita siano alterate in maniera da essere potenzialmente lesive per la
salute delle persone, essendo invece sufficiente che le stesse siano detenute
senza l’osservanza delle prescrizioni igienico- sanitarie idonee a garantire la
loro buona conservazione, in modo che i prodotti si vengano a trovare in
condizioni che ne mettano in pericolo la commestibilità o l’igiene e senza che
abbia rilevanza il fatto che attualmente il prodotto non abbia ancora subito le
modifiche che lo rendano nocivo alla salute.
L’affermazione è certamente
esatta e conforme al principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui
ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dalla L. 30 aprile
1962, n. 283, art. 5, lett. b, che vieta, tra l’altro, la vendita e la
detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di
conservazione, non è necessario che quest’ultimo si riferisca alle
caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso
concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono
uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso
contrario, a regole di comune esperienza (Sez. Un., 19 dicembre 2001, Butti, m.
220.716; Sez. 3^, 21 aprile 2004, Sontuoso, m. 228.887).
È però anche vero
che, se non è necessario accertare la sussistenza di un concreto danno per la
salute o di un concreto deterioramento del prodotto, in quanto, trattandosi di
reato di pericolo presunto (Sez. 3^, 16 dicembre 2003, Bargelli, m. 226.874), è
sufficiente che le modalità di conservazione possano determinare il pericolo di
un tale danno o di un tale deterioramento, è però necessario accertare che le
modalità di conservazione siano in concreto idonee a determinare un tale
pericolo. In altri termini, se è sufficiente la presunzione del pericolo
dell’alterazione, non può ritenersi sufficiente anche la mera presunzione della
inidoneità delle modalità di conservazione.
Nel caso di specie, invece, il
giudice ha basato la sua decisione proprio, per così dire, sulla presunzione di
una presunzione, in quanto in realtà ha omesso di accertare se la concreta
modalità di conservazione del prodotto era realmente idonea a dar luogo ad un
pericolo di alterazione del prodotto, ma ha soltanto presunto tale idoneità, con
motivazione apodittica o comunque manifestamente illogica.
Il giudice del
merito, infatti, ha accertato in punto di fatto che una delle confezioni di
filetto di salmone congelate, tra le tante conservate all’interno del banco
frigo, aveva una temperatura alla matrice di 10^ C, invece della temperatura di
4^ C, corrispondente ad una idonea modalità di conservazione, ed alla quale,
invece, si trovavano tutte le altre confezioni di filetto di salmone conservate
nello stesso banco frigo, il quale a sua volta era dotato di sistema dinamico di
refrigerazione, funzionava regolarmente, ed aveva una temperatura di 2^ C.
Il
giudice ha poi osservato che, se il prodotto fosse stato conservato alla
temperatura di 10^ C, dopo otto giorni alcune entità batteriche si sarebbero
potute replicare ed avrebbero potuto produrre tossine nocive per la salute. Ha
di conseguenza ritenuto che la modalità di conservazione del prodotto era tale
da non impedire, nell’arco di otto giorni, il formarsi di tossine nocive per la
salute.
La manifesta illogicità di questo ragionamento è di tutta evidenza,
in quanto esso si basa sull’assunto – indimostrato, ed anzi in contrasto con
altre circostanze evidenziate dalla stessa sentenza impugnata – che la
confezione in questione sarebbe sicuramente rimasta alla temperatura di 10^ C
per otto giorni. Invece, era ben possibile che la confezione fosse rimasta alla
temperatura di 10 C per pochi momenti, per poi tornare a quella di 4^ C (dato
che fu rinvenuta all’interno del banco frigo regolarmente funzionante) così come
poteva essere ugualmente possibile che essa fosse portata ad una temperatura
superiore, e che quindi il pericolo del formarsi di tossine nocive potesse
presentarsi ancor prima di otto giorni. Si tratta di una circostanza sicuramente
decisiva ai fini del decidere, e che invece è rimasta del tutto inesplorata. Il
giudice, quindi, avrebbe dovuto accertare, anche in via presuntiva sulla base di
concreti elementi di fatto, quale potesse essere orientativamente il periodo di
tempo in cui la confezione in questione era rimasta (o sarebbe rimasta) ad una
temperatura superiore ai 4^ C e poi accertare se la permanenza a tale
temperatura per questo periodo di tempo potesse considerarsi idonea a
determinare il pericolo di tossine nocive.
