Per affermare che la somministrazione di latte in polvere a un lattante sia stata la causa dei disturbi intestinali da questi accusati non è sufficiente la constatazione che il prodotto era già scaduto di validità al momento della vendita, ma occorre accertare l’effettiva pericolosità dell’alimento e il nesso causale tra la sua assunzione e le lesioni.
Secondo la querela dei genitori, il loro bambino aveva accusato dolori addominali e febbre dopo l’ingestione di latte in polvere, che avevano solo allora scoperto essere scaduto da un paio di mesi. Si procedeva, quindi, per commercio colposo di sostanze alimentari nocive nei confronti della titolare della farmacia in cui il prodotto era stato venduto, con condanna della stessa nel giudizio di primo grado. La Corte d’appello riformava la sentenza in senso assolutorio. Tale decisione è stata poi confermata dalla Cassazione, a cui il ricorso era stato presentato dai genitori ai soli fini civili, cioè del risarcimento del danno.
La vicenda si presta ad alcune considerazioni di fondo: la prima riguarda l’astratta configurabilità del reato, la seconda riguarda la prova del rapporto causale tra le condizioni del prodotto e le lesioni denunciate.
Quanto al primo aspetto, è ampiamente noto che il mero superamento del termine di conservazione di un alimento non costituisce reato, ma illecito amministrativo, diversamente da quanto affermato dalla giurisprudenza fino al 1995, in ordine alla configurabilità del cattivo stato di conservazione (articolo 5, lettera b), della legge 283/1962). Quindi, tanto meno può integrare il ben più grave reato di cui all’articolo 444 del codice penale.
Evidentemente l’organo dell’accusa e il giudice di primo grado non sono caduti in un errore così marchiano. Il reato contestato è stato ipotizzato non sulla base del mero superamento della scadenza, ma del fatto che la somministrazione del latte aveva provocato delle lesioni all’infante. Tale conclusione poggiava sia sulle dichiarazioni dei genitori sia sulla consulenza medico-legale di parte. Questi elementi non sono stati ritenuti sufficientemente probanti dal giudice di secondo grado.
Nei casi di intossicazione alimentare, il punto cruciale è di potere arrivare a dimostrare che l’assunzione di un certo alimento sia stata propriamente la causa del malessere. Prova che, come sa chiunque abbia esperienza di questo tipo di vicende, è spesso di difficile acquisizione per una serie concomitante di ragioni ostacolanti, tra cui, in primo luogo, la circostanza che perlopiù la patologia si manifesta a distanza di tempo dall’alimentazione sospetta, in modo da rendere problematico l’accertamento del nesso causale.
Nel caso di specie, la Corte ha valorizzato in senso assolutorio, innanzitutto, il fatto che la sintomatologia denunciata dai genitori (peraltro, in maniera in parte contraddittoria) non aveva trovato riscontro in ospedale, se non quanto alle coliche addominali, che però il giudice ha ritenuto aspecifiche perché di possibile origine multifattoriale e, dunque, non riconducibili sicuramente all’assunzione del latte. La Corte ha tratto conferma di questa argomentazione dal fatto che qualche giorno dopo, nonostante la somministrazione di farmaci adeguati che avevano fatto regredire la sintomatologia, le coliche si erano ripresentate, quando ormai non potevano avere più alcun rapporto con il latte scaduto.
Un ultimo aspetto merita un chiarimento. Ci si può chiedere come sia stato possibile anche solo rinviare a giudizio la farmacista che aveva venduto il prodotto, dal momento che questo era confezionato e, quindi, non ne poteva rispondere ai sensi dell’articolo 19 della legge 283/1962. In realtà, la cosa è facilmente spiegabile per il fatto che la scadenza era riportata sulla confezione e il rivenditore avrebbe dovuto accorgersene e non metterla in commercio.
