Valenza della prova della somministrazione di anabolizzanti ai bovini

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Cassazione civile, Sezione II, sentenza n. 3996 del 18 febbraio 2011

All’esitodella sentenzao era stato
accertato un fatto decisivo per la condanna (la detenzione di animali destinati
al consumo umano trattati con sostanze vietate) probatoriamente collegato
all’illecito amministrativo oggetto dell’ordinanza ingiunzione (somministrazione
di anabolizzanti ai bovini).
Il giudice a quo, pur impropriamente richiamando
l’art. 654 c.p.p., ha tuttavia richiamato anche i principi giurisprudenziali
menzionati, e ha fondato il suo convincimento considerando
specificamente gli elementi di prova raccolti nel processo penale e
l’attendibilità e utilizzabilità delle analisi eseguite sui bovini, che non
furono neppure oggetto di richiesta di revisione; su questa motivazione manca
una contestazione specifica in quanto la ricorrente si è limitata ad affermare,
senza alcun fondamento, la inopponibilità delle prove senza criticare, nel
merito, la motivazione del primo giudice.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13604/2005 proposto da:
B.R. (OMISSIS), in proprio
e quale legale rappresentante di ALPI ALLEVAMENTI SNC P.IVA (OMISSIS),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio
dell’avvocato MANCINI Andrea, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CAMISASSI MARCO;
– ricorrente –
contro
ASL/(OMISSIS)
SAVIGLIANO, P.IVA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo
studio dell’avvocato CONTALDI Mario, che lo rappresenta e difende;

controricorrente –
avverso la sentenza n. 67/2005 del TRIBUNALE di CUNEO,
depositata il 12/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
Pubblica udienza del 22/12/2010 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO
PROTO;
udito l’Avvocato CAMISASSI Marco difensore della ricorrente che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato CONTALDI Mario difensore
del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
ALIMENTI – SANZIONI AMMINISTRATIVE E
DEPENALIZZAZIONE
Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-02-2011, n.
3996

