Svolgimento del
processo – Motivi della decisione
Con la decisione
menzionata in premessa, il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, a
seguito di opposizione a decreto penale, condannava S.A. alla pena,
condizionalmente sospesa, di € 2.000,00 di ammenda, oltre alla pubblicazione
della sentenza, in ordine al reato (accertato il 2 novembre 1998) di cui agli
artt. 5, lett. d) e 6 della L. n. 283 del 1962, perché deteneva per vendere
sostanze alimentari insudiciate, nella specie kg. 16 di pane (n. 33 pezzi).
Avverso tale
sentenza l’imputato propone appello, che, qualificato ricorso, viene trasmesso
a questa Corte Suprema; l’impugnante deduce:
1) nullità del
decreto penale di condanna, del decreto che ha disposto il giudizio immediato e
degli atti successivi, compresa la sentenza, per omessa notifica dell’avviso di
chiusura delle indagini preliminari, ex art. 415-bis c.p.p., dovendosi ritenere
“contra legem” l’interpretazione di tale norma fornita dalla
giurisprudenza dominante, in quanto l’unica eccezione alla sua applicabilità è
tassativamente indicata dalla norma stessa, con la conseguenza che, altrimenti
interpretata, violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
2) mancata
assoluzione per insussistenza del fatto, quanto meno ai sensi dell’art. 530
c.p.p., comma 2, perché la semplice conservazione del pane all’interno di
un’autovettura, in carenza di alcuna dimostrazione che l’alimento fosse
insudiciato, non è idonea ad integrare il reato contestato;
3) eccessività
della pena irrogata, in relazione alla scarsa gravità del fatto, e concessione
del beneficio della sospensione di essa, sebbene non richiesto dalla difesa.
All’odierna
udienza il P.G. e la difesa concludono come riportato in epigrafe.
Il ricorso merita
accoglimento.
La prima
doglianza, di natura processuale, è manifestamente infondata alla luce del
monolitico orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’adempimento
dell’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari, di cui
all’art. 415-bis c.p.p., non riguarda il caso in cui si richieda la emissione
del decreto penale di condanna, atteso, per un verso, che la nullità comminata
dall’art. 416 c.p.p., primo comma, e quella prevista dall’art. 552 c.p.p.,
comma secondo, si riferiscono esclusivamente ai casi in cui si proceda nelle
forme ordinarie, ovvero con richiesta di rinvio a giudizio o con citazione a
giudizio dell’imputato, e, per altro verso, che l’adempimento della
notificazione dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. si porrebbe in antinomia con i
principi di massima celerità e speditezza, precipui dei riti alternativi.
Tale
interpretazione, che il Collegio condivide, deve inoltre ritenersi affatto
aderente al dettato costituzionale, contrariamente all’assunto del ricorrente,
che – del tutto immotivatamente – ne denuncia invece l’illegittimità.
La seconda
doglianza è fondata.
Invero
sull’insudiciamento del pane in questione, e quindi sulla sussistenza
dell’elemento oggettivo del reato de quo, il giudice si limita ad affermare:
“È evidente che la vendita di pane riposto nel cofano di un’auto realizza
pienamente l’ipotesi dell’insudiciamento prevista dall’art. 5, lett. d), della
L. n. 283 del 1962”.
In altri termini
si deduce l’insudiciamento dell’alimento dalle modalità di conservazione dello
stesso.
Tale ragionamento
sarebbe corretto in relazione all’addebito di cui alla lett. b) dell’art. 5
della L. n. 283 del 1962 in esame, in linea con l’orientamento delle Sezioni
Unite di questa Corte (19 dicembre 2001, n. 443, B. e altro; 4 gennaio 1996, n.
1, T.), secondo cui, ai fini della configurabilità della contravvenzione, non è
necessario che il cattivo stato di conservazione si riferisca alle
caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso
concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono
uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso
contrario, a regole di comune esperienza.
Non è corretta,
invece, la motivazione adottata dal Tribunale con riferimento al reato di cui
alla lett. d) dell’art. 5 della L. n. 283 del 1962, addebitato al prevenuto,
come peraltro già puntualmente affermato da questa Corte (Sez. III, 15 giugno
2000, n. 9449, C.), secondo cui, per la configurabilità di tale contravvenzione
è indispensabile che il prodotto alimentare si presenti oggettivamente
“insudiciato”, senza che tale circostanza possa essere desunta dalle
condizioni di conservazione dell’alimento, atteso che, trattandosi di reato di
pericolo, per la cui integrazione è sufficiente il pericolo di un danno per la
salute pubblica, la presunzione di pericolosità non può dedursi dalla ulteriore
presunzione che lo stato previsto dalla citata lett. d) discenda dalle
condizioni ambientali nelle quali l’alimento viene tenuto.
Alla luce di tale
principio di diritto, la decisione impugnata deve essere annullata per
insussistenza del fatto.
P.Q.M.
La Corte annulla
senza rinvio l’impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Home » Vendita di alimenti in cattiva conservazione
Vendita di alimenti in cattiva conservazione
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 24799 del 6 giugno 2003 (udienza del 15 aprile 2003)
Svolgimento del
processo – Motivi della decisione
Con la decisione
menzionata in premessa, il Tribunale di Napoli in composizione monocratica, a
seguito di opposizione a decreto penale, condannava S.A. alla pena,
condizionalmente sospesa, di € 2.000,00 di ammenda, oltre alla pubblicazione
della sentenza, in ordine al reato (accertato il 2 novembre 1998) di cui agli
artt. 5, lett. d) e 6 della L. n. 283 del 1962, perché deteneva per vendere
sostanze alimentari insudiciate, nella specie kg. 16 di pane (n. 33 pezzi).
Avverso tale
sentenza l’imputato propone appello, che, qualificato ricorso, viene trasmesso
a questa Corte Suprema; l’impugnante deduce:
1) nullità del
decreto penale di condanna, del decreto che ha disposto il giudizio immediato e
degli atti successivi, compresa la sentenza, per omessa notifica dell’avviso di
chiusura delle indagini preliminari, ex art. 415-bis c.p.p., dovendosi ritenere
“contra legem” l’interpretazione di tale norma fornita dalla
giurisprudenza dominante, in quanto l’unica eccezione alla sua applicabilità è
tassativamente indicata dalla norma stessa, con la conseguenza che, altrimenti
interpretata, violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
2) mancata
assoluzione per insussistenza del fatto, quanto meno ai sensi dell’art. 530
c.p.p., comma 2, perché la semplice conservazione del pane all’interno di
un’autovettura, in carenza di alcuna dimostrazione che l’alimento fosse
insudiciato, non è idonea ad integrare il reato contestato;
3) eccessività
della pena irrogata, in relazione alla scarsa gravità del fatto, e concessione
del beneficio della sospensione di essa, sebbene non richiesto dalla difesa.
All’odierna
udienza il P.G. e la difesa concludono come riportato in epigrafe.
Il ricorso merita
accoglimento.
La prima
doglianza, di natura processuale, è manifestamente infondata alla luce del
monolitico orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’adempimento
dell’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari, di cui
all’art. 415-bis c.p.p., non riguarda il caso in cui si richieda la emissione
del decreto penale di condanna, atteso, per un verso, che la nullità comminata
dall’art. 416 c.p.p., primo comma, e quella prevista dall’art. 552 c.p.p.,
comma secondo, si riferiscono esclusivamente ai casi in cui si proceda nelle
forme ordinarie, ovvero con richiesta di rinvio a giudizio o con citazione a
giudizio dell’imputato, e, per altro verso, che l’adempimento della
notificazione dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. si porrebbe in antinomia con i
principi di massima celerità e speditezza, precipui dei riti alternativi.
Tale
interpretazione, che il Collegio condivide, deve inoltre ritenersi affatto
aderente al dettato costituzionale, contrariamente all’assunto del ricorrente,
che – del tutto immotivatamente – ne denuncia invece l’illegittimità.
La seconda
doglianza è fondata.
Invero
sull’insudiciamento del pane in questione, e quindi sulla sussistenza
dell’elemento oggettivo del reato de quo, il giudice si limita ad affermare:
“È evidente che la vendita di pane riposto nel cofano di un’auto realizza
pienamente l’ipotesi dell’insudiciamento prevista dall’art. 5, lett. d), della
L. n. 283 del 1962”.
In altri termini
si deduce l’insudiciamento dell’alimento dalle modalità di conservazione dello
stesso.
Tale ragionamento
sarebbe corretto in relazione all’addebito di cui alla lett. b) dell’art. 5
della L. n. 283 del 1962 in esame, in linea con l’orientamento delle Sezioni
Unite di questa Corte (19 dicembre 2001, n. 443, B. e altro; 4 gennaio 1996, n.
1, T.), secondo cui, ai fini della configurabilità della contravvenzione, non è
necessario che il cattivo stato di conservazione si riferisca alle
caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso
concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono
uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso
contrario, a regole di comune esperienza.
Non è corretta,
invece, la motivazione adottata dal Tribunale con riferimento al reato di cui
alla lett. d) dell’art. 5 della L. n. 283 del 1962, addebitato al prevenuto,
come peraltro già puntualmente affermato da questa Corte (Sez. III, 15 giugno
2000, n. 9449, C.), secondo cui, per la configurabilità di tale contravvenzione
è indispensabile che il prodotto alimentare si presenti oggettivamente
“insudiciato”, senza che tale circostanza possa essere desunta dalle
condizioni di conservazione dell’alimento, atteso che, trattandosi di reato di
pericolo, per la cui integrazione è sufficiente il pericolo di un danno per la
salute pubblica, la presunzione di pericolosità non può dedursi dalla ulteriore
presunzione che lo stato previsto dalla citata lett. d) discenda dalle
condizioni ambientali nelle quali l’alimento viene tenuto.
Alla luce di tale
principio di diritto, la decisione impugnata deve essere annullata per
insussistenza del fatto.
P.Q.M.
La Corte annulla
senza rinvio l’impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
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