Quando, a seguito di domanda da parte del privato al rilascio di
autorizzazione all’esercizio di vendita di alimenti e bevande, si sia formato il
silenzio-assenso per decorso del tempo, la pubblica amministrazione non può più
opporre il diniego alla domanda, ma soltanto agire per l’annullamento in
autotutela, qualora ve ne siano i presupposti.
Una certa società
aveva inoltrato al Comune di Roma la richiesta di autorizzazione per la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in un locale cittadino. Il
Comune opponeva il diniego al rilascio della autorizzazione in ragione, tra
l’altro, della mancata allegazione della fotocopia del documento di identità del
preposto alla attività. Il privato si rivolgeva al tribunale amministrativo
regionale contro il provvedimento negativo del Comune, adducendo che prima del
formale diniego da parte della amministrazione si era già perfezionato il
cosiddetto silenzio-assenso al rilascio della autorizzazione.
Precisiamo che
per l’esercizio di determinate attività è richiesto al privato di dotarsi di
apposita licenza o autorizzazione da parte delle autorità competenti. Per venire
incontro alle esigenze dei privati, che spesso non potevano iniziare l’attività
nonostante che fossero in possesso di tutti i requisiti necessari, con gravi
danni economici, a causa dei ritardi nella emanazione dei provvedimenti
autorizzatori, si è normativamente previsto che, salvi i casi espressamente
esclusi, l’autorizzazione si ritiene implicitamente rilasciata se
l’amministrazione non ha provveduto in senso negativo entro un certo periodo di
tempo. Il riferimento è all’art. 20 della legge 241 del 1990 (poi riformato con
la legge 80/2005).
Il T.A.R. laziale, partendo da questo presupposto
normativo, ha osservato che nel caso di specie erano trascorsi i 90 giorni
previsti dalla normativa per il perfezionamento del cosiddetto silenzio-assenso,
che tiene luogo del rilascio in positivo della autorizzazione. Per conseguenza
il Comune non poteva respingere la domanda dopo che questa era stata
implicitamente “accolta” per effetto del meccanismo che abbiamo descritto. Il
Comune avrebbe potuto, semmai, procedere all’annullamento dell’autorizzazione in
sede di autotutela, peraltro solo qualora ve ne fossero le condizioni. Secondo
le chiare parole del giudice: “Il perfezionamento del titolo abilitativo
determina, pertanto, l’illegittimità di ogni successivo atto di diniego,
considerato che il potere di provvedere sulla domanda si è consumato e residua
solo eventualmente in capo all’ente pubblico la potestà di autotutela da
attuarsi con provvedimento di annullamento e in presenza dei relativi
presupposti”.
Il T.A.R. ha aggiunto in linea di diritto che il titolo
autorizzativo implicito può venire a formazione solo alla condizione che
l’interessato sia in possesso dei requisiti necessari per ottenerlo. Spetta,
quindi, al privato dimostrare non solo il decorso del tempo, ma anche la
ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, richiesti
dalla legge.
Quanto alla mancata produzione del documento il giudice ha
riconosciuto che l’istante aveva provato di averlo trasmesso
all’amministrazione. In ogni caso, il difetto del documento non avrebbe potuto
portare alla inefficacia della domanda presentata e l’ente avrebbe potuto,
semmai, richiedere all’interessato l’integrazione documentale necessaria.
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Vendita di prodotti alimentari, autorizzazioni e silenzio-assenso
T.A.R. Lazio, sentenza n. 4311 del 18 maggio 2011 (riferimento normativo: art. 20, l. 241/1990)
Quando, a seguito di domanda da parte del privato al rilascio di
autorizzazione all’esercizio di vendita di alimenti e bevande, si sia formato il
silenzio-assenso per decorso del tempo, la pubblica amministrazione non può più
opporre il diniego alla domanda, ma soltanto agire per l’annullamento in
autotutela, qualora ve ne siano i presupposti.
Una certa società
aveva inoltrato al Comune di Roma la richiesta di autorizzazione per la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in un locale cittadino. Il
Comune opponeva il diniego al rilascio della autorizzazione in ragione, tra
l’altro, della mancata allegazione della fotocopia del documento di identità del
preposto alla attività. Il privato si rivolgeva al tribunale amministrativo
regionale contro il provvedimento negativo del Comune, adducendo che prima del
formale diniego da parte della amministrazione si era già perfezionato il
cosiddetto silenzio-assenso al rilascio della autorizzazione.
Precisiamo che
per l’esercizio di determinate attività è richiesto al privato di dotarsi di
apposita licenza o autorizzazione da parte delle autorità competenti. Per venire
incontro alle esigenze dei privati, che spesso non potevano iniziare l’attività
nonostante che fossero in possesso di tutti i requisiti necessari, con gravi
danni economici, a causa dei ritardi nella emanazione dei provvedimenti
autorizzatori, si è normativamente previsto che, salvi i casi espressamente
esclusi, l’autorizzazione si ritiene implicitamente rilasciata se
l’amministrazione non ha provveduto in senso negativo entro un certo periodo di
tempo. Il riferimento è all’art. 20 della legge 241 del 1990 (poi riformato con
la legge 80/2005).
Il T.A.R. laziale, partendo da questo presupposto
normativo, ha osservato che nel caso di specie erano trascorsi i 90 giorni
previsti dalla normativa per il perfezionamento del cosiddetto silenzio-assenso,
che tiene luogo del rilascio in positivo della autorizzazione. Per conseguenza
il Comune non poteva respingere la domanda dopo che questa era stata
implicitamente “accolta” per effetto del meccanismo che abbiamo descritto. Il
Comune avrebbe potuto, semmai, procedere all’annullamento dell’autorizzazione in
sede di autotutela, peraltro solo qualora ve ne fossero le condizioni. Secondo
le chiare parole del giudice: “Il perfezionamento del titolo abilitativo
determina, pertanto, l’illegittimità di ogni successivo atto di diniego,
considerato che il potere di provvedere sulla domanda si è consumato e residua
solo eventualmente in capo all’ente pubblico la potestà di autotutela da
attuarsi con provvedimento di annullamento e in presenza dei relativi
presupposti”.
Il T.A.R. ha aggiunto in linea di diritto che il titolo
autorizzativo implicito può venire a formazione solo alla condizione che
l’interessato sia in possesso dei requisiti necessari per ottenerlo. Spetta,
quindi, al privato dimostrare non solo il decorso del tempo, ma anche la
ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, richiesti
dalla legge.
Quanto alla mancata produzione del documento il giudice ha
riconosciuto che l’istante aveva provato di averlo trasmesso
all’amministrazione. In ogni caso, il difetto del documento non avrebbe potuto
portare alla inefficacia della domanda presentata e l’ente avrebbe potuto,
semmai, richiedere all’interessato l’integrazione documentale necessaria.
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