Svolgimento del processo

B.R. in proprio e quale
legale rappresentante della AL.PI Allevamenti s.a.s. proponeva opposizione
avverso l’ordinanza ingiunzione prot. N. 28635 per l’importo di Euro 30.984,00
che era stata emessa dal direttore della ASL di Savigliano in data 16/4/2004 e
notificata l’11/5/2004, sulla base di due distinti verbali di accertamento per
avere somministrato a 4 bovini di sua proprietà sostanza anabolizzante vietata.
La ricorrente eccepiva la decadenza L. n. 689 del 1981, ex art. 14, per la
mancata notifica della violazione entro 90 giorni dall’accertamento e il decorso
del termine di prescrizione e, nel merito:
– l’inopponibilità delle
risultanze del procedimento penale celebrato a suo carico presso il Tribunale di
Cuneo per violazione della L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. a), non essendo
stata contestata in quella sede la violazione amministrativa per la quale era
stata irrogata la sanzione di cui all’opposta ordinanza;
– la mancata prova
dell’illecito;
– la difformità dei metodi di prelievo e di analisi rispetto a
quelli vigenti in ambito comunitario.
L’ASL (OMISSIS) di Savigliano si
costituiva, contestava le eccezioni di decadenza e di prescrizione e, nel
merito, richiamava le risultanze del processo penale celebratosi contro la
stessa B. e conclusosi con sentenza di condanna definitiva.
Il Tribunale di
Cuneo, con sentenza del 12/2/2005, respingeva l’opposizione proposta per i
seguenti motivi:
– l’eccepita decadenza doveva essere esclusa perchè
l’accertamento della violazione era stato (necessariamente) preceduto
dall’analisi dei campioni; la ASL aveva avuto notizia dell’esito delle analisi
in data 22/4/1999 e 13/5/1999; l’esito delle analisi era stato comunicato, entro
il termine di 90 giorni, alla società AL.PI. e precisamente in data 27/4/1999 e
in data 14/5/1999 con raccomandata A.R.; tale comunicazione doveva ritenersi
equivalente alla contestazione immediata della contravvenzione ai sensi della L.
n. 689 del 1981, art. 14, coordinato con l’art. 15; il giudice richiamava, per
l’equivalenza della comunicazione alla contestazione immediata, Cass. 29/7/1997
n. 7079; in ogni caso, i verbali di contestazione erano stati notificati in data
5/7/1999 e, dunque, entro il termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art.
14;
– la prescrizione non era maturata perchè interrotta ai sensi della L. n.
689 del 1981, art. 28, con le richieste di pagamento del 14 (per il verbale n.
19) e del 15 (per il verbale n. 20) gennaio 2003;
il giudice rilevava che non
era necessario, ai fini dell’interruzione della prescrizione, un atto tipico del
procedimento amministrativo essendo sufficienti a tal fine, anche atti atipici,
ma preordinati proprio allo scopo di interrompere la prescrizione; richiamava,
per l’affermazione di tale principio, Cass. 13/7/2001 n. 9520;
– le
contestazioni di merito erano infondate perchè la prova della somministrazione
delle sostanze vietate era raggiunta attraverso il materiale istruttorio
raccolto nel giudizio penale conclusosi con la condanna del contravventore
(nella stessa persona dell’odierna ricorrente) e avente ad oggetto fatti
materiali, rilevanti ai fini della decisione penale, dai quali scaturiva,
secondo il primo giudice, la prova dell’illecito amministrativo.
Il giudice a
quo, inoltre, dopo avere:
– richiamato il materiale probatorio già acquisito
nel processo penale celebratosi nei confronti della B. e conclusosi con sentenza
irrevocabile di condanna;
– rilevato l’assenza di censure al momento del
prelievo e l’insussistenza di elementi dai quali desumere irregolarità nella
conservazione e nel confezionamento dei campioni;
– richiamato l’accertamento
penale circa i ripetuti ed estesi illeciti trattamenti diretti a conseguire il
lucro derivante dalla vendita degli animali trattati, riteneva inutili e non
ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalla ricorrente.
Avverso la sentenza
propone ricorso per cassazione B.R. in proprio e nella detta qualità deducendo
tre motivi.
L’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Savigliano resiste con
controricorso.

