Trattamento illecito di animali destinati all’alimentazione umana

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Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 15061 dell’8 aprile 2009 (riferimenti normativi: artt. 5 della l. 283/1962 e 24 della l. 689/1981)

Il giudice che pronuncia la condanna penale per uno dei reati
posti a tutela degli alimenti è competente altresì alla irrogazione delle
sanzioni pecuniarie previste dalla normativa speciale a seguito della
commissione di illeciti amministrativi, data la natura strumentale di questi
ultimi rispetto alla violazione penale.

A seguito dell’accertamento al macello che un bovino, le cui carni erano destinate al consumo umano, presentava residui di desametazone, l’allevatore che lo aveva avviato alla macellazione fu condannato dal Tribunale di Cuneo (particolarmente esperto in questa materia) per violazione del reato di cui agli artt. 5, lett. a), e 6 della l. 283/1962, oltre che del reato di cui agli artt. 56, 515 c.p., e inoltre fu sanzionato in via amministrativa per gli illeciti previsti dalla normativa sul trattamento degli animali da azienda. Per capire il tenore della condanna occorre premettere che la fattispecie di cui all’art. 5, lett. a) della l. 283/1962 viene normalmente ravvisata in casi di trattamento illecito di animali destinati alla alimentazione umana in quanto la presenza di sostanze vietate (in questo caso di desametazone), determina una “variazione nella composizione naturale” dell’alimento (secondo l’espressione utilizzata dal legislatore). Tale situazione va intesa nel senso che la norma vieta che l’alimento si presenti al consumatore con la presenza di sostanze estranee o in quantitativo (per esempio nel caso di additivi) superiore ai limiti ammissibili. Si tratta, dunque, di una disposizione che mira a garantire l’assoluta igienicità del prodotto in termini che non sono soltanto “naturali”, ma “legali”, fissati in base a valutazioni scientifiche a prescindere dalla effettiva pericolosità dell’alimento (nel qual caso ricorrerebbero i più gravi delitti del codice penale, come l’art. 440 o 444 del c.p.). Va anche sempre ricordato che pure l’animale in vita, purché destinato all’alimentazione umana, è considerato sostanza alimentare, e non solo le sue carni macellate. L’altra fattispecie penale ravvisata è stata quella del tentativo di frode in commercio. Infatti, visto che il consumatore si aspetta – e ha diritto di attendersi – un alimento sano e genuino, la macellazione di un animale con metabolismo alterato dalla presenza di sostanze estranee comporta il tentativo di consegna di un alimento diverso da quello che esso deve essere per legge e, quindi, il tentativo di una vera e propria frode in commercio. Sul punto la difesa aveva speso un argomento consueto, e abusato, in questi casi, sostenendo che non era stata considerata l’ipotesi che l’animale fosse stato trattato (legalmente) con un prodotto farmacologicamente attivo per contrastare una determinata patologia. In proposito va osservato che è ammesso, ovviamente, il trattamento curativo degli animali in azienda, con il limite, però, che questi non siano avviati alla macellazione senza il rispetto dei tempi di sospensione (ossia dei tempi che permettono all’animale di smaltire i residui). Sicché, anche quando il trattamento sia avvenuto per ragioni mediche, la presenza alla macellazione di residui non ammessi fa scattare il reato di cui all’art. 5 della l. 283/1962, eventualmente non quello di cui all’art. 515 del c.p. quando la condotta non sia sorretta dal dolo di frode. La Cassazione ha però respinto l’obiezione difensiva, per la considerazione che la concentrazione di desametazone era così elevata da doversi ritenere provato che essa fosse la conseguenza di un trattamento doloso intervenuto nell’imminenza della macellazione, al fine di determinare in maniera fraudolenta un lucroso incremento ponderale del bovino. L’altro aspetto su cui sono stati chiamati a esprimersi i giudici di legittimità ha riguardato la competenza del giudice penale a irrogare anche le sanzioni amministrative correlate alla disciplina speciale in materia veterinaria. La Cassazione, al fine di affermare la suddetta competenza, ha correttamente richiamato l’art. 24 della l. 689/1981. Tale disposizione stabilisce che il giudice penale è abilitato a conoscere anche delle violazioni amministrative allorché queste afferiscano a illeciti strumentali alla commissione del reato oggetto del giudizio. In altri termini, quando la prova del reato dipende dalla prova di tali illeciti amministrativi si verifica una connessione che sposta la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative dalla pubblica amministrazione al giudice penale. Era questo senz’altro il caso perché la prova del trattamento illecito (disciplinato e sanzionato dalla legislazione veterinaria) influiva sulla prova del reato di messa in commercio di sostanza alimentare variata nella sua composizione. È questo un punto cruciale che si presta purtroppo all’equivoco da parte degli organi (amministrativi) accertatori, sia per eccesso che per difetto. Per eccesso, in quanto vi può essere la tendenza (scorretta) di trasferire al giudice penale la cognizione di qualsiasi illecito amministrativo che per avventura sia stato accertato unitamente al reato, a prescindere da quella connessione probatoria di cui si è appena detto. Per difetto, nel senso che può per contro verificarsi il fenomeno (altrettanto errato) per cui l’illecito amministrativo presupposto segua l’iter amministrativo, senza tenere conto della norma di cui all’art. 24 della l. 689/1981. Nel caso di specie la difesa aveva rilevato che era mancata la tempestiva notificazione dell’illecito amministrativo ai sensi dell’art. 14 della l. 689/1981. Dimenticando, però, come invece ha rimarcato la Corte, che, nel caso di connessione ai sensi del citato art. 24, gli organi accertatori devono inoltrare il rapporto al giudice penale unitamente alla notizia di reato, anche senza procedere alla notificazione dell’illecito. In tal caso gli avvisi all’indagato previsti dal codice di procedura penale sono equiparati alla notificazione della violazione amministrativa. Ed è da tale momento che decorrono i termini per effettuare il pagamento in misura ridotta (dove consentito). Qualora ciò non avvenga spetta al giudice penale irrogare (anche) la sanzione amministrativa. Come, appunto, avvenuto correttamente nel nostro caso.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-omissis-

ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso proposto da:
1) R.A. N. IL (OMISSIS);
avverso
SENTENZA del 24/12/2007 TRIBUNALE di CUNEO;
visti gli atti, la sentenza ed il
ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott.
SARNO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il
difensore avv. Mirate Aldo.

Svolgimento del processo – Motivi
della decisione

Con la sentenza in epigrafe il tribunale di Cuneo
condannava R. A. alla pena dell’ammenda per i reati di cui alla L. n. 83 del
1962, art. 5, lett. a) e art. 6, comma 4 perchè avviava alla macellazione un
manzo proveniente da allevamento da lui condotto trattato con desametasone e
artt. 56 e 515 c.p. perchè, avviando alla macellazione il predetto bovino,
compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare alla società G.F.
e co. sas il suddetto animale diverso per qualità da quella dichiarata nella
documentazione di accompagnamento – mod. 4/RPV – in cui si attestava l’assenza
di trattamenti; nonchè alla sanzione amministrativa di Euro 28000,00 per le
violazioni del D.Lgs. n. 119 del 1992, art. 36, comma 1; D.Lgs. n. 146 del 2001,
art. 7; D.Lgs. n. 336 del 1999, art. 3, comma 1, lett. a), art. 32, comma
1.
In questa sede deduce il ricorrente:
1) violazione della L. n. 83 del
1962, art. 5, lett. a) e art. 6, comma 4; artt. 56 e 515 c.p.; D.Lgs. n. 193 del
2006, art. 108, comma 2; D.Lgs. n. 146 del 2004, art. 2, comma 1, art. 190
c.p.p.;
inosservanza di leggi processuali, manifesta illogicità della
motivazione con riferimento alla perizia non avendo il giudice di merito inteso
accertare – pur sollecitato dalla difesa – se il trattamento legittimamente
effettuato circa 93 giorni prima avesse lasciato tracce nel fegato dell’animale
anche oltre il periodo indicato per la normale metabolizzazione del
prodotto;
2) violazione della L. n. 83 del 1962, art. 5, lett. a) e art. 6,
comma 4; artt. 56 e 515 c.p.; D.Lgs. n. 193 del 2006, art. 108, comma 2; D.Lgs.
n. 146 del 2004, art. 2, comma 1, art. 190 c.p.p.;
inosservanza di leggi
processuali, manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla perizia
essendo risultata dagli accertamenti analitici svolti in prima istanza una
positività nella misura di 52 ng mentre all’esito della perizia del dott. V. la
positività accertata era di 1600 ng e imponendo tale discrasia una valutazione
dei metodi di prelievo effettuato secondo il consulente della difesa in
violazione delle normative dettate da PMR 2004 in difetto della omogeneizzazione
del campione prelevato prima della formazione delle aliquote.
Si rileva,
inoltre, che non avrebbe avuto senso una massiva somministrazione prima della
macellazione trattandosi di bovino in procinto di essere macellato;
3)
violazione della L. n. 83 del 1962, art. 5, lett. a) e art. 6, comma 4; artt. 56
e 515 c.p.; D.Lgs. n. 193 del 2006, art. 108, comma 2; D.Lgs. n. 146 del 2004,
art. 2, comma 1 regolamento CE 508/99;
erronea applicazione della legge
penale; manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla affermazione
che in caso di superamento del limite di 2 ng il trattamento illecito è presunto
per legge non essendovi alcuna disposizione al riguardo e prevedendo il
regolamento CE il limite di 2ng/kg e non 2ng/g;
4) violazione della L. n. 83
del 1962, art. 5, lett. a) e art. 6, comma 4; artt. 56 e 515 c.p; D.Lgs. n. 193
del 2006, art. 108, comma 2; D.Lgs. n. 146 del 2004, art. 2, comma 1, L. n. 689
del 1981, artt. 16, 18 e 24 manifesta illogicità della motivazione con
riferimento alla mancata motivazione della sanzione amministrativa e alla
mancata notificazione della contestazione.
In udienza il difensore del
ricorrente eccepiva anche l’intervenuta prescrizione del reato di cui alla L. n.
83 del 1962 dovendosi ritenere per il favor rei, in assenza di elementi certi in
ordine al tempo della somministrazione del farmaco, che la stessa fosse stata
effettuata se non prima del termine dei 90 giorni – il che avrebbe reso
addirittura lecita la condotta – quantomeno a ridosso di
esso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato
e va, pertanto, rigettato.
1) In ordine alla questione oggetto del primo
motivo occorre anzitutto premettere che non può esser dedotto come vizio della
sentenza, con ricorso per cassazione, la mancata assunzione di una perizia
