Tutela delle acque dall’inquinamento

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Cassazione penale, sentenza n. 4422 del 3 maggio 1996 (udienza del 7 febbraio 1996 – riferimenti normativi: articolo 21 della legge 319/1976 e articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 915/1982)

Acque – Titolare dell’impresa – Ipotesi di
delega – Responsabilità del delegato – Casi.

In materia di tutela delle acque dall’inquinamento, se la
norma penale prevede un reato che è proprio del titolare dell’impresa (in
qualunque modo egli sia indicato nella norma medesima), anche in caso di delega
ad altri delle sue funzioni, il titolare non si spoglia delle responsabilità,
poiché l’obbligo originario si trasforma in obbligo di garanzia, ed egli
risponde a norma dell’art. 40 cod. pen. ammenoché nessuna colpa gli sia
addebitabile. Se invece la norma penale pone il reato a carico di chiunque,
trovandosi in una certa situazione, ometta il comportamento dovuto o compia
l’azione vietata, l’obbligo di osservare il precetto penale incombe allora a chi
esercita determinate funzioni e dunque al delegato. Ne consegue che, nel caso di
reato per il quale il conferimento di delega comporta che esso non sia
attribuibile al titolare, quest’ultimo va esente da responsabilità a condizione
che la delega sussista e che il delegato sia stato posto in condizione di
osservare il precetto penale.

FONTE: CED – CORTE DI CASSAZIONE

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