Motivi della decisione

1.1 Con il
primo motivo la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa l’intervenuto decorso dei termini di decadenza e di
prescrizione, in relazione alla L. n. 689 del 1981, artt. 14, 15 e 28; al
riguardo deduce:
– che doveva essere applicato la L. n. 689 del 1981, art. 15
e la comunicazione dell’esito delle analisi (che non contesta di avere ricevuto)
doveva essere l’equipollente della contestazione immediata;
pertanto doveva
assolvere la funzione di informare l’interessato e di consentirgli il pagamento
immediato o la difesa; detta comunicazione, invece, non aveva raggiunto, in
concreto, tali scopi perchè priva di elementi utili per portare a conoscenza
quale fosse la somma da pagare e con quali modalità e termini;
– che alla
data della successiva notifica della convocazione personale L. n. 689 del 1981,
ex art. 18, erano decorsi i 90 giorni dall’accertamento e pertanto la sanzione
doveva considerarsi estinta ai sensi della cit. L. n. 689 del 1981, art. 14,
u.c.;
che non era intervenuto alcun valido atto interruttivo della
prescrizione quinquennale, perchè solo gli atti tipici del procedimento
amministrativo sono idonei a interrompere la prescrizione (richiama al riguardo
Cass. 5798/05; 5799/05; 5800/05) e tali non potevano essere considerate le
raccomandate con richiesta di pagamento, ritenute invece idonee dal primo
giudice.
1.2 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione o
falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento alla ritenuta
applicabilità dell’art. 654 c.p.p. deducendo che gli accertamenti del pregresso
procedimento penale non sarebbero opponibili e utilizzabili nel procedimento di
opposizione all’ordinanza ingiunzione in quanto il procedimento penale avrebbe
riguardato fatti (detenzione di animali trattati con anabolizzanti) che, a dire
della ricorrente, sarebbero diversi da quelli integranti l’illecito
amministrativo contestato (somministrazione di tali sostanze).
1.3 Con il
terzo motivo la ricorrente lamenta la omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa la mancata ammissione dei mezzi istruttori dedotti, in
particolare prove per testi (i cui capitoli ritrascrive) e richiesta di
consulenza tecnica di ufficio; al riguardo deduce che la sintetica affermazione
di superfluità e inutilità dell’istruttoria si fonda sul contestato e infondato
presupposto della opponibilità e utilizzabilità degli accertamenti del processo
penale, in realtà inidonei a dimostrare che proprio essa opponente avrebbe
somministrato le illecite sostanze.
2.1 Il primo motivo è infondato quanto
all’eccezione di intervenuta decadenza.
La stessa ricorrente riconosce
l’applicabilità della L. n. 689 del 1981, art. 15, come del resto riconosciuto
anche nella sentenza gravata; il menzionato articolo di legge al comma 1
stabilisce che, laddove l’analisi dei campioni sia necessaria per l’accertamento
dell’illecito amministrativo, il dirigente del laboratorio deve comunicare
all’interessato con raccomandata A.R. l’esito delle analisi e al comma 2
stabilisce che la comunicazione equivale alla contestazione di cui al primo
comma dell’art. 14 (contestazione della violazione). Questo adempimento risulta
regolarmente e tempestivamente effettuato, ma la ricorrente si duole che il
giudice non abbia considerato che nella comunicazione delle analisi mancavano i
riferimenti necessari per procedere al pagamento in misura ridotta e sostiene
che per tale mancanza quella comunicazione non avrebbe potuto essere considerata
equivalente all’immediata contestazione.
La doglianza è totalmente infondata
perchè la menzionata comunicazione non deve necessariamente contenere
l’indicazione relativa alla facoltà del trasgressore di procedere al pagamento
in misura ridotta, trattandosi di facoltà prevista espressamente dalla legge (L.
n. 689 del 1981, art. 16) e, in ogni caso, perchè tale informazione non nè è
prevista nè prescritta nella disciplina della contestazione a seguito di
accertamenti mediante analisi (cfr. Cass. 29/3/1989 n. 1494: “la comunicazione
della positività dell’analisi, prevista dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art.
15, integra contestazione della violazione, senza che sia necessaria
l’indicazione in essa, in relazione alla facoltà del trasgressore di chiedere la
revisione di tale analisi, dell’esborso occorrente e del laboratorio all’uopo
designato”).
Con la doglianza relativa alla mancata declaratoria della
prescrizione della sanzione la ricorrente critica la motivazione per la quale le
richieste di pagamento da parte dell’amministrazione sarebbero idonee a
interrompere il corso della prescrizione; al riguardo la ricorrente invoca i
principi affermati da Cass. 17/3/2005 n. 5798/05 che, sul presupposto che “la
pubblica amministrazione può realizzare la propria pretesa sanzionatoria, in
relazione agli illeciti accertati, soltanto attraverso il procedimento
amministrativo previsto dalla legge, mentre altri atti che tipicamente
manifestino la relativa intenzione sono irrilevanti”, giunge alla conclusione
