La presenza di solfiti (nella misura di 47 mg/kg) in un
campione di salsiccia fresca di carne suina prelevato in una macelleria integra
il reato di cui all’articolo 440 del Codice penale
Il titolare di una macelleria era condannato alla pena di
due anni di reclusione in quanto presso il suo esercizio commerciale deteneva
per la vendita della salsiccia di suino contaminata da solfiti, come accertato
a seguito di prelievo dei campioni ufficiali del prodotto e delle successive
analisi di laboratorio.
Scartata la fantasiosa e risibile tesi difensiva, avallata
da tutti i congiunti del nucleo familiare – e cioè che il campione fosse stato
involontariamente contaminato quando gli ispettori avevano pesato la carne
sulla bilancia servita la sera precedente alla madre dell’imputato per pesare
il solfito che utilizzava per la fermentazione del vino prodotto
artigianalmente -, la sentenza si sofferma sulla ben più pregnante questione
della qualificazione giuridica della condotta. Infatti, la difesa aveva eccepito
che un quantitativo così modesto di solfiti avrebbe dovuto deporre non per l’integrazione
del grave delitto dell’articolo 440 del Codice penale quanto piuttosto per la
violazione dell’articolo 5, lettera g), della legge 283/1962 (relativo
all’impiego di additivi contro le disposizioni normative sul loro uso).
Fatta salva l’esattezza di trovarsi in presenza di una
“adulterazione” della sostanza alimentare in base a quanto detto nel commento
alla sentenza precedente, il punto sostanziale è se potesse affermarsi la
pericolosità (in concreto) del prodotto. La Corte dà risposta positiva.
Osserva, innanzitutto, che la pericolosità è oggetto di
prova libera nelle forme e non deve essere ricavato necessariamente da
accertamenti di carattere peritale, valendo allo scopo anche altri mezzi di
prova. Del resto, si aggiunge, era stato compiuto un accertamento analitico, il
cui esito era stato liberamente valutato dal giudice di merito.
D’altra parte, “i solfiti sono additivi di notoria
pericolosità per la salute il cui uso, proprio per tale ragione, è
assolutamente vietato sulle carni fresche”. Nel caso di specie, il quantitativo
era superiore di cinque volte rispetto a quello che è consentito in altri
prodotti. Pertanto, era irreprensibile la valutazione compiuta dal giudice di
merito.
La giurisprudenza – ma prima ancora i pubblici ministeri – è
oscillante nella qualificazione giuridica della commercializzazione di sostanze
alimentari con presenza di solfiti quando ne è vietato del tutto l’uso nel
prodotto ovvero quando sono superati i limiti legali. Spesso è stata ritenuta
la violazione dell’articolo 5, lettera g), della legge 283/1962, tal altra più
correttamente (in quanto la condotta è in genere dolosa) quella dell’articolo
516 del Codice penale, che è una forma di frode in commercio.
Che i solfiti siano genericamente pericolosi non è dubbio.
Il punto resta sempre, però, il caso specifico. È vero, e ne abbiamo prova nel
caso giudiziario citato, che i solfiti possono avere effetti allergizzanti con
conseguenze anche gravi. Tuttavia, il fatto che siano ammessi in certi prodotti
entro valori limite non può significare altro se non che la sostanza non è
sempre e automaticamente “pericolosa” nel senso del grave delitto dell’articolo
440 del Codice penale. Per esempio, in un caso di trattamento illecito di
bovini da ingrasso il giudice ha ritenuto pericolosa l’adulterazione delle
carni per la presenza di certe sostanze, ma il quantitativo era di ben 200
volte superiore ai limiti.
Mi sembra che una soluzione interpretativa complessivamente
soddisfacente possa essere la seguente:
- l’uso di solfiti, ove vietati ovvero oltre le
soglie consentite, costituisce adulterazione dell’alimento;
- valori molto elevati di solfiti possono
qualificare la condotta come in concreto pericolosa per la salute (articolo 440
del Codice penale);
- se l’impiego dei solfiti è, come di regola,
volontaria, è integrato il reato di cui all’articolo 516 del Codice penale (non
l’articolo 5 della legge 283/1962), eventualmente in concorso con l’articolo
440 del Codice penale.
