Cassazione civile, ordinanza n. 25330 del 9 ottobre 2019 (udienza del 20 giugno 2019 – riferimenti normativi: articoli 2 e 18 del decreto legislativo 109/1992; articolo 17 del regolamento (CE) 178/2002; regolamento (CE) 1169/2011)
Anche il rivenditore di prodotti confezionati – quale operatore commerciale appartenente alla relativa filiera – rientra tra i destinatari dell’obbligo di regolare l’etichettatura, con la conseguenza che la violazione di tale obbligo comporta l’applicazione della relativa sanzione amministrativa ai sensi del decreto legislativo 109/1992.
L’organo di vigilanza sanzionò ai sensi degli articoli 2 e 18 del decreto legislativo 109/1992, vigente all’epoca dei fatti, il distributore di confezioni di uova risultate non correttamente etichettate (dal produttore) in quanto derivanti da allevamento in gabbia e non da allevamento su terreno all’aperto, come suggeriva l’etichetta.
Il ricorrente in Cassazione ha dedotto che la normativa sull’etichettatura non poteva essergli applicata, dal momento che egli non aveva la responsabilità del contenuto dell’etichetta apposta da altri.
La Corte è pervenuta alla reiezione del ricorso, cominciando con l’osservare che l’articolo 17 del regolamento (CE) 178/2002 indica come destinatari degli obblighi in materia gli operatori del settore alimentare (Osa) senza distinzione di ruoli, precisando, anzi, che essi devono garantire che gli alimenti «soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte». Si aggiunge che tale interpretazione è avallata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 23 novembre 2006 nella causa C-315/05.
Secondo la Cassazione, l’attribuzione indistintamente a tutti gli Osa degli obblighi discendenti dalla legislazione sull’etichettatura si spiega con il rilievo che questa assume per la completa e corretta informazione del consumatore, affinché questi possa effettuare consapevolmente le proprie scelte economiche, senza essere indotto in errore da indicazioni ingannevoli.
L’ordinanza, nel respingere l’impugnazione, afferma che l’azienda commerciale avrebbe dovuto prendere conoscenza della natura e della qualità dei prodotti messi in vendita “e, di conseguenza, sarebbe stata tenuta al controllo delle etichettature, in modo tale da verificarne la conformità alla normativa disciplinatrice del settore alimentare, onde evitare l’induzione in errore dell’acquirente-consumatore finale, alla cui tutela è, in definitiva, preposta la richiamata normativa”.
Si direbbe che la decisione sarebbe stata diversa se avesse trovato applicazione il regolamento (UE) 1169/2011. L’articolo 8 stabilisce, infatti, che l’Osa responsabile delle informazioni al consumatore non è genericamente qualunque soggetto della filiera, bensì soltanto colui con il cui nome o ragione sociale è commercializzato il prodotto. Peraltro, l’Osa che non interviene sull’etichettatura è, però, tenuto a non immettere in commercio prodotti di cui conosce o presume, in base alle notizie in suo possesso, l’irregolarità delle informazioni che li accompagnano.
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Uova etichettate non correttamente, è responsabile anche il distributore
Cassazione civile, ordinanza n. 25330 del 9 ottobre 2019 (udienza del 20 giugno 2019 – riferimenti normativi: articoli 2 e 18 del decreto legislativo 109/1992; articolo 17 del regolamento (CE) 178/2002; regolamento (CE) 1169/2011)
Anche il rivenditore di prodotti confezionati – quale operatore commerciale appartenente alla relativa filiera – rientra tra i destinatari dell’obbligo di regolare l’etichettatura, con la conseguenza che la violazione di tale obbligo comporta l’applicazione della relativa sanzione amministrativa ai sensi del decreto legislativo 109/1992.
L’organo di vigilanza sanzionò ai sensi degli articoli 2 e 18 del decreto legislativo 109/1992, vigente all’epoca dei fatti, il distributore di confezioni di uova risultate non correttamente etichettate (dal produttore) in quanto derivanti da allevamento in gabbia e non da allevamento su terreno all’aperto, come suggeriva l’etichetta.
Il ricorrente in Cassazione ha dedotto che la normativa sull’etichettatura non poteva essergli applicata, dal momento che egli non aveva la responsabilità del contenuto dell’etichetta apposta da altri.
La Corte è pervenuta alla reiezione del ricorso, cominciando con l’osservare che l’articolo 17 del regolamento (CE) 178/2002 indica come destinatari degli obblighi in materia gli operatori del settore alimentare (Osa) senza distinzione di ruoli, precisando, anzi, che essi devono garantire che gli alimenti «soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte». Si aggiunge che tale interpretazione è avallata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 23 novembre 2006 nella causa C-315/05.
Secondo la Cassazione, l’attribuzione indistintamente a tutti gli Osa degli obblighi discendenti dalla legislazione sull’etichettatura si spiega con il rilievo che questa assume per la completa e corretta informazione del consumatore, affinché questi possa effettuare consapevolmente le proprie scelte economiche, senza essere indotto in errore da indicazioni ingannevoli.
L’ordinanza, nel respingere l’impugnazione, afferma che l’azienda commerciale avrebbe dovuto prendere conoscenza della natura e della qualità dei prodotti messi in vendita “e, di conseguenza, sarebbe stata tenuta al controllo delle etichettature, in modo tale da verificarne la conformità alla normativa disciplinatrice del settore alimentare, onde evitare l’induzione in errore dell’acquirente-consumatore finale, alla cui tutela è, in definitiva, preposta la richiamata normativa”.
Si direbbe che la decisione sarebbe stata diversa se avesse trovato applicazione il regolamento (UE) 1169/2011. L’articolo 8 stabilisce, infatti, che l’Osa responsabile delle informazioni al consumatore non è genericamente qualunque soggetto della filiera, bensì soltanto colui con il cui nome o ragione sociale è commercializzato il prodotto. Peraltro, l’Osa che non interviene sull’etichettatura è, però, tenuto a non immettere in commercio prodotti di cui conosce o presume, in base alle notizie in suo possesso, l’irregolarità delle informazioni che li accompagnano.
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