che “non può riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione all’invito
al pagamento…trattandosi di atto estraneo a procedimento sanzionatorio”.
Il
motivo attiene, dunque, alla asseritamente erronea attribuzione di effetto
giuridico interruttivo ad un fatto non controverso (le lettere raccomandate in
data 14 e 15 gennaio 2003 con le quali l’amministrazione ha richiesto il
pagamento della sanzioni dovute in base ai verbali di contestazione n. 19 e n.
20 del 5/7/1999), per effetto di falsa applicazione della L. n. 689 del 1981,
art. 28, in quanto il giudice a quo avrebbe considerato atto interruttivo della
prescrizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 28, un atto estraneo al
procedimento di irrogazione della sanzione.
Il motivo è inammissibile in
quanto l’efficacia o l’inefficacia interruttiva delle richieste alle quali il
giudice a quo ha attribuito efficacia interruttiva della prescrizione non
costituisce un fatto decisivo per il giudizio perchè non accompagnata dalla
contestazione dell’efficacia interruttiva di altri atti del procedimento
sanzionatorio, pure richiamati in sentenza e dalla stessa ASL resistente e non
contestati, successivi alla comunicazione dell’esito delle analisi, costituiti
dalle notifiche dei verbali di contestazione avvenute in data 5/7/1999, ossia
non oltre cinque anni prima della notifica dell’ordinanza ingiunzione (che,
secondo quanto dichiarato dalla stessa ricorrente risulta notificata a mezzo di
plico postale ricevuto l’11/5/2004).
2.2 Il secondo motivo è infondato.
La
ricorrente non contesta che i fatti accertati nel precedente procedimento penale
siano idonei a provare l’illecito amministrativo, ma si duole che il giudice li
abbia utilizzati ai fini della decisione. La doglianza è infondata perchè
confonde l’effetto vincolante (il far stato)che discende dall’applicazione
dell’art. 654 c.p.p. (pur richiamato in motivazione del giudice a quo) con
l’utilizzabilità e opponibilità del materiale probatorio acquisito nel
procedimento penale svoltosi nei confronti della stessa ricorrente e con le
relative garanzie difensive; l’utilizzabilità e l’opponibilità non sono precluse
perchè il materiale probatorio è stato acquisito nel procedimento penale che si
era svolto nei confronti dell’attuale ricorrente, quale imputata, conclusosi con
condanna definitiva.
All’esito di tale procedimento era stato accertato un
fatto decisivo per la condanna (la detenzione di animali destinati al consumo
umano trattati con sostanze vietate) probatoriamente collegato all’illecito
amministrativo oggetto dell’ordinanza ingiunzione (somministrazione di
anabolizzanti ai bovini).
Questa Corte ha già ripetutamente affermato che la
possibilità per il giudice civile, di accertare autonomamente i fatti dedotti in
giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all’esito del
processo penale, “non comporta alcuna preclusione … nella possibilità di
utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio
penale già definito con sentenza passata in giudicato e di fondare il proprio
giudizio su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in
quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale
probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza penale o, se necessario, dagli atti
del relativo processo…” (Cass. n. 11483 del 21/06/2004, seguita da altre
conformi: Cass. n. 2409 del 07/02/2005; Cass. 18288 del 30/08/2007; v. anche
Cass. 26/6/2007 n. 14766: “Le risultanze di un procedimento penale possono
essere utilizzate dal giudice civile sia come indizio, sia come prova esclusiva
del proprio convincimento, anche quando non vi abbiano partecipato le parti del
giudizio civile”).
Il giudice a quo, pur impropriamente richiamando l’art.
654 c.p.p., ha tuttavia richiamato anche i principi giurisprudenziali testè
menzionati, e ha fondato il suo convincimento considerando specificamente gli
elementi di prova raccolti nel processo penale e l’attendibilità e
utilizzabilità delle analisi eseguite sui bovini, che non furono neppure oggetto
di richiesta di revisione; su questa motivazione manca una contestazione
specifica in quanto la ricorrente si è limitata ad affermare, senza alcun
fondamento, la inopponibilità delle prove senza criticare, nel merito, la
motivazione del primo giudice.
2.3 Il terzo motivo, concernente il vizio
motivazionale dell’ordinanza reiettiva dei mezzi istruttori dedotti dall’odierna
ricorrente è infondato perchè il giudice ha congruamente motivato la reiezione
delle richieste istruttorie sotto il profilo della loro superfluità e inutilità
dopo avere ampiamente illustrato la decisività delle prove raccolte nel
procedimento penale.
Le spese di questo giudizio di Cassazione, liquidate
come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
nella duplice qualità al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che
liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di
legge.

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