richiesta dalla parte, stante la tradizionale considerazione della perizia quale
mezzo di prova rientrante nel potere discrezionale di disposizione del giudice,
come tale estranea al tipico contraddittorio tra le parti in tema di diritto
alla prova e giustificata solo in caso di necessità di indagini postulanti
specifiche competenze tecniche (Sez. 1^, n. 11538 del 23/10/1997
Rv.
209137).
E’ inoltre pacifico che il giudice può scegliere, tra le
varie tesi prospettate dai periti e dai consulenti di parte, quella che
maggiormente ritiene condivisibile, purchè illustri le ragioni della scelta
operata attraverso un percorso logico congruo che il giudice di legittimità non
può sindacare nel merito (ex plurimis Sez. 4^, n. 46359 del 24/10/2007 Rv.
239021).
Orbene, il giudice di merito si è certamente attenuto a tali
indicazioni rilevando in motivazione che, alla luce di quanto affermato nella
perizia espletata dal prof. V., perito d’ufficio, doveva comunque escludersi la
compatibilità di entrambi i valori di concentrazione di desametasone, ossia 52 e
1600 ng/g, riscontrati sui due campioni esaminati, con un trattamento
farmacologico con Rapison a 93 giorni di distanza; che l’elevatissima
concentrazione di desametasone riscontrata nel fegato della manza poteva trovare
giustificazione in una presunta somministrazione di tale principio farmacologico
entro 3-4 giorni immediatamente precedenti alla macellazione e che, infine, le
ipotesi suggerite dal prof. T., consulente di parte, di una possibile patologia
a livello epatico della bovina, ovvero di un metabolismo alterato di essa, non
avevano trovato alcun riscontro nella istruzione dibattimentale.
2) Le
considerazioni che precedono valgono a confutare anche le doglianze espresse nel
secondo motivo di ricorso.
Il dato obiettivo evidenziato in sentenza è,
infatti, come detto in precedenza, quello della incompatibilità di entrambi i
valori di concentrazione di desametasone, ossia 52 e 1600 ng/g riscontrati sui
due campioni esaminati, con un trattamento farmacologico a 93 giorni di
distanza.
Si tratta di un elemento importante che il tribunale spiega –
facendo proprie le considerazioni del perito – con una somministrazione dolosa
risalente a pochi giorni prima dell’accertamento motivata dall’utilità ad
aumentare proditoriamente il peso dell’animale per evidenti vantaggi commerciali
all’atto della macellazione, stante il notorio attuale aumento vertiginoso del
prezzo.
Diviene irrilevante, pertanto, l’esame delle ragioni della divergenza
riscontrata che, comunque, il tribunale tiene correttamente a precisare non
essere infrequente alla luce di quanto evidenziato dal perito d’ufficio e che in
ogni caso si sarebbe potuta effettivamente chiarire, come esattamente indicato
dai giudici di merito, con l’analisi di revisione ove richiesta.
3) La
questione oggetto del terzo motivo è priva di rilevanza.
Vero è che il
regolamento CE citato nel motivo di ricorso indica come limite il valore di 2
ng/kg per il fegato dei bovini, ma la presenza di 2ng/g accentua e non elide
certamente la pericolosità della concentrazione del farmaco trattandosi
all’evidenza di dato ben superiore al consentito.
Quanto alla eccezione di
prescrizione sollevata in udienza, essa – alla luce delle considerazioni che
precedono – è da ritenersi infondata.
Si ribadisce al riguardo, infatti, che
il tribunale, con motivazione logica e congruente ha ritenuto che la
somministrazione sia stata effettuata 3 o 4 giorni prima dell’accertamento ed a
tale epoca nessuno dei reati contestati poteva essere ritenuto prescritto
risalendo, secondo la contestazione, l’accertamento alla data dell’8.11.2004. 4)
Per quanto concerne il quarto motivo di ricorso, si muovono in realtà due
doglianze diverse.
La prima concerne l’omessa motivazione del provvedimento
con cui viene irrogata la sanzione amministrativa, anche in relazione alla
entità della sanzione medesima.
La seconda, invece, attiene alla mancata
notificazione della contestazione della violazione amministrativa prima del
processo, circostanza questa che avrebbe anche pregiudicato la possibilità di
accedere alla definizione in misura ridotta.
Al riguardo si premette che
all’imputato era stata contestata:
violazione del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.
119, art. 36, comma 1, perchè somministrava al manzo indicato nel capo A)
desametasone, sostanza glicorticoide farmacologicamente attiva, non contenuta in
una specialità medicinale autorizzata;
violazione del D.Lgs. 26 marzo 2001,
n. 146, art. 7 (in relazione all’art. 2, comma 1, lett. b) perchè allevava il
manzo indicato nel capo A), senza osservare la disposizione di cui al punto 18
dell’allegato al D.Lgs. n. 146 del 2001 cit., in quanto somministrava a tale
animale il desametasone a fini diversi da quelli terapeutici o profilattici e al
di fuori dei trattamenti zootecnici previsti dalla direttiva comunitaria
96/22/CE;
violazione del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 336, art. 3, comma 1, lett.
a) e art. 32, comma 1, perchè somministrava al manzo indicato nel capo A)
animale presente nell’allevamento da lui condotto, desametasone, da considerarsi
sostanza ad effetto anabolizzante secondo la circolare del Ministero della
Sanità n. 14 del 29.09.2000;
e che il tribunale ha ritenuto provata la
responsabilità dell’imputato in ordine a tutti gli illeciti indicati.
Ciò
posto, non vi è dubbio che la ritenuta sussistenza di trattamenti illeciti sui
bovini di allevamento attraverso la somministrazione di desametasone in periodo
non consentito implichi necessariamente la declaratoria di responsabilità anche
per gli illeciti di natura amministrativa contestati, stante la natura
strumentale di essi rispetto alle violazioni penali in quanto in particolare
diretti a reprimere la somministrazione di sostanza farmacologicamente attiva
senza autorizzazione e, comunque, per finalità diverse da quelle
consentite.
E del resto se così non fosse verrebbe meno in radice la
possibilità per il giudice penale di pronunciarsi sulla sussistenza
dell’illecito amministrativo.
Per quanto concerne la quantificazione della
entità della sanzione il giudice di merito ha evidentemente considerato, alla
luce delle considerazioni sviluppate nel corpo della motivazione, la gravità
dell’accaduto rapportabile in termini logici, come detto, a determinazione
dolosa del ricorrente.
Venendo poi alla doglianza relativa alla notificazione
della contestazione, il ricorrente richiama il disposto della L. n. 689 del
1981, art. 14 secondo cui “La violazione, quando è possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” ed
eccepisce in questa sede che l’insorgere del procedimento penale avrebbe
impedito la notificazione, con conseguente possibilità di estinzione delle
violazioni amministrative mediante pagamento in misura ridotta.
Omette
tuttavia in questa sede il ricorrente di considerare che, nel caso in cui
l’illecito amministrativo versi, come nella specie, in situazione di connessione
obiettiva con un reato, è alla L. n. 689 del 1981, art. 24 che occorre fare
riferimento.
Quest’ultima disposizione prevede, infatti, che:
“Qualora
l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non
costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a
decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
Se ricorre l’ipotesi
prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all’art. 17 è trasmesso, anche
senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dall’art. 14, comma 2
alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la
comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione
amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta.
Dalla notifica
decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.
Se l’autorità
giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere
effettuato prima dell’apertura del dibattimento”. (omissis).
La ratio della
disposizione è evidente ed è quella di considerare equipollente alla notifica ex
art. 17 quella dell’atto di citazione a giudizio e di consentire,
conseguentemente, l’accesso alla definizione agevolata anche dopo la citazione
in mancanza di contestazione nella fase che precede il giudizio medesimo.
Il
che tuttavia non risulta essersi verificato nella specie. Al rigetto del ricorso
consegue l’onere per il ricorrente del pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il
3 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2009

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