Nel giudizio sulla confondibilità dei marchi per il consumatore occorre
effettuare una valutazione comparativa tra i marchi in oggetto, valorizzando per
ciascuno la componente dominante e accertando se la confondibilità sussista su
questo piano. Non vi è confondibilità tra il marchio puramente nominativo
“limonchelo” e quello misto (nominativo e figurativo insieme) in cui al termine
“limoncello” si accompagni un piatto tondo ornato di limoni.
La
questione affrontata dal Tribunale europeo nasceva da una domanda di
registrazione di marchio comunitario presentata da una ditta italiana per un
limoncello della costiera amalfitana. In origine la domanda riguardava la
registrazione sia per le bevande alcoliche che per quelle analcoliche, ma veniva
successivamente circoscritta alla sola prima categoria per l’obiezione sollevata
dall’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e
modelli) – UAMI – in merito al rischio di ingannevolezza nei confronti dei
consumatori (posto che il limoncello è conosciuto come liquore e non come
analcolico).
Anche così ridimensionata la domanda, una ditta spagnola
presentava opposizione in ragione della pregressa registrazione da parte sua del
marchio “limonchelo”. In sede amministrativa l’opposizione veniva accolta per la
ritenuta confondibilità dei marchi, facendo leva sul divieto espresso dal reg.
40/94 di registrazione di un marchio posteriore quando, per la identità o la
somiglianza, vi sia il rischio di confusione con il marchio anteriore.
Si
apriva così il contenzioso giudiziario portato innanzi al Tribunale dalla ditta
italiana che si era vista negare la richiesta registrazione.
Il Tribunale,
prima di decidere il caso concreto, ha fatto una puntuale ricognizione della
normativa applicabile.
In primo luogo ha ricordato come per la costante
giurisprudenza comunitaria ricorra confondibilità dei marchi allorché sussista
la possibilità che i consumatori credano che i beni (o i servizi) in questione
provengano dalla stessa impresa o almeno da imprese collegate tra loro. Nella
specie il giudizio di confondibilità doveva prendere a riferimento il
consumatore medio spagnolo e verificare se la commercializzazione in Spagna del
“limoncello” italiano potesse essere creduto dal pubblico di quel Paese come
prodotto dalla stessa casa produttrice del “limonchelo”, già noto su quel
mercato.
Il marchio italiano non era un marchio puramente verbale come quello
spagnolo, in quanto univa parole a immagini (in particolare quella di un piatto
tondo ornato di limoni, posto in bella evidenza nella etichetta).
I giudici
hanno precisato sul punto che il giudizio di confondibilità va portato
sull’impressione complessiva prodotta dai marchi a confronto, prendendo in
considerazione le loro caratteristiche dominanti e distintive. Ciò è tanto più
necessario allorché si ha a che fare con marchi complessi (come quello
italiano). In questo caso va individuato l’aspetto preponderante, quello che dà
l’impronta a tutto l’insieme.
Questo non vuol dire – precisa il Tribunale –
prendere in considerazione solo una componente del marchio complesso e
paragonarla all’altro marchio. Infatti, il raffronto va operato nell’insieme.
Tuttavia ciò non esclude, appunto, che possa essere individuata una specifica
componente che sia ritenuta in grado di imprimersi in maniera più incisiva nella
memoria del consumatore e costituire, quindi, la caratteristica da reputare
essenziale per il giudizio di confondibilità.
Venendo così all’esame del
marchio italiano i giudici comunitari hanno ritenuto di valorizzarne – come
componente dominante idonea a suggestionare la scelta degli acquirenti –
l’aspetto figurativo costituito dal piatto di limoni, posto accanto alla
denominazione di vendita. In questo modo veniva sminuita la componente verbale
del marchio (“limoncello”), ossia quella che era stata ritenuta invece
determinante dall’UAMI per decretare la confondibilità del marchio italiano con
quello spagnolo (“limonchelo”). Poste queste premesse la conclusione del
Tribunale diventava scontata.
Infatti, è stato sottolineato come il marchio
spagnolo era puramente nominativo, a differenza di quello italiano. Inoltre,
proprio la componente figurativa di quest’ultimo (totalmente mancante nel
marchio di raffronto) ne garantiva la distinguibilità dall’altro. Pertanto,
“occorre constatare che, nonostante l’identità dei prodotti di cui trattasi, il
grado di somiglianza tra i marchi in questione non è sufficientemente elevato
perché si possa ritenere che il pubblico spagnolo di riferimento possa credere
che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente
collegate”. Conseguentemente il provvedimento che negava la registrazione è
stato annullato.
La conclusione appare assolutamente condivisibile, e del
resto non lontana – come schema argomentativo – dalla giurisprudenza nostrana in
tema di confondibilità dei marchi. A nostro parere non avrebbe guastato
sottolineare anche l’uso di lingue diverse nei due marchi e lo specifico
riferimento geografico a una universalmente nota zona turistica italiana (la
costiera amalfitana), elementi tutti che sicuramente sono in grado di aiutare i
consumatori spagnoli a non compiere alcuna sovrapposizione tra i due marchi, a
ben vedere simili solo per la generica denominazione di vendita.
