Vendita di falso “Grana Padano”, responsabile l’amministratore della società gestrice del supermercato in cui è avvenuta la frode

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Cassazione penale, sentenza n. 15935 del 27 maggio 2020 (udienza del 5 febbraio 2020 – riferimenti normativi: articolo 515 del codice penale)

L’amministratore di una società che gestisce numerosi punti vendita può essere ritenuto responsabile di frode in commercio per la vendita, come “Grana Padano”, in uno di tali supermercati, di un formaggio privo delle relative caratteristiche, a condizione che si provi che tale condotta sia frutto di una scelta aziendale di vertice e non di un’iniziativa estemporanea di altro soggetto.

Un ispettore del Consorzio si recò in un supermercato e acquistò a 11,90 euro del formaggio venduto come “Grana Padano”, ma che risultò invece “retinato” e quindi inidoneo ad essere smerciato come prodotto a denominazione d’origine protetta. A seguito dell’intervento del Nas, venne accertato che il prezzo di vendita del formaggio retinato era di 8-9 euro e che il giorno successivo sarebbe stata lanciata un’offerta al pubblico di “Grana Padano” a 8,90 euro (che quindi doveva essere anch’esso retinato).
Fu citato a giudizio e condannato nei due gradi di merito per frode commerciale l’amministratore della società che gestiva, tra gli altri, il supermercato dove era avvenuta la vendita fraudolenta. L’imputata si difese richiamandosi a una delega che avrebbe dovuto scagionarla. I giudici valutarono inefficace la delega in quanto non sufficientemente specifica. La Cassazione ha, però, ritenuto che la posizione dell’amministratore non fosse stata adeguatamente valutata rispetto al reato e ha rinviato gli atti alla Corte d’Appello per un approfondimento e una nuova decisione.
La Cassazione ha, in primo luogo, ripercorso l’orientamento della giurisprudenza a riguardo della delega di funzioni. Ha ricordato che, sebbene l’istituto della delega sia dettagliatamente disciplinato soltanto nel Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro (articolo 16 del decreto legislativo 81/2008), si ammette che i principi ivi stabiliti siano estensibili anche ad altri settori, tra cui quello agroalimentare. Ha precisato che la delega comporta l’esonero di responsabilità del delegante solo quando ne ricorra la necessità organizzativa, dovendosi perciò ammettere soltanto per le imprese di grandi dimensioni. La delega, inoltre, deve possedere determinati requisiti di effettività, come la forma scritta, l’indicazione specifica dei poteri conferiti e la nomina come delegato di persona professionalmente competente nel settore affidatogli e dotata di autonomia di spesa.
Peraltro, a dispetto della dettagliata analisi del tema della delega, la decisione si fonda, in realtà, su una questione diversa. La falla della decisione di condanna, infatti, viene individuata nel fatto che non sarebbe stato adeguatamente accertato se la specifica frode addebitata fosse diretta espressione di una politica aziendale di vertice ovvero costituisse un’evenienza estemporanea riferibile ad altri (per esempio, al direttore del supermercato), considerato che la società amministrata dall’imputata vantava 30 unità locali con 300 dipendenti e, dunque, un’organizzazione complessa tale da non poterle attribuire qualsiasi puntuale condotta tenuta in ciascun punto vendita. Neanche la campagna di offerta programmata, certamente illecita, poteva considerarsi automaticamente discendente da ordini superiori, sulla presupposizione indimostrata che il direttore dell’esercizio non avrebbe avuto il potere di promuoverla, come argomentato dalla Corte d’Appello. Non era, infatti, stato accertato se l’iniziativa fosse esclusiva di quel supermercato o fosse estesa anche ad altri della medesima catena.
Alla luce del mandato della Cassazione al giudice di rinvio affinché vengano colmate “le rilevate lacune motivazionali rispetto all’ambito di operatività della delega di funzioni e ai modelli organizzativi dei singoli supermercati in relazione alle campagne promozionali”, non è esercizio di arte divinatoria prevedere che nel nuovo giudizio ne sortirà un’assoluzione. È assai probabile, infatti, che gli elementi di riscontro richiesti non facciano già parte del compendio probatorio e d’altronde l’appello non è la sede per un approfondimento investigativo.
Peraltro, va detto che, sulla base di quanto emerge dalla narrativa dei fatti, la condanna del vertice aziendale appare un azzardo. Normalmente casi del genere portano “alla sbarra” il direttore del supermercato, senza risalire nella gerarchia del management, anche perché è improbo arrivare a provare che quella circoscritta condotta di frode derivi da indicazioni superiori (anche se si può sospettarlo), a meno che non ci sia qualcuno che lo testimoni o qualcosa che lo documenti. Certo, l’offerta di “Grana Padano” di cui si è detto poteva far sospettare un vero e proprio programma frodatorio di alta ascendenza e forse è stato questo elemento a convincere gli inquirenti del diretto coinvolgimento dell’amministratore (e poi a condizionare i giudici). Ma, a parte il fatto che in mancanza di altri più concreti elementi la circostanza restava niente più che suggestiva, neppure poteva escludersi che l’iniziativa rimontasse al direttore del supermercato (per esempio, per rispettare un certo budget di vendite). E, soprattutto, va detto che, pur ammettendo (e provando, però) che della frode circostanziata dall’ispettore del Consorzio potesse essere responsabile anche “il grande capo”, di sicuro avrebbe dovuto essere chiamato a risponderne il direttore del supermercato e/o chi eventualmente avesse la diretta autonoma gestione del reparto (da un inciso della sentenza sembrerebbe che il reato sia stato addebitato alla banconista).

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