Uso del copricapo nella preparazione e somministrazione di cibo

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Cassazione civile, sentenza n. 4744 del 29 maggio 1997 (udienza del 19 novembre 1996)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
-OMISSIS-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto
da
FARI ROBERTO, elettivamente domiciliato in Roma
Via Achille Papa 21, presso l’avvocato Gamberini Mongenet Rodolfo, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Danilo Mazzarini, giusta delega a
margine del ricorso;
Ricorrente
contro
UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 2
GORIZIANA;
Intimata
avverso la sentenza n. 200/93 del Pretore di Gorizia
Sezione distaccata di Monfalcone, depositata il 19/11/93;
udita la relazione
della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/96 dal Relatore Consigliere
Dott. Alessandro Criscuolo;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso

Svolgimento del processo
Con ricorso
depositato il 15 gennaio 1992 Roberto Fari propose opposizione contro
l’ordinanza n. 41751 del 1991 emessa dalla U.S.L. n. 2 Goriziana, con la quale
gli veniva ingiunto il pagamento della somma di L. 505.200 per la violazione di
cui all’articolo 42, secondo comma, del D.P.R. n. 327 del 1980 e all’articolo 17
della legge 30 aprile 1962, n. 283, essendo stato trovato – quale persona
addetta alla manipolazione, preparazione nonché confezionamento di sostanze
alimentari – sprovvisto di idoneo copricapo. L’opponente dedusse l’insussistenza
della violazione, sia perché non c’era stata un’operazione di “manipolazione”
del prodotto, sia perché egli era non nel laboratorio di produzione bensì
nell’annesso locale di somministrazione del prodotto medesimo
(pizza).
Instauratosi il contraddittorio l’ente convenuto chiese il rigetto
del ricorso, assumendo che le operazioni compiute dal Fari (intento a servire
tranci di pizza dopo averli prelevati dalla vetrina – bancone e, quindi,
infornati e sfornati) era ascrivibile alla fase di preparazione della sostanza
alimentare ed osservando che la natura dell’attività, a prescindere dal luogo in
cui veniva svolta, costituiva il presupposto rilevante
dell’infrazione.
All’esito dell’istruzione l’adito pretore di Gorizia
(sezione distaccata di Monfalcone), con sentenza n. 200 del 1993 in data 5-19
novembre 1993, rigettò l’opposizione e compensò tra le parti le spese del
giudizio, considerando: che la norma (art. 42, secondo comma, del D.P.R. 26
marzo 1980, n. 327) trovava la sua ratio in motivi d’igiene, al fine di impedire
che corpi estranei potessero finire nelle sostanze alimentari, e perciò imponeva
l’uso di un copricapo per il personale addetto alla preparazione, produzione,
manipolazione e vendita delle sostanze medesime; che, come emergeva dal
contenuto del p.v. d’infrazione e dalle dichiarazioni del verbalizzante, il
Fari, nel suo esercizio di vendita, prelevava per mezzo di una paletta un
trancio di pizza, lo metteva in forno, lo sfornava e quindi lo serviva agli
avventori; che tali operazioni si risolvevano senza dubbio in una forma di
manipolazione, cioè di maneggiare, preparare o trattare con le mani il prodotto
e ciò poteva comportare, in caso di mancato uso di copricapo idoneo a contenere
la capigliatura, la conseguenza (caduta di capelli nella sostanza alimentare)
che la norma aveva inteso vietare; che il fatto era avvenuto in luogo –
esercizio di vendita – espressamente considerato dalla norma per l’osservanza
dell’obbligo predetto (onde era irrilevante la distinzione, operata
dall’opponente, tra il laboratorio di produzione e locale di somministrazione
della pizza); che dunque la condotta attribuita al Fari integrava gli estremi
della infrazione ascrittagli.
Contro la suddetta sentenza il Fari ha
proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
L’ente intimato non
ha svolto attività difensiva.