Home » Valutazione comparativa dei marchi per evitare la confondibilità
Valutazione comparativa dei marchi per evitare la confondibilità
Tribunale di primo grado delle Comunità europee, sentenza del 15 giugno 2005 nella causa T-7/04 (riferimento normativo: reg. CEE 40/94)
Nel giudizio sulla confondibilità dei marchi per il consumatore occorre
effettuare una valutazione comparativa tra i marchi in oggetto, valorizzando per
ciascuno la componente dominante e accertando se la confondibilità sussista su
questo piano. Non vi è confondibilità tra il marchio puramente nominativo
“limonchelo” e quello misto (nominativo e figurativo insieme) in cui al termine
“limoncello” si accompagni un piatto tondo ornato di limoni.
La
questione affrontata dal Tribunale europeo nasceva da una domanda di
registrazione di marchio comunitario presentata da una ditta italiana per un
limoncello della costiera amalfitana. In origine la domanda riguardava la
registrazione sia per le bevande alcoliche che per quelle analcoliche, ma veniva
successivamente circoscritta alla sola prima categoria per l’obiezione sollevata
dall’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e
modelli) – UAMI – in merito al rischio di ingannevolezza nei confronti dei
consumatori (posto che il limoncello è conosciuto come liquore e non come
analcolico).
Anche così ridimensionata la domanda, una ditta spagnola
presentava opposizione in ragione della pregressa registrazione da parte sua del
marchio “limonchelo”. In sede amministrativa l’opposizione veniva accolta per la
ritenuta confondibilità dei marchi, facendo leva sul divieto espresso dal reg.
40/94 di registrazione di un marchio posteriore quando, per la identità o la
somiglianza, vi sia il rischio di confusione con il marchio anteriore.
Si
apriva così il contenzioso giudiziario portato innanzi al Tribunale dalla ditta
italiana che si era vista negare la richiesta registrazione.
Il Tribunale,
prima di decidere il caso concreto, ha fatto una puntuale ricognizione della
normativa applicabile.
In primo luogo ha ricordato come per la costante
giurisprudenza comunitaria ricorra confondibilità dei marchi allorché sussista
la possibilità che i consumatori credano che i beni (o i servizi) in questione
provengano dalla stessa impresa o almeno da imprese collegate tra loro. Nella
specie il giudizio di confondibilità doveva prendere a riferimento il
consumatore medio spagnolo e verificare se la commercializzazione in Spagna del
“limoncello” italiano potesse essere creduto dal pubblico di quel Paese come
prodotto dalla stessa casa produttrice del “limonchelo”, già noto su quel
mercato.
Il marchio italiano non era un marchio puramente verbale come quello
spagnolo, in quanto univa parole a immagini (in particolare quella di un piatto
tondo ornato di limoni, posto in bella evidenza nella etichetta).
I giudici
hanno precisato sul punto che il giudizio di confondibilità va portato
sull’impressione complessiva prodotta dai marchi a confronto, prendendo in
considerazione le loro caratteristiche dominanti e distintive. Ciò è tanto più
necessario allorché si ha a che fare con marchi complessi (come quello
italiano). In questo caso va individuato l’aspetto preponderante, quello che dà
l’impronta a tutto l’insieme.
Questo non vuol dire – precisa il Tribunale –
prendere in considerazione solo una componente del marchio complesso e
paragonarla all’altro marchio. Infatti, il raffronto va operato nell’insieme.
Tuttavia ciò non esclude, appunto, che possa essere individuata una specifica
componente che sia ritenuta in grado di imprimersi in maniera più incisiva nella
memoria del consumatore e costituire, quindi, la caratteristica da reputare
essenziale per il giudizio di confondibilità.
Venendo così all’esame del
marchio italiano i giudici comunitari hanno ritenuto di valorizzarne – come
componente dominante idonea a suggestionare la scelta degli acquirenti –
l’aspetto figurativo costituito dal piatto di limoni, posto accanto alla
denominazione di vendita. In questo modo veniva sminuita la componente verbale
del marchio (“limoncello”), ossia quella che era stata ritenuta invece
determinante dall’UAMI per decretare la confondibilità del marchio italiano con
quello spagnolo (“limonchelo”). Poste queste premesse la conclusione del
Tribunale diventava scontata.
Infatti, è stato sottolineato come il marchio
spagnolo era puramente nominativo, a differenza di quello italiano. Inoltre,
proprio la componente figurativa di quest’ultimo (totalmente mancante nel
marchio di raffronto) ne garantiva la distinguibilità dall’altro. Pertanto,
“occorre constatare che, nonostante l’identità dei prodotti di cui trattasi, il
grado di somiglianza tra i marchi in questione non è sufficientemente elevato
perché si possa ritenere che il pubblico spagnolo di riferimento possa credere
che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente
collegate”. Conseguentemente il provvedimento che negava la registrazione è
stato annullato.
La conclusione appare assolutamente condivisibile, e del
resto non lontana – come schema argomentativo – dalla giurisprudenza nostrana in
tema di confondibilità dei marchi. A nostro parere non avrebbe guastato
sottolineare anche l’uso di lingue diverse nei due marchi e lo specifico
riferimento geografico a una universalmente nota zona turistica italiana (la
costiera amalfitana), elementi tutti che sicuramente sono in grado di aiutare i
consumatori spagnoli a non compiere alcuna sovrapposizione tra i due marchi, a
ben vedere simili solo per la generica denominazione di vendita.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’