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Vendita di latte in polvere scaduto e responsabilità del farmacista, necessario accertare la pericolosità dell’alimento
Cassazione penale, sentenza n. 16108 del 21 aprile 2018 (udienza del 21 marzo 2018 – riferimenti normativi: articoli 444 e 452 del codice penale)
Per affermare che la somministrazione di latte in polvere a un lattante sia stata la causa dei disturbi intestinali da questi accusati non è sufficiente la constatazione che il prodotto era già scaduto di validità al momento della vendita, ma occorre accertare l’effettiva pericolosità dell’alimento e il nesso causale tra la sua assunzione e le lesioni.
Secondo la querela dei genitori, il loro bambino aveva accusato dolori addominali e febbre dopo l’ingestione di latte in polvere, che avevano solo allora scoperto essere scaduto da un paio di mesi. Si procedeva, quindi, per commercio colposo di sostanze alimentari nocive nei confronti della titolare della farmacia in cui il prodotto era stato venduto, con condanna della stessa nel giudizio di primo grado. La Corte d’appello riformava la sentenza in senso assolutorio. Tale decisione è stata poi confermata dalla Cassazione, a cui il ricorso era stato presentato dai genitori ai soli fini civili, cioè del risarcimento del danno.
La vicenda si presta ad alcune considerazioni di fondo: la prima riguarda l’astratta configurabilità del reato, la seconda riguarda la prova del rapporto causale tra le condizioni del prodotto e le lesioni denunciate.
Quanto al primo aspetto, è ampiamente noto che il mero superamento del termine di conservazione di un alimento non costituisce reato, ma illecito amministrativo, diversamente da quanto affermato dalla giurisprudenza fino al 1995, in ordine alla configurabilità del cattivo stato di conservazione (articolo 5, lettera b), della legge 283/1962). Quindi, tanto meno può integrare il ben più grave reato di cui all’articolo 444 del codice penale.
Evidentemente l’organo dell’accusa e il giudice di primo grado non sono caduti in un errore così marchiano. Il reato contestato è stato ipotizzato non sulla base del mero superamento della scadenza, ma del fatto che la somministrazione del latte aveva provocato delle lesioni all’infante. Tale conclusione poggiava sia sulle dichiarazioni dei genitori sia sulla consulenza medico-legale di parte. Questi elementi non sono stati ritenuti sufficientemente probanti dal giudice di secondo grado.
Nei casi di intossicazione alimentare, il punto cruciale è di potere arrivare a dimostrare che l’assunzione di un certo alimento sia stata propriamente la causa del malessere. Prova che, come sa chiunque abbia esperienza di questo tipo di vicende, è spesso di difficile acquisizione per una serie concomitante di ragioni ostacolanti, tra cui, in primo luogo, la circostanza che perlopiù la patologia si manifesta a distanza di tempo dall’alimentazione sospetta, in modo da rendere problematico l’accertamento del nesso causale.
Nel caso di specie, la Corte ha valorizzato in senso assolutorio, innanzitutto, il fatto che la sintomatologia denunciata dai genitori (peraltro, in maniera in parte contraddittoria) non aveva trovato riscontro in ospedale, se non quanto alle coliche addominali, che però il giudice ha ritenuto aspecifiche perché di possibile origine multifattoriale e, dunque, non riconducibili sicuramente all’assunzione del latte. La Corte ha tratto conferma di questa argomentazione dal fatto che qualche giorno dopo, nonostante la somministrazione di farmaci adeguati che avevano fatto regredire la sintomatologia, le coliche si erano ripresentate, quando ormai non potevano avere più alcun rapporto con il latte scaduto.
Un ultimo aspetto merita un chiarimento. Ci si può chiedere come sia stato possibile anche solo rinviare a giudizio la farmacista che aveva venduto il prodotto, dal momento che questo era confezionato e, quindi, non ne poteva rispondere ai sensi dell’articolo 19 della legge 283/1962. In realtà, la cosa è facilmente spiegabile per il fatto che la scadenza era riportata sulla confezione e il rivenditore avrebbe dovuto accorgersene e non metterla in commercio.
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