Vendita da piazza a piazza, il reato si consuma con la consegna della merce al corriere

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Cassazione penale, sentenza n. 41691 del 7 ottobre 2014 (riferimenti normativi: art. 5, lett. h, l. 283/1962; art. 1510, c.c.)

Nella vendita da piazza a piazza di merce (nella specie ortofrutta), il reato si consuma con la consegna della stessa al vettore e non nel luogo in cui avviene l’accertamento della non conformità.

La Corte torna su un tema che raramente viene trattato a livello di giurisprudenza di legittimità, ma che ha una grande rilevanza pratica.
Nella specie era stato condannato l’amministratore di una società di intermediazione in prodotti ortofrutticoli che aveva sede in Trani. L’accertamento dell’irregolarità per presenza di procimidone oltre i limiti consentiti (art. 5, lett. h, l. 283/1962) era, però, stata riscontrata a Piacenza, dove la merce era stata messa in vendita al pubblico da un altro soggetto. La difesa lamentava che la sentenza fosse stata pronunciata dal Tribunale di Trani anziché da quello di Piacenza. Questa è l’esemplificazione dei casi ordinari in cui il prodotto viene trasferito dal luogo di produzione o di vendita all’ingrosso a quello di smercio al minuto. Già sulla base dei principi generali del codice di procedura penale si doveva optare per la competenza del giudice pugliese in base al luogo in cui era stata tenuta la condotta di vendita dell’imputato e, dunque, Trani.
La Corte dice qualcosa di più, citando l’art. 1510 del c.c., secondo cui nella vendita da piazza a piazza il luogo di consegna si identifica per legge con quello in cui viene effettuata la consegna al corriere (vettore nella terminologia del codice). Anche da questo punto di vista, pur non essendoci negli atti evidenza esplicita della circostanza, era ragionevole pensare che la consegna della merce fosse avvenuta per il trasporto in Trani. In ogni caso, non poteva essere dubbio che la condotta illecita fosse stata commessa da quell’imputato presso la sede dell’azienda, dove evidentemente aveva ricevuto la merce dal produttore per poi rivenderla a terzi. Se poi fosse stata questione del reato commesso dal produttore, il luogo di consumazione si sarebbe dovuto individuare dove era avvenuto il trattamento illecito, pertanto dove erano dislocati i campi agricoli. Nel caso si fosse ritenuto punibile anche l’ultimo rivenditore – ipotesi legittima, trattandosi di merce sfusa – si sarebbe dovuto investire l’A.G. di Piacenza.
Un altro motivo di impugnazione riguardava il dubbio che il fitofarmaco potesse essere stato utilizzato in epoca successiva alla vendita da parte della ditta Trani, proprio perché la merce non era confezionata. A parte la scarsa verosimiglianza di una circostanza del genere, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso sul punto perché riguardante una questione di merito (cioè di prova), che non le compete valutare.

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