Trattamento ionizzante non autorizzato, è (anche) reato di frode in commercio

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Cassazione penale, sentenza n. 25040 del 5 giugno 2019 (udienza del 6 febbraio 2019 – riferimenti normativi: articoli 140 del decreto legislativo 230/1995 e 515 del codice penale)

La commercializzazione di alimenti sottoposti a radiazioni ionizzanti non ammessi a tale trattamento configura il reato di cui all’articolo 140 del decreto legislativo 230/1995, unitamente a quello di frode in commercio (articolo 515 del codice penale).

La decisione in oggetto affronta un caso molto peculiare e pressoché unico nella giurisprudenza alimentare. Riguarda la condanna di un soggetto che aveva commercializzato rane surgelate pulite, sottoposte a raggi ionizzanti, nonostante si trattasse di alimento per cui il trattamento non è autorizzato.
La normativa nazionale, che dà attuazione alle direttive 1999/2/CE e 1999/3/CE (e su cui la sentenza si diffonde in maniera analitica), consta di due corpi legislativi reciprocamente integrantesi: il decreto legislativo 230/1995 e il decreto legislativo 94/2001. Premesso che, com’è risaputo, il trattamento in questione ha la funzione di aumentare la durabilità del prodotto, si osserva che, in ragione della potenziale pericolosità delle radiazioni, l’autorizzazione al trattamento riguarda soltanto i prodotti espressamente ammessi e soltanto a determinate condizioni di garanzia per la salute. Ad oggi, l’allegato IV al decreto legislativo 94/2001 comprende solo le erbe, le spezie e i condimenti vegetali entro una certa dose massima di radiazioni.
Ben consapevole di tale limitazione, la difesa ha opposto che le cosce di rana rientrerebbero tra i prodotti “ammessi” al trattamento con radiazioni ionizzanti in Belgio, Cecoslovacchia, Francia ed Olanda, sicché ne conseguirebbe la legittima importazione e commercializzazione in Italia. Questa argomentazione è stata respinta dalla Cassazione. È pur vero, infatti, che la direttiva ha consentito agli Stati membri di mantenere le precedenti autorizzazioni fino alla formazione di un elenco comunitario di prodotti ammessi al trattamento, ma nella specie l’alimento “incriminato” era stato importato da un Paese non-UE (Vietnam). Quanto, poi, al fatto che l’articolo 14 del decreto legislativo 94/2001 consente a determinate condizioni l’importazione da Paesi terzi di prodotti trattati, la Corte ha evidenziato che non era stato provato che tali condizioni ricorressero nella specie. È, quindi, stata confermata l’esattezza della qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell’articolo 140 del decreto legislativo 230/1995 in relazione all’articolo 98, che contiene il divieto di produrre e commercializzare, tra l’altro, alimenti non ammessi al trattamento.
La Cassazione ha pure avallato l’ulteriore contestazione di frode in commercio. Da una parte, infatti, il prodotto era stato commercializzato senza l’indicazione in etichetta del trattamento subito (con la dicitura “irradiato”), dall’altra, la commercializzazione di un alimento non conforme, anche solo implicitamente presentato come conforme, integra la frode, poiché il consumatore, che perlopiù non conosce e non è tenuto a conoscere tutte le specifiche discipline sulla circolazione degli alimenti, è tratto in inganno già per il fatto stesso che quel dato alimento sia distribuito per il consumo.
Un ultimo punto di notevole importanza sul piano processuale viene sviscerato dalla sentenza a proposito della competenza territoriale a giudicare sul reato di frode commerciale – che nella specie era messa in discussione dalla difesa – nel caso di vendita “da piazza a piazza”. La Corte si dichiara non persuasa dell’orientamento – pur seguito in passato da alcune sentenze – che, facendo leva sull’articolo 1510 del codice civile, ha ritenuto che la competenza si radichi nel luogo dove il venditore consegna la merce al vettore per il trasporto nella diversa località pattuita. Accoglie, invece, la tesi secondo cui il luogo che determina la competenza è quello in cui la merce viene effettivamente messa a disposizione dell’acquirente, perché è qui che si consolida, per così dire, la lesione all’interesse protetto.

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