Tramezzini contaminati da Listeria, assolto il legale rappresentante dell’azienda

Condividi

Cassazione penale, sentenza n. 37436 del 27 luglio 2017 (udienza del 4 aprile 2017 – riferimento normativo: art. 5, lett. c), della legge 283/1962)

La contaminazione di un alimento da Listeria monocytogenes in violazione del regolamento (CE) 2073/2005 integra il reato di vendita di prodotti alimentari con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, ai sensi dell’art. 5, lett. c), della legge 283/1962.
Il fatto non può, però, essere addebitato al legale rappresentante dell’azienda che abbia rispettato il programma di controlli concordato con le autorità sanitarie.

La giurisprudenza è piuttosto avara di decisioni sulla fattispecie in oggetto, poiché la disciplina che prevedeva limiti di carica microbica era a sua volta concentrata in poche disposizioni. Potenzialmente le cose sono cambiate con il varo del regolamento (CE) 2073/2005, anche se non sembra che la casistica giurisprudenziale in materia si sia significativamente incrementata. Anche per questo motivo la sentenza in commento si offre come esempio interessante alla discussione.
Va subito detto che il provvedimento non è un campione di chiarezza né di persuasività argomentativa. Comunque sia, si apprende che il rappresentante legale di una società che gestiva un laboratorio di produzione alimentare era stato condannato perché, a seguito di campionamento ufficiale, era stata riscontrata la presenza di Listeria monocytogenes in alcuni tramezzini posti in vendita. Già a questo punto occorre aprire una parentesi sulla qualificazione giuridica data al fatto. Infatti, come correttamente segnala la stessa sentenza, Listeria monocytogenes è un germe patogeno, cioè potenzialmente produttivo di lesioni a seguito della sua ingestione, e sono ben noti perfino casi letali. Ne consegue che in sua presenza il reato da addebitare dovrebbe essere quello previsto dall’art. 444 del codice penale (nella sua forma colposa), che riguarda appunto la commercializzazione di alimenti nocivi.
Nel nostro caso è vero che il regolamento fissa il limite di tollerabilità in 100 ufc “se il produttore è in grado di dimostrare, con soddisfazione dell’autorità competente, che il prodotto non supererà il limite di 100 ufc/g durante il periodo di conservabilità”. Ma tale prova non era stata fornita, con la conseguenza che il prodotto avrebbe dovuto essere considerato effettivamente pericoloso per la salute pubblica. Al contrario, l’art. 5 della legge 283/1962 trova applicazione quando il superamento della carica microbica non costituisce anche pericolo per la salute pubblica, tanto è vero – e la Cassazione ne riconosce la correttezza – era scattato il Sistema di Allerta e il prodotto era stata ritirato dal mercato. È, del resto, la stessa sentenza che sottolinea che “per la configurabilità del reato di cui all’art. 5, lett. c), citato, non è necessario l’accertamento della nocività delle sostanze impiegate, ma è sufficiente il mancato rispetto dei limiti imposti a garanzia della qualità del prodotto”.
La decisione ricorda, poi, che l’accertamento del superamento del limite di carica deve avvenire per mezzo di apposite analisi quali-quantitative. Il che è ovvio. È, però, sul piano dell’elemento soggettivo che la difesa vince la causa. Qui di nuovo la conclusione poggia su un ragionamento oscuro, che si articola nei seguenti passaggi.
Si dice che l’imputato aveva rispettato il sistema di controlli igienico-sanitari concordati con l’Asl (e per la verità non si capisce bene a cosa ci si riferisca: al Sistema di Autocontrollo come verificato dai veterinari ufficiali?). Si cita, poi, la giurisprudenza che ha ritenuto la responsabilità in un caso di alimento contaminato da Stafilococco aureo, nonostante che l’imputato fosse in regola con i controlli dell’Asl, pochi essi non danno garanzia di assoluta salubrità del prodotto. Infine, si afferma che nella specie l’inquinamento batterico accertato non era né prevedibile né evitabile, ma non si spiega perché.
Insomma, un’occasione persa per fare chiarezza su un tema – quello delle cariche microbiche – che presenta non pochi aspetti problematici nell’interferenza tra accertamenti biologici e interpretazione giuridica del relativo risultato.

 

 

Edicola web

Ti potrebbero interessare