Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, il solo superamento della data di scadenza non basta

Condividi

Cassazione penale, sentenza n. 38841 del 20 settembre 2016 (udienza del 13 luglio 2016 – riferimento normativo: art. 516 del codice penale)

La messa in vendita di prodotti scaduti di validità integra il delitto di cui all’art. 516 del codice penale (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) solo qualora sia concretamente dimostrato che la singola merce abbia perso le sue qualità specifiche, atteso che il superamento della data di scadenza dei prodotti alimentari non comporta necessariamente la perdita di genuinità degli stessi.

Due carabinieri liberi dal servizio avevano acquistato presso l’esercizio gestito dall’imputato due confezioni di patatine scadute di validità. Il gestore era stato citato a giudizio sia per la violazione dell’art. 5, lett. b), della legge 283/1962 sia per la violazione dell’art. 516 del codice penale. Il primo reato si era poi estinto per prescrizione nel corso del processo. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per la vendita come genuine di sostanze alimentari non genuine.
Riprendendo l’insegnamento delle Sezioni Unite, che si erano pronunciate con la sentenza n. 28 del 22 dicembre 2000 (udienza del 25 ottobre 2000), ha ribadito che la vendita di prodotti scaduti di validità non costituisce di per sé reato. Si tratta di un’acquisizione che risale ad un’altra sentenza a Sezioni Unite (la n. 1 del 4 gennaio 1996 – udienza del 27 settembre 1995), che ha preso atto della riforma in materia di etichettatura dei prodotti alimentari attuata con il decreto legislativo 109/1992 e ha affermato, modificando la precedente giurisprudenza (che ravvisava, appunto, il cattivo stato di conservazione nel caso di superamento della data di scadenza o anche del termine minimo di conservazione), che tale aspetto riguarda esclusivamente l’informazione del consumatore e non attinge, salvi casi specifici di cui deve essere data dimostrazione, profili di igiene e/o sicurezza alimentare.
Nella specie, però, estinto il reato di cui all’art. 5 della legge 283/1962, è stata riconosciuta la sussistenza del delitto di cui all’art. 516 del codice penale, osservando che le patatine avevano perduto le loro “qualità specifiche”, in quanto la loro freschezza e fragranza costituiscono qualità che il consumatore si attende dal prodotto in questione.
La decisione non offre altri elementi di fatto, ma è logico supporre che si sia arrivati a tale conclusione in quanto le patatine dovevano aver perso, per esempio, la loro croccantezza, che certamente è un requisito di genuinità del prodotto nella percezione del consumatore. Quindi, una prova di questo genere doveva essere stata acquisita nel processo di merito, altrimenti la condanna non si spiegherebbe.
Va anche aggiunto che, in ogni caso, non appare corretta la doppia contestazione ex art. 5 della legge 283/1962 e art. 516 del codice penale, poiché, una volta provato il dolo della condotta, la sola violazione di quest’ultimo (l’art. 516 del codice penale) “assorbe” anche l’altro reato, sicché non può esservi concorso delle due disposizioni in relazione al medesimo fatto.
Quanto all’elemento soggettivo del delitto, la Corte ha ritenuto corretta la considerazione dei giudici di merito, i quali avevano ravvisato la consapevolezza dell’imputato nel fatto che, una volta scoperto, questi aveva cercato di disfarsi delle altre confezioni in vendita gettandole nel cestino dei rifiuti.
Ulteriore motivo di impugnazione argomentava sul fatto che non vi sarebbe stata prova che la merce fosse stata messa in vendita. Come si è visto, però, due confezioni erano state già vendute, mentre altre erano senz’altro destinate alla vendita, che è quanto basta a ritenere integrato il reato.
Ciò perché, come ricorda la sentenza, “la maggiore o minore durata della detenzione e la maggiore o minore imminenza della vendita sono irrilevanti ai fini della configurazione del reato di cui all’art 516 del codice penale, oggettivamente integrato dalla relazione di fatto tra esercente e sostanza non genuina e soggettivamente completato dall’intenzione di esitarla come genuina”.

 

Edicola web

Ti potrebbero interessare