È legittimo l’uso delle diciture “balsamico” e “aceto balsamico” sul prodotto che non abbia le caratteristiche previste per l'”Aceto Balsamico di Modena” Igp.
La vicenda riguarda una causa promossa dal Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena nei confronti di un’azienda che contrassegnava l’aceto commercializzato con la dicitura “balsamico”, ritenuto dal ricorrente evocativo della denominazione protetta “Aceto Balsamico di Modena”. In tutti i gradi di giudizio, l’azione risarcitoria del Consorzio è stata respinta.
La questione centrale della causa era, appunto, se la denominazione utilizzata fosse evocativa di quella protetta in violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1151/2012 (il nuovo articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 – che ha abrogato e sostituito il regolamento (UE) 1151/2012 – è del medesimo tenore dell’articolo 13 citato).
La Cassazione ha innanzitutto ricordato che secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea l’articolo 1 del regolamento (CE) 583/2009, che ha istituito l’Igp in oggetto, deve essere interpretato nel senso che la protezione della denominazione “Aceto Balsamico di Modena” non si estende all’utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa (quindi non include “aceto” e “balsamico”). Tuttavia, in linea di principio, ciò potrebbe non escludere che la denominazione utilizzata inganni il consumatore, suggerendo surrettiziamente che essa qualifichi, contrariamente al vero, un prodotto con le medesime caratteristiche di quello tutelato.
Premesso che per valutare la natura evocativa di una denominazione il giudice deve misurarla con riferimento “alla percezione di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”, la Cassazione prosegue affermando che vi può essere evocazione “anche in assenza di qualunque rischio di confusione tra prodotti, poiché ciò che importa è che non si crei nella mente del pubblico un’associazione di idee quanto all’origine del prodotto e che un operatore non sfrutti indebitamente la rinomanza di una Igp”.
Nel caso di specie, però, è stato riconosciuto che l’azienda aveva denominato legittimamente i propri prodotti in quanto il termine “balsamico” è diverso dalla denominazione protetta ed inoltre l’azienda lo utilizzava già prima che il Consorzio ottenesse la registrazione della propria Igp. Infine, si è escluso che l’uso di uno solo dei termini generici “aceto” o “balsamico” possa avere funzione evocativa dell’indicazione geografica protetta.
Home » Uso delle diciture “balsamico” e “aceto balsamico”: nessuna evocazione dell'”Aceto Balsamico di Modena” Igp
Uso delle diciture “balsamico” e “aceto balsamico”: nessuna evocazione dell'”Aceto Balsamico di Modena” Igp
Cassazione civile, sentenza n. 4323 del 19 febbraio 2025 (udienza del 14 gennaio 2025 – riferimenti normativi: regolamento (UE) 1151/12)
È legittimo l’uso delle diciture “balsamico” e “aceto balsamico” sul prodotto che non abbia le caratteristiche previste per l'”Aceto Balsamico di Modena” Igp.
La vicenda riguarda una causa promossa dal Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena nei confronti di un’azienda che contrassegnava l’aceto commercializzato con la dicitura “balsamico”, ritenuto dal ricorrente evocativo della denominazione protetta “Aceto Balsamico di Modena”. In tutti i gradi di giudizio, l’azione risarcitoria del Consorzio è stata respinta.
La questione centrale della causa era, appunto, se la denominazione utilizzata fosse evocativa di quella protetta in violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1151/2012 (il nuovo articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 – che ha abrogato e sostituito il regolamento (UE) 1151/2012 – è del medesimo tenore dell’articolo 13 citato).
La Cassazione ha innanzitutto ricordato che secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea l’articolo 1 del regolamento (CE) 583/2009, che ha istituito l’Igp in oggetto, deve essere interpretato nel senso che la protezione della denominazione “Aceto Balsamico di Modena” non si estende all’utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa (quindi non include “aceto” e “balsamico”). Tuttavia, in linea di principio, ciò potrebbe non escludere che la denominazione utilizzata inganni il consumatore, suggerendo surrettiziamente che essa qualifichi, contrariamente al vero, un prodotto con le medesime caratteristiche di quello tutelato.
Premesso che per valutare la natura evocativa di una denominazione il giudice deve misurarla con riferimento “alla percezione di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”, la Cassazione prosegue affermando che vi può essere evocazione “anche in assenza di qualunque rischio di confusione tra prodotti, poiché ciò che importa è che non si crei nella mente del pubblico un’associazione di idee quanto all’origine del prodotto e che un operatore non sfrutti indebitamente la rinomanza di una Igp”.
Nel caso di specie, però, è stato riconosciuto che l’azienda aveva denominato legittimamente i propri prodotti in quanto il termine “balsamico” è diverso dalla denominazione protetta ed inoltre l’azienda lo utilizzava già prima che il Consorzio ottenesse la registrazione della propria Igp. Infine, si è escluso che l’uso di uno solo dei termini generici “aceto” o “balsamico” possa avere funzione evocativa dell’indicazione geografica protetta.
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’