In realtà, gli elementi
evidenziati dalla sentenza impugnata sembrano essere, invece, nel senso di una
permanenza ad una temperatura superiore a 4^ C solo per un breve periodo di
tempo. Si afferma infatti che la confezione fu rinvenuta all’interno del banco
frigo, che questo era funzionante e ad una temperatura di 2^ C, che il sistema
di refrigerazione era di tipo dinamico, che la temperatura di 10^ C poteva
essere raggiunta dopo circa 6-7 minuti dall’estrazione del prodotto dal banco
(e, quindi, probabilmente, la permanenza fuori dal banco per più tempo avrebbe
portato ad una temperatura maggiore), che il banco era stato stivato in modo
eccessivo per vendere un maggior numero di prodotti (il che farebbe presumere
che i prodotti in questione erano smerciati con notevole frequenza e che quindi
non poteva essere eccessivo il periodo di permanenza fuori dal banco).
A ben
vedere, deve quindi ritenersi che il giudice abbia ritenuto che il solo fatto
che il prodotto fosse rimasto anche per un breve periodo di tempo ad una
temperatura superiore a 4^ C fosse sufficiente per ritenere violate le corrette
modalità di conservazione e quindi già automaticamente insorto il pericolo di
future alterazioni. Si tratta però di una opinione non corrispondente a nessuna
regola di esperienza (che infatti non viene indicata), che vieti anche brevi
superamenti della temperatura consigliata per la conservazione del prodotto, ne’
ad alcuna prescrizione normativa in materia. Il giudice cita il D.P.R. n. 327
del 1980, omettendo però di considerare che se il D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327,
art. 31 (contenente il Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.
283, art. 31), che regola i requisiti degli esercizi di vendita e di
somministrazione di sostanze alimentari e bevande, dispone che i prodotti come
quelli in questione devono essere conservati a temperatura non superiore a 4^
gradi, il successivo art. 51, che disciplina la temperatura delle sostanze
alimentari durante il trasporto, dispone che il trasporto delle sostanze
alimentari elencate nell’allegato C deve essere effettuato con modalità atte a
garantire il mantenimento delle condizioni di temperatura fissate nell’allegato
stesso. E il detto Allegato C, nella parte 1^, dispone a sua volta che i
prodotti della pesca congelati o surgelati debbono mantenere durante il carico e
durante il trasporto una temperatura massima di 18^ C.
Quindi, contrariamente
all’assunto implicito su cui si basa la sentenza impugnata, non solo le regole
di comune esperienza ma anche le specifiche disposizioni legislative in materia
prevedono la possibilità di interruzioni della catena del freddo, ferma restando
ovviamente la necessità che tali interruzioni non siano tali da determinare un
cattivo stato di conservazione del prodotto, il quale però non può presumersi in
astratto, ma va determinato in concreto in relazione a tutte le circostanze del
caso (cfr. Sez. 3^, 19 gennaio 2006, Castelli). Tale accertamento, nella specie,
è completamente mancato.
È opportuno evidenziare che la motivazione della
sentenza impugnata è carente anche in ordine alla sussistenza dello elemento
psicologico del reato, in quanto effettivamente sembra essere pervenuta alla
affermazione di una sorta di responsabilità oggettiva. Il giudice del merito,
invero, ha omesso di valutare ed adeguatamente motivare sulle circostanze in
proposito indicate dall’imputato, quali la temperatura del banco frigo accertata
in 2^ C, il regolare funzionamento dello stesso, il sistema di refrigerazione
dinamico, la presenza di più capi reparto, l’unicità dell’episodio, la
circostanza che i prodotti pervenivano dal produttore giù confezionati
sottovuoto, l’assenza di alterazioni visibili. In particolare, non è stata
nemmeno indicata quale condotta esigibile l’imputato avrebbe dovuto tenere, ed
invece non aveva tenuto, per andare esente da colpa.
La sentenza impugnata
deve pertanto essere annullata con rinvio al tribunale di Massa per nuovo
giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione:
annulla la sentenza impugnata
con rinvio al tribunale di Massa. Così deciso in Roma, nella sede della Corte
Suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 13
aprile 2007
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’