Vendita di alimenti adulterati

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Cassazione penale, sentenza n. 25726 del 3 aprile 2003 (riferimento normativo: artt. 5, 6, legge 283/1962; art. 408, codice di procedura penale)

La questione affrontata dalla sentenza è solo all’apparenza squisitamente
tecnica. In realtà essa fornisce il destro ai supremi giudici per l’affermazione
di un importante principio, con rilevanti conseguenze anche di ordine
pratico.
Il caso era quello in cui il giudice per le indagini preliminari, a
cui il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione di una denuncia inerente
la vendita di un alimento adulterato, aveva disconosciuto all’acquirente del
prodotto la legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di
archiviazione, come potrebbe fare la persona offesa di un
reato.
Evidentemente il ragionamento del giudice deve essere stato che i
reati di cui agli artt. 5 e 6, L. 283/1962 sono posti a tutela non tanto del
singolo consumatore, quanto di ogni consumatore; e, dunque, il singolo non è il
diretto oggetto della protezione penalistica e non ha titolo per opporsi
all’archiviazione.
Diverso sarebbe stato se il consumatore avesse subito un
danno effettivo dall’ingestione dell’alimento, per esempio riportandone lesioni:
in questo caso è da credere che neppure quel giudice avrebbe pensato di
dichiarare l’opposizione inammissibile. Ma, non essendo stato quello il caso, la
scelta fatta (di non riconoscere al denunciante titolo per opporsi) non può
dirsi che fosse peregrina.
La Cassazione ha assunto, viceversa, una posizione
più sensibile nei confronti del consumatore, affermando che questi è
immediatamente leso nel suo primario diritto alla salute dalla
commercializzazione di un alimento in violazione degli artt. 5 e 6, L. 283/1962,
è perciò persona offesa del reato e ha facoltà, se lo vuole, di proporre
opposizione alla richiesta di archiviazione.
Si diceva che questa
affermazione è in linea di principio molto significativa per il richiamo a
canoni di diritto costituzionale. Ma è gravida anche di ricadute pratiche per il
ruolo che processualmente riconosce al consumatore. Infatti, la possibilità per
quest’ultimo di interloquire contro la richiesta di archiviazione presentata dal
pubblico ministero può consentire l’apporto di elementi nuovi di valutazione che
potranno eventualmente indurre il giudice a respingere l’archiviazione e a
ordinare nuove indagini.

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