Tribunale di Torino, sentenza del 3 giugno 2004 (riferimenti normativi: art. 1, legge 283/1962; art. 223, disp. att. c.p.p.)
Non è causa di nullità l’omesso avviso all’interessato del risultato delle
analisi ripetibili ai sensi dell’art. 1, L. 283/1962, in quanto questi conserva
la facoltà di richiedere la revisione (o una perizia) a seguito della
comunicazione degli atti dell’instaurato procedimento penale.
Nel caso di
analisi ripetibili il relativo referto è utilizzabile dal giudice se non è stata
chiesta la revisione.
Un altro importante aspetto su cui si
sofferma la decisione del giudice torinese è di carattere processuale ed è
relativa alla utilizzabilità delle analisi di laboratorio. Questione importante
poiché, come è noto ed evidente, buona parte dei processi in materia di alimenti
si basa proprio sul risultato delle analisi.
A questo proposito va premesso
che di regola le analisi di laboratorio si svolgono in ambito amministrativo, a
seguito del campionamento routinario dei prodotti alimentari. Infatti, in questi
casi manca ancora un indizio di reato – che sarà semmai l’analisi a rivelare -,
sicché gli organi di controllo non debbono conformarsi ai principi dettati dal
codice di procedura penale (in particolare in rapporto alle norme sul diritto di
difesa), ma alla normativa amministrativa (e, in primo luogo, a quella di cui
all’art. 1, L. 283/1962, che è norma generale in materia).
È solo allorché
l’analisi evidenzi una irregolarità che nascerà un indizio di reato e
all’interessato andrà garantito il diritto di interloquire sul prosieguo della
procedura di analisi, in particolare attraverso la richiesta di revisione della
prima analisi. Questo per quanto riguarda le analisi ripetibili, ossia quelle
che possono ripetersi anche dopo del tempo senza compromettere la loro
attendibilità (in particolare le analisi chimiche). Per le analisi irripetibili
(in particolare quelle di carattere microbiologico) è prevista una procedura
(pur sempre di carattere amministrativo) che anticipa alla prima, e unica,
analisi il contraddittorio con l’interessato, non potendoci essere una revisione
in senso proprio.
Nel caso di specie l’analisi era senz’altro ripetibile,
perché riguardava il test genetico della sostanza campionata: era, dunque,
applicabile la procedura di revisione di cui all’art. 1, L. 283/1962, non quella
di cui all’art. 4, D.Lg. 123/1993, prevista per le analisi microbiologiche di
alimenti deteriorabili.
Orbene, al fine di consentire all’interessato di
richiedere la revisione il citato art. 1 prescrive la comunicazione con lettera
raccomandata del risultato delle analisi. A quanto pare nella specie tale avviso
era mancato e la revisione non era stata richiesta. La difesa aveva eccepito
tale omissione, deducendo la inutilizzabilità nel processo penale delle analisi
di prima istanza (che erano anche, di fatto, rimaste le uniche).
A tale
obiezione il giudice ha correttamente replicato che la mancanza dell’avviso
secondo la disciplina dell’art. 1 della legge del 1962 non determina alcuna
nullità. Infatti, ciò comporta semplicemente, secondo consolidata
giurisprudenza, che il termine di 15 giorni per richiedere la revisione decorre
dal primo atto del procedimento penale, notificato all’interessato, dal quale
egli possa evincere l’esistenza delle analisi sfavorevoli. Nella specie questo
avviso era quello relativo al deposito in segreteria di tutti gli atti delle
indagini, che il PM deve effettuare prima di rinviare a giudizio l’imputato. Ma,
ciò nonostante, nessuna richiesta di revisione era stata presentata (tantomeno
nei termini prescritti), come non era stata chiesta nel dibattimento una perizia
giudiziaria sul campione che per legge deve essere conservato a questo scopo.
Il giudice ne ha tratto la conclusione della piena utilizzabilità
processuale delle (prime e uniche) analisi di laboratorio.
Per la verità,
l’art. 223 del norme di coordinamento del codice di procedura penale prevede
l’ingresso nel fascicolo del dibattimento (ossia la immediata e diretta
ostensibilità del referto al giudice) solo nel caso che nella fase
amministrativa sia stato garantito il contraddittorio con l’interessato, citando
il verbale di revisione e i verbali delle analisi irripetibili.
A rigore
nella specie si era al di fuori di entrambi i casi ammessi: non si era in
presenza di analisi irripetibili e nemmeno di revisione di analisi. Ciò
nonostante la giurisprudenza è ormai consolidata nel senso che il giudice può
utilizzare anche il referto delle prime analisi quando la revisione non sia
stata richiesta. Se così non fosse, infatti, si consentirebbe all’imputato di
decidere con la propria omissione l’esito del processo penale, costringendo il
giudice ad espungere come prova il verbale di analisi (ripetibili). In verità
tale ragionamento forza il tenore della legge e non appare dirimente, poiché il
giudice potrebbe di regola disporre una perizia sull’aliquota a disposizione
della autorità giudiziaria.
Home » Utilizzabilità delle analisi di laboratorio
Utilizzabilità delle analisi di laboratorio
Tribunale di Torino, sentenza del 3 giugno 2004 (riferimenti normativi: art. 1, legge 283/1962; art. 223, disp. att. c.p.p.)
Non è causa di nullità l’omesso avviso all’interessato del risultato delle
analisi ripetibili ai sensi dell’art. 1, L. 283/1962, in quanto questi conserva
la facoltà di richiedere la revisione (o una perizia) a seguito della
comunicazione degli atti dell’instaurato procedimento penale.
Nel caso di
analisi ripetibili il relativo referto è utilizzabile dal giudice se non è stata
chiesta la revisione.
Un altro importante aspetto su cui si
sofferma la decisione del giudice torinese è di carattere processuale ed è
relativa alla utilizzabilità delle analisi di laboratorio. Questione importante
poiché, come è noto ed evidente, buona parte dei processi in materia di alimenti
si basa proprio sul risultato delle analisi.
A questo proposito va premesso
che di regola le analisi di laboratorio si svolgono in ambito amministrativo, a
seguito del campionamento routinario dei prodotti alimentari. Infatti, in questi
casi manca ancora un indizio di reato – che sarà semmai l’analisi a rivelare -,
sicché gli organi di controllo non debbono conformarsi ai principi dettati dal
codice di procedura penale (in particolare in rapporto alle norme sul diritto di
difesa), ma alla normativa amministrativa (e, in primo luogo, a quella di cui
all’art. 1, L. 283/1962, che è norma generale in materia).
È solo allorché
l’analisi evidenzi una irregolarità che nascerà un indizio di reato e
all’interessato andrà garantito il diritto di interloquire sul prosieguo della
procedura di analisi, in particolare attraverso la richiesta di revisione della
prima analisi. Questo per quanto riguarda le analisi ripetibili, ossia quelle
che possono ripetersi anche dopo del tempo senza compromettere la loro
attendibilità (in particolare le analisi chimiche). Per le analisi irripetibili
(in particolare quelle di carattere microbiologico) è prevista una procedura
(pur sempre di carattere amministrativo) che anticipa alla prima, e unica,
analisi il contraddittorio con l’interessato, non potendoci essere una revisione
in senso proprio.
Nel caso di specie l’analisi era senz’altro ripetibile,
perché riguardava il test genetico della sostanza campionata: era, dunque,
applicabile la procedura di revisione di cui all’art. 1, L. 283/1962, non quella
di cui all’art. 4, D.Lg. 123/1993, prevista per le analisi microbiologiche di
alimenti deteriorabili.
Orbene, al fine di consentire all’interessato di
richiedere la revisione il citato art. 1 prescrive la comunicazione con lettera
raccomandata del risultato delle analisi. A quanto pare nella specie tale avviso
era mancato e la revisione non era stata richiesta. La difesa aveva eccepito
tale omissione, deducendo la inutilizzabilità nel processo penale delle analisi
di prima istanza (che erano anche, di fatto, rimaste le uniche).
A tale
obiezione il giudice ha correttamente replicato che la mancanza dell’avviso
secondo la disciplina dell’art. 1 della legge del 1962 non determina alcuna
nullità. Infatti, ciò comporta semplicemente, secondo consolidata
giurisprudenza, che il termine di 15 giorni per richiedere la revisione decorre
dal primo atto del procedimento penale, notificato all’interessato, dal quale
egli possa evincere l’esistenza delle analisi sfavorevoli. Nella specie questo
avviso era quello relativo al deposito in segreteria di tutti gli atti delle
indagini, che il PM deve effettuare prima di rinviare a giudizio l’imputato. Ma,
ciò nonostante, nessuna richiesta di revisione era stata presentata (tantomeno
nei termini prescritti), come non era stata chiesta nel dibattimento una perizia
giudiziaria sul campione che per legge deve essere conservato a questo scopo.
Il giudice ne ha tratto la conclusione della piena utilizzabilità
processuale delle (prime e uniche) analisi di laboratorio.
Per la verità,
l’art. 223 del norme di coordinamento del codice di procedura penale prevede
l’ingresso nel fascicolo del dibattimento (ossia la immediata e diretta
ostensibilità del referto al giudice) solo nel caso che nella fase
amministrativa sia stato garantito il contraddittorio con l’interessato, citando
il verbale di revisione e i verbali delle analisi irripetibili.
A rigore
nella specie si era al di fuori di entrambi i casi ammessi: non si era in
presenza di analisi irripetibili e nemmeno di revisione di analisi. Ciò
nonostante la giurisprudenza è ormai consolidata nel senso che il giudice può
utilizzare anche il referto delle prime analisi quando la revisione non sia
stata richiesta. Se così non fosse, infatti, si consentirebbe all’imputato di
decidere con la propria omissione l’esito del processo penale, costringendo il
giudice ad espungere come prova il verbale di analisi (ripetibili). In verità
tale ragionamento forza il tenore della legge e non appare dirimente, poiché il
giudice potrebbe di regola disporre una perizia sull’aliquota a disposizione
della autorità giudiziaria.
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