Uso di decontaminanti: necessaria l’approvazione della Commissione UE

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Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza del 22 febbraio 2024 nella causa C-745/22 (riferimenti normativi: regolamento (CE) 853/2004 e regolamento (CE) 1333/2008)

L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) 853/2004 deve essere interpretato nel senso che richiede l’approvazione da parte della Commissione dell’uso di un prodotto, come il ListexTM P100, che mira a prevenire la presenza del batterio patogeno Listeria monocytogenes negli alimenti di origine animale pronti per il consumo.

La vicenda di cui si è occupata la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha una premessa piuttosto articolata, che riassumiamo per sommi capi. Una società olandese aveva intenzione di commercializzare un prodotto (denominato ListexTM P100) avente la funzione di prevenire, mediante irrorazione, la presenza di Listeria monocytogenes negli alimenti di origine animale pronti per il consumo, come prodotti ittici, caseari e a base di carne. Il produttore si era rivolto alla Commissione europea chiedendo di essere autorizzato all’immissione in commercio del ritrovato quale decontaminante ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) 853/2004, ricevendo infine un rifiuto, nonostante la Commissione si fosse in un primo tempo attivata per l’elaborazione di un progetto di regolamento che autorizzasse il ListexTM. Successivamente la società aveva tentato di ottenere l’autorizzazione alla sua immissione sul mercato greco quale “coadiuvante tecnologico”, anziché come “decontaminante”. Anche in questo caso l’autorità nazionale competente ha negato l’autorizzazione. Tale provvedimento è stato impugnato davanti al Consiglio di Stato greco, che ha sollevato davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale sulla corretta interpretazione della norma di riferimento del regolamento (CE) 853/2004.
L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento prevede in linea generale che gli operatori del settore alimentare non possono usare sostanze diverse dall’acqua potabile per eliminare la contaminazione superficiale dei prodotti di origine animale, salvo che l’uso sia stato approvato dalla Commissione europea. A sua volta il regolamento (CE) 1333/2008, che disciplina gli additivi alimentari, distingue tra “additivo” e “coadiuvante tecnologico” (proprio su questa distinzione la società richiedente aveva fatto leva).
Fatta questa premessa normativa, la Corte ha in primo luogo osservato, quanto ai soggetti a cui si applica l’articolo 3 citato, che la nozione di “operatore del settore alimentare” ha, anche in virtù di quanto si deduce dal regolamento (CE) 178/2002, carattere generale e non può, pertanto, essere limitato alle sole attività dei macelli. Tale conclusione è corroborata dal fatto che la nozione di “prodotti d’origine animale” di cui al regolamento (CE) 853/2004 si riferisce ai prodotti presenti al di fuori dei macelli.
La Corte affronta poi la questione che il prodotto da commercializzare non sarebbe destinato ad eliminare una contaminazione da Listeria monocytogenes, bensì a prevenirla e ad impedire che la sua concentrazione superi i limiti ammissibili ai sensi del regolamento (CE) 2073/2005 e quindi non sarebbe un “decontaminante”. In proposito, la Corte osserva che ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) 852/2004 la “contaminazione” è definita come «la presenza o l’introduzione di un pericolo» in un alimento o mangime, cioè di un agente biologico, chimico o fisico in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute secondo l’articolo 3 del regolamento (CE) 178/2002. D’altra parte, il ListexTM agisce su un batterio presente nell’alimento, di modo che si può affermare che la sua funzione è quella di un “decontaminante”.
Del resto, la nozione di “contaminazione” è ampia e si riferisce genericamente al rischio di introduzione di un pericolo associato a tale batterio patogeno in qualsiasi fase del processo di produzione, trasformazione e confezionamento degli alimenti, né il regolamento stabilisce il momento in cui occorre procedere all’eliminazione della contaminazione. Questa interpretazione è coerente con l’obiettivo del regolamento (CE) 853/2004 di massima tutela di tutela dei consumatori in materia di sicurezza alimentare.
Sul piano generale, si aggiunge che dalla normativa di riferimento si evince che il legislatore dell’Unione europea ha inteso evitare la contaminazione piuttosto che il successivo utilizzo di decontaminanti. Anche da questo punto di vista si conferma una nozione onnicomprensiva di contaminazione.
Il giudice greco dovrà adeguarsi all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia. Si può, pertanto, prevedere che darà torto alla società ricorrente.

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