La vendita di pane precotto alla libera apprensione da parte del consumatore deve avvenire previo confezionamento, a tutela dell’igiene alimentare.
In questa interessante decisione il giudice amministrativo è intervenuto sul tema della vendita di pane sfuso a libero servizio del cliente. Interessante perché costituisce esperienza comune riscontrare nei supermercati analoghe modalità di vendita, non sempre in regola con le cautele igieniche previste dalla normativa di settore.
Più precisamente, l’impugnazione ha riguardato il provvedimento con cui l’ASL competente aveva disposto “l’immediata sospensione della vendita self-service di pane e prodotti da forno sfusi e posti in vendita in appositi scaffali erogatori del tipo a cassetto, in assenza di un operatore addetto alla vigilanza sulle corrette modalità di prelievo/acquisto da parte dei clienti”. Infatti, il NAS aveva notato nell’esercizio un cliente il quale, senza servirsi di guanti, dopo aver toccato diversi pezzi di pane, ne aveva scelti e acquistati solo alcuni.
Il Consiglio di Stato ha premesso che l’articolo 14, comma 4, della legge 580/1967 stabilisce l’obbligo di vendita di pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto previo confezionamento ed etichettato in modo da rendere informato il consumatore della natura del prodotto. Tale obbligo è poi ribadito dal decreto 502/1998, il quale pone una deroga all’articolo 14 citato soltanto nella parte in cui ammette che il preconfezionamento possa avvenire anche nell’area di vendita, qualora non sia possibile utilizzare locali separati, ma «fatte salve comunque le norme igienico-sanitarie».
Il giudice ne ricava la non conformità della procedura di vendita adottata nel caso specifico, in quanto non impediva al cliente di toccare con le mani nude pezzi di pane che poi non acquistava e riponeva nell’espositore, con conseguente danno – così si esprime la sentenza – dei successivi e ignari consumatori, lesi nella garanzia dell’igiene e della sicurezza alimentare. Ha anche replicato alla parte impugnante non essere esatto che l’obbligo di confezionamento previsto dalla legislazione nazionale sia in contrasto con il diritto dell’UE, poiché la Corte di Giustizia lo ha ritenuto legittimo purché sia applicato indistintamente ai prodotti nazionali come a quelli di provenienza estera, in modo da non rappresentare un ostacolo all’importazione intracomunitaria.
Quali le possibili conseguenze penalistiche? Ove in etichetta o su appositi cartelli esposti nell’esercizio non sia correttamente indicato che trattasi di pane precotto, eventualmente anche surgelato all’origine, ricorre un’ipotesi di frode in commercio (consumata o tentata a seconda dei casi). Sul piano della non conformità igienica si potrebbe configurare il “cattivo stato di conservazione” degli alimenti ai sensi dell’articolo 5 della legge 283/1962, ma è pur vero che in passato la giurisprudenza lo ha escluso nel caso di esposizione nei ristoranti di piatti gastronomici a self-service.
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Vendita di pane precotto a libero servizio del cliente, è necessario il confezionamento
Consiglio di Stato, sentenza n. 6677 del 7 ottobre 2021 (riferimenti normativi: articolo 14 della legge 580/1967)
La vendita di pane precotto alla libera apprensione da parte del consumatore deve avvenire previo confezionamento, a tutela dell’igiene alimentare.
In questa interessante decisione il giudice amministrativo è intervenuto sul tema della vendita di pane sfuso a libero servizio del cliente. Interessante perché costituisce esperienza comune riscontrare nei supermercati analoghe modalità di vendita, non sempre in regola con le cautele igieniche previste dalla normativa di settore.
Più precisamente, l’impugnazione ha riguardato il provvedimento con cui l’ASL competente aveva disposto “l’immediata sospensione della vendita self-service di pane e prodotti da forno sfusi e posti in vendita in appositi scaffali erogatori del tipo a cassetto, in assenza di un operatore addetto alla vigilanza sulle corrette modalità di prelievo/acquisto da parte dei clienti”. Infatti, il NAS aveva notato nell’esercizio un cliente il quale, senza servirsi di guanti, dopo aver toccato diversi pezzi di pane, ne aveva scelti e acquistati solo alcuni.
Il Consiglio di Stato ha premesso che l’articolo 14, comma 4, della legge 580/1967 stabilisce l’obbligo di vendita di pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto previo confezionamento ed etichettato in modo da rendere informato il consumatore della natura del prodotto. Tale obbligo è poi ribadito dal decreto 502/1998, il quale pone una deroga all’articolo 14 citato soltanto nella parte in cui ammette che il preconfezionamento possa avvenire anche nell’area di vendita, qualora non sia possibile utilizzare locali separati, ma «fatte salve comunque le norme igienico-sanitarie».
Il giudice ne ricava la non conformità della procedura di vendita adottata nel caso specifico, in quanto non impediva al cliente di toccare con le mani nude pezzi di pane che poi non acquistava e riponeva nell’espositore, con conseguente danno – così si esprime la sentenza – dei successivi e ignari consumatori, lesi nella garanzia dell’igiene e della sicurezza alimentare. Ha anche replicato alla parte impugnante non essere esatto che l’obbligo di confezionamento previsto dalla legislazione nazionale sia in contrasto con il diritto dell’UE, poiché la Corte di Giustizia lo ha ritenuto legittimo purché sia applicato indistintamente ai prodotti nazionali come a quelli di provenienza estera, in modo da non rappresentare un ostacolo all’importazione intracomunitaria.
Quali le possibili conseguenze penalistiche? Ove in etichetta o su appositi cartelli esposti nell’esercizio non sia correttamente indicato che trattasi di pane precotto, eventualmente anche surgelato all’origine, ricorre un’ipotesi di frode in commercio (consumata o tentata a seconda dei casi). Sul piano della non conformità igienica si potrebbe configurare il “cattivo stato di conservazione” degli alimenti ai sensi dell’articolo 5 della legge 283/1962, ma è pur vero che in passato la giurisprudenza lo ha escluso nel caso di esposizione nei ristoranti di piatti gastronomici a self-service.
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