Trattamenti sugli animali, modello 4 e reato di falsità ideologica

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Tribunale di Cuneo, sentenza n. 354 del 22 luglio 2013 (riferimenti normativi: art. 5, l. 283/1962; art. 483, c.p.)

La falsa dichiarazione del privato sul modello 4 di non avere effettuato trattamenti sugli animali condotti al macello nei 90 giorni anteriori integra il reato di cui all’art. 483 del c.p.

Presso il macello di C. i veterinari della Asl di Cuneo prelevavano campioni di fegato da tre bovini destinati all’alimentazione umana provenienti dall’allevamento di Z. G.. Gli animali erano accompagnati da dichiarazione di assenza di trattamenti farmacologici nei 90 giorni anteriori. Contrariamente a quanto dichiarato, le analisi di laboratorio evidenziavano la presenza in tutti e tre i capi di residui di desametazone, cortisonico utilizzato per favorire illegalmente l’incremento ponderale dell’animale, oltre che come antinfiammatorio contenuto in specialità medicinali autorizzate.
L’allevatore veniva rinviato a giudizio per violazione dell’art. 5, lett. a), della l. 283/1962, per frode in commercio e per falso ai sensi dell’art. 483 del c.p.
Avendo già in altre occasioni affrontato su questa rivista le questioni attinenti ai due primi reati, è il caso di soffermarsi questa volta sull’ultimo.
Va premesso che l’art. 15 del d.lgs. 158/2006 prescrive al comma 6 che gli animali introdotti nei macelli a scopo di macellazione debbono essere scortati da una dichiarazione del titolare dell’allevamento di origine (il cosiddetto mod. 4) in cui, tra l’altro, deve essere attestato se gli animali hanno subito trattamenti farmacologici negli ultimi 90 giorni.
L’importanza della dichiarazione è fondamentale nel procedimento che conduce all’immissione in commercio delle carni a seguito della visita ante/post mortem del veterinario ufficiale. Infatti, questi deve controllare la documentazione di accompagnamento dell’animale e deve potervi fare affidamento. Il legislatore ha inteso responsabilizzare l’allevatore dichiarante al fine di snellire le procedure di controllo, chiamandolo a collaborare in maniera leale con l’organo di vigilanza, imponendogli di dichiarare il vero. Tanto che il d.lgs. 158/2006 commina una sanzione amministrativa in caso di violazione della norma, «salvo che il fatto costituisca reato”». Ed è, appunto, questo il caso, poiché correttamente il giudice ha ritenuto integrato l’art. 483 del c.p. («falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico»). Il contenuto della dichiarazione si traduce infatti nel registro di macellazione, che è atto pubblico, oltre che implicitamente anche nel bollo sanitario, che il veterinario appone sulle carni considerate idonee al consumo umano. Dal momento che risultava provato che il trattamento con desametazone fosse avvenuto più recentemente di quanto dichiarato, ecco scattare l’imputazione penale e la conseguente condanna.
Fin qui la sentenza. Va, però, richiamata l’attenzione sul fatto che qualsiasi altro contenuto falso del mod. 4 comporta le medesime conseguenze sanzionatorie. Secondo l’art. 15 citato, la dichiarazione deve riguardare, tra l’altro, anche l’ubicazione dell’allevamento di provenienza e il mancato trattamento con sostanze di cui è vietato l’impiego. È intuitivo che l’allevatore disonesto abbia interesse a dichiarare il falso rispetto al trattamento illecito degli animali. Né egli può essere scagionato in base al principio per cui nessuno può essere costretto ad autoaccusarsi di un reato (dal momento che il trattamento con sostanze vietate costituisce di per sé reato). Tale principio ha infatti una valenza soltanto interna al procedimento penale, ma non in situazioni diverse da questa.
L’allevatore potrebbe, poi, avere interesse a dichiarare una falsa provenienza degli animali da macellare per esempio quando il reale allevamento di origine sia stato interdetto dall’autorità veterinaria per presenza di focolai di malattie infettive.<

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