Motivi della
decisione

Con l’unico mezzo di cassazione il ricorrente denunzia
violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma secondo, del D.P.R. 26 marzo
1980, n. 327 e dell’art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Sostiene che
la nozione di “manipolare” non potrebbe andare disgiunta da quella di
maneggiare, ossia in qualsiasi modo sempre e soltanto di trattare con mani. Nel
vocabolo sarebbe insito non soltanto un contatto fisico ma anche un’attività
modificativa di combinazione di più ingredienti. Tali caratteristiche sarebbero
del tutto assenti nel gesto compiuto dal Fari, il quale avrebbe prelevato con
una paletta dalla vetrina di esposizione un alimento già preparato, lo avrebbe
infornato, sfornato e servito al cliente. Egli dunque non avrebbe in alcun modo
trattato il prodotto alimentare, limitandosi a somministrarlo, attività che –
conformemente alla circolare del Ministero della sanità in data 21 luglio 1982 –
esulerebbe dall’ambito delle prescrizioni contenute nell’art. 42
citato.
Nell’atto di opposizione egli avrebbe a lungo insistito nello
specificare che, nel locale, l’attività di produzione era ben distinta da quella
di somministrazione. Il richiamo sarebbe valso a distinguere, anche sul piano
spaziale, la tipologia di attività svolta, di manipolazione nel laboratorio, di
somministrazione nell’area di accesso per la clientela. Il pretore avrebbe
erroneamente compreso nella nozione di manipolazione un’attività che tale non
era, con una forzatura contraria non soltanto al dettato legislativo ma anche al
vocabolario.
Tali censure non hanno fondamento.
L’art. 42, comma secondo,
del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, dispone che il personale addetto alla
preparazione, manipolazione e confezionamento di sostanze alimentari negli
esercizi di vendita deve indossare giacca o sopravveste di colore chiaro, nonché
idoneo copricapo che contenga la capigliatura. Come il testuale tenore della
norma rivela (e come esattamente il pretore ha notato), la norma è ispirata da
esigenze di igiene, perseguendo lo scopo di impedire che corpi estranei (in
particolare, per quanto qui interessa, capelli, forfora e così via) possano
inquinare le sostanze alimentari.
Perciò impone tra l’altro al personale
addetto alla preparazione, manipolazione, confezionamento di quelle sostanze
l’uso di un “idoneo copricapo che contenga la capigliatura”. In relazione a tale
ratio vanno interpretati i termini impiegati dal legislatore. Orbene, la
preparazione indica qualsiasi attività volta a predisporre, realizzare, creare
la sostanza alimentare (e quindi, a titolo di esempio, predisposizione degli
ingredienti, impasto, cottura e così via), confezionamento è qualsiasi attività
diretta a presentare, predisporre per la vendita, l’esposizione, la
conservazione o il trasporto la sostanza medesima, manipolare sta per
maneggiare, cioè trattare con mano, la sostanza, stabilendo con la stessa un
contatto, che però non deve essere necessariamente diretto o fisico, come
sostiene il ricorrente. Infatti il legislatore, con la disposizione in esame,
non si riferisce al possibile inquinamento da mani sporche (per evitare il quale
è richiesto l’uso di particolari attrezzi), ma – come sopra si è detto –
persegue lo scopo di evitare che i corpi estranei possano finire nelle sostanze
alimentari. Ed è evidente che tale evento può accadere sia quando il prodotto è
preso dal personale direttamente con le mani, sia quando esso è maneggiato (o
manipolato, secondo il termine lessicalmente non proprio corretto, adottato dal
legislatore) con guanti, palette, pinze o altri strumenti.
Nè può
condividersi l’assunto del ricorrente, secondo cui nel vocabolo “manipolazione”
sarebbe insito non soltanto un contatto fisico (si è visto che così non è), ma
anche un’attività modificativa o di combinazione di più ingredienti
d’impasto.
E’ vero che questo è uno dei possibili significati del termine nel
linguaggio comune. Ma nella specie, proprio perché la parola può avere più di un
significato, bisogna ricercare l’intenzione del legislatore desunta dal fine
della norma (art. 12, primo comma, disposizioni sulla legge in generale). E,
poiché il fine è quello sopra indicato, l’interpretazione corretta non può che
essere quella adottata dal primo giudice, essendo indubbio che l’attività del
Fari, come ricostruita in fatto nella sentenza impugnata, si traduceva in una
forma di maneggio dell’alimento.
Quanto, poi, all’assunto del ricorrente,
secondo cui egli si limitava ad una attività di somministrazione del prodotto
nell’area di accesso per la clientela, ben distinta dal laboratorio nel quale il
prodotto stesso veniva manipolato, si deve replicare che tale nozione
restrittiva del concetto di manipolazione non può essere condivisa, sia per le
considerazioni sopra svolte sia perché essa toglie significato al termine
“preparazione”, nel quale vanno comprese appunto le attività che si svolgono nel
laboratorio. La distinzione tra quest’ultimo e l’area di accesso per la
clientela, poi, è irrilevante in relazione alla norma in esame, perché questa si
riferisce agli esercizi di vendita e in tale nozione è certamente compreso anche
l’ambiente riservato alla vendita al pubblico.
Alla stregua delle precedenti
considerazioni il ricorso si rivela infondato e deve dunque essere
respinto.
Nessun provvedimento va adottato in ordine alle spese poiché
l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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