Home » Vendita di salsiccia fresca contaminata da solfiti, la Cassazione conferma la pericolosità del prodotto
Vendita di salsiccia fresca contaminata da solfiti, la Cassazione conferma la pericolosità del prodotto
Cassazione penale, sentenza n. 21901 del 31 maggio 2024 (udienza del 4 aprile 2024 – riferimenti normativi: articolo 440 del Codice penale)
La presenza di solfiti (nella misura di 47 mg/kg) in un
campione di salsiccia fresca di carne suina prelevato in una macelleria integra
il reato di cui all’articolo 440 del Codice penale
Il titolare di una macelleria era condannato alla pena di
due anni di reclusione in quanto presso il suo esercizio commerciale deteneva
per la vendita della salsiccia di suino contaminata da solfiti, come accertato
a seguito di prelievo dei campioni ufficiali del prodotto e delle successive
analisi di laboratorio.
Scartata la fantasiosa e risibile tesi difensiva, avallata
da tutti i congiunti del nucleo familiare – e cioè che il campione fosse stato
involontariamente contaminato quando gli ispettori avevano pesato la carne
sulla bilancia servita la sera precedente alla madre dell’imputato per pesare
il solfito che utilizzava per la fermentazione del vino prodotto
artigianalmente -, la sentenza si sofferma sulla ben più pregnante questione
della qualificazione giuridica della condotta. Infatti, la difesa aveva eccepito
che un quantitativo così modesto di solfiti avrebbe dovuto deporre non per l’integrazione
del grave delitto dell’articolo 440 del Codice penale quanto piuttosto per la
violazione dell’articolo 5, lettera g), della legge 283/1962 (relativo
all’impiego di additivi contro le disposizioni normative sul loro uso).
Fatta salva l’esattezza di trovarsi in presenza di una
“adulterazione” della sostanza alimentare in base a quanto detto nel commento
alla sentenza precedente, il punto sostanziale è se potesse affermarsi la
pericolosità (in concreto) del prodotto. La Corte dà risposta positiva.
Osserva, innanzitutto, che la pericolosità è oggetto di
prova libera nelle forme e non deve essere ricavato necessariamente da
accertamenti di carattere peritale, valendo allo scopo anche altri mezzi di
prova. Del resto, si aggiunge, era stato compiuto un accertamento analitico, il
cui esito era stato liberamente valutato dal giudice di merito.
D’altra parte, “i solfiti sono additivi di notoria
pericolosità per la salute il cui uso, proprio per tale ragione, è
assolutamente vietato sulle carni fresche”. Nel caso di specie, il quantitativo
era superiore di cinque volte rispetto a quello che è consentito in altri
prodotti. Pertanto, era irreprensibile la valutazione compiuta dal giudice di
merito.
La giurisprudenza – ma prima ancora i pubblici ministeri – è
oscillante nella qualificazione giuridica della commercializzazione di sostanze
alimentari con presenza di solfiti quando ne è vietato del tutto l’uso nel
prodotto ovvero quando sono superati i limiti legali. Spesso è stata ritenuta
la violazione dell’articolo 5, lettera g), della legge 283/1962, tal altra più
correttamente (in quanto la condotta è in genere dolosa) quella dell’articolo
516 del Codice penale, che è una forma di frode in commercio.
Che i solfiti siano genericamente pericolosi non è dubbio.
Il punto resta sempre, però, il caso specifico. È vero, e ne abbiamo prova nel
caso giudiziario citato, che i solfiti possono avere effetti allergizzanti con
conseguenze anche gravi. Tuttavia, il fatto che siano ammessi in certi prodotti
entro valori limite non può significare altro se non che la sostanza non è
sempre e automaticamente “pericolosa” nel senso del grave delitto dell’articolo
440 del Codice penale. Per esempio, in un caso di trattamento illecito di
bovini da ingrasso il giudice ha ritenuto pericolosa l’adulterazione delle
carni per la presenza di certe sostanze, ma il quantitativo era di ben 200
volte superiore ai limiti.
Mi sembra che una soluzione interpretativa complessivamente
soddisfacente possa essere la seguente:
soglie consentite, costituisce adulterazione dell’alimento;
qualificare la condotta come in concreto pericolosa per la salute (articolo 440
del Codice penale);
volontaria, è integrato il reato di cui all’articolo 516 del Codice penale (non
l’articolo 5 della legge 283/1962), eventualmente in concorso con l’articolo
440 del Codice penale.
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