Tossinfezioni, responsabilità e Piano di Autocontrollo

Condividi

Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 25122 del 2 aprile 2008 (riferimenti normativi: l. 283/62, art.5; d.lgs. 155/97, art. 3)

Nel caso di rinvenimento di Escherichia Coli in prodotti di pasticceria
sfusi il titolare dell’esercizio ne risponde ai sensi dell’art. 5, lett. d), l.
283/1962 come sostanza alimentare insudiciata e non può essere esonerato da
responsabilità accampando la messa in opera del Piano di
autocontrollo.

La sentenza è di vivo e sempre attualissimo
interesse, perché lambisce (in chiave penalistica) una questione di capitale
importanza sul piano della garanzia igienica nella produzione e circolazione dei
prodotti alimentari, ossia la predisposizione, la messa in opera e il costante
monitoraggio di un Piano di autocontrollo, che sia adeguato alla tipologia
dell’attività esercitata, alla tipologia dei prodotti manipolati, alle
dimensioni dell’impresa.
Sappiamo che il d.lgs. 155/97 è stato finalmente
abrogato, risolvendo così le contraddizioni interpretative che potevano
facilmente nascere dall’emanazione del reg. CE 852/2004, tanto che qualche
solerte studioso aveva tentato di chiarire i rapporti tra le due normative con
tavole di raffronto, posto che il d.lgs. 155/97 sopravviveva formalmente
all’introduzione della disciplina armonizzata.
Comunque, il tema affrontato
dalla Corte è perfettamente riproponibile anche alla luce del regolamento
comunitario, essendo il quesito sempre il medesimo: se e in che misura
l’attuazione del piano di autocontrollo offre o meno (ed eventualmente a quali
condizioni) una scusante alla violazione oggettivamente riscontrata alle regole
igieniche, di cui l’art. 5, della l. 283/1962 costituisce il presidio
penalistico.
La Corte dà una risposta negativa al quesito con una
argomentazione estremamente succinta, quasi piccata (come se fosse ovvia la
soluzione), che suona più o meno così: come si può pretendere di invocare
l’esistenza del Piano di autocontrollo per andare esente da pena per la
violazione riscontrata, se proprio l’accertamento di quella irregolarità
dimostra oltre ogni ragionevole dubbio che il piano di autocontrollo,
quand’anche vi fosse stato, non ha funzionato.
Aggiungiamo pure il punto
esclamativo, che sembra quasi trasparire dal tono perentorio del ragionamento. E
certo il ragionamento, in sé, non fa una piega, anzi è perfino di indubbia
suggestività. Peccato che se l’evento (l’irregolarità alimentare) è accaduto è
perché date quelle condizioni non poteva non accadere, ergo c’è responsabilità.
Però, anche negli incidenti stradali – o in mille altre occasioni del vivere
quotidiano – non sempre il guidatore è ineluttabilmente colpevole
dell’investimento del pedone. Si deve concedere che nella stragrande maggioranza
dei casi se quell’evento si è verificato è perché è stata tenuta colpevolmente
una qualche condotta di guida (velocità eccessiva, disattenzione, intempestività
della manovra di emergenza ecc.) che si sarebbe dovuta evitare (tenendo una
velocità più moderata, restando più attenti, essendo più pronti all’emergenza).
Eppure residuano dei casi in cui nessun rimprovero può essere ragionevolmente
mosso al guidatore (perché egli ha effettivamente tenuto una velocità adeguata,
ha prestato attenzione, è stato tