Vendita di formaggio Emmenthal ammuffito, è reato in quanto nocivo

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Cassazione penale, sentenza n. 12454 del 20 gennaio 2016 (riferimento normativo: art. 5, lett. d, l. 283/1962)

Integra il reato previsto dall’art. 5, lett. d), legge 283/1962 l’esposizione per la vendita al pubblico di prodotti alimentari ricoperti da muffe e, quindi, alterati a causa della presenza di un processo modificativo di una sostanza alimentare che diviene altra da sé per un fenomeno di spontanea degenerazione.

Anche in questo caso siamo in presenza della violazione dell’art. 5, lett. d), l. 283/1962, ma diversi sono gli spunti di riflessione rispetto alla decisione precedente. In questo caso la condanna è arrivata (con applicazione della pena di € 1.200 di ammenda) per la vendita di formaggio emmenthal ammuffito.
Il primo aspetto su cui interviene la Cassazione è di carattere processuale. Infatti, l’originaria imputazione era stata mossa dal pubblico ministero ai sensi della lett. b) (cattivo stato di conservazione). Correttamente il giudice di primo grado aveva riqualificato il fatto come sopra indicato, poiché la presenza di muffe nell’alimento è una ipotesi tipica della lett. d). Il problema è se tale modifica fosse legittima alla luce del principio del necessario contraddittorio con la difesa, come interpretato dalla Corte europea dei Diritti dell’uomo, causa Drassich c. Italia.
La risposta è stata positiva sulla base di due rilievi. In primo luogo, il fatto storico era il medesimo. Secondariamente, il giudice prima di decidere aveva invitato le parti a esprimersi anche sulla diversa qualificazione giuridica, sicché l’imputato era stato messo in condizione di difendersi anche su questo punto.
Sul piano sostanziale, un motivo di ricorso si incentrava sul fatto che il tribunale avrebbe condannato senza motivare sulla “nocività” del prodotto, da intendere come concreta pericolosità, cioè probabilità effettiva di danno alla salute (mentre le altre fattispecie dell’art. 5 sono di pericolo presunto, cioè non è richiesta la prova della pericolosità della sostanza).
La Corte, invece di “cavarsela” semplicemente sottolineando che la contaminazione fungina è specificamente contemplata dalla disposizione come autonoma ipotesi di reato, senza necessità di ricorrere alla “clausola di chiusura” della nocività (“sostanze comunque nocive”), si impegna a dimostrare che l’alimento in questione era effettivamente nocivo.
Infatti, viene argomentato che perché ricorra la fattispecie deve essere riscontrata la presenza di agenti patogeni, “come nella specie le muffe, che abbiano l’attitudine a cagionare danni o porre a rischio la salute umana”. Più precisamente, la nocività si desumeva, secondo la Cassazione, dal fatto che le analisi evidenziavano che l’alimento era edibile a condizione che venisse asportata la parte contaminata, ossia la superficie interna del formaggio.
Tale motivazione non è convincente, perché da una parte – come detto più sopra – va oltre quanto era necessario dimostrare (cioè il fatto puro e semplice dell’ammuffimento) e dall’altra non fornisce la prova di un reale pericolo per la salute.
La pronuncia appare sbrigativa anche a proposito dei profili di colpa ascrivibili all’imputato.
Dopo avere correttamente ricordato che “la valutazione in ordine alla responsabilità connessa al rispetto dei requisiti igienico sanitari dei medesimi [prodotti] va effettuata, nelle ipotesi di enti articolati in più unità territoriali autonome, con riferimento alla singola struttura aziendale, e, al suo interno, al preposto ad essa o ad un singolo suo settore, senza necessità della prova specifica di una delega ad hoc conferita a detto preposto da parte del legale rappresentante dell’ente” (principio, peraltro, poco conferente al caso, che riguardava il legale rappresentante di un supermercato e non il preposto), la Corte si limita ad affermare che l’imputato era in colpa (senza bene specificare sotto quale profilo) per il fatto di essere anche il responsabile dell’autocontrollo, soltanto adducendo il generico richiamo alla rilevanza penale della negligenza nelle dovute verifiche sulla conformità alla normativa del prodotto alimentare preparato o detenuto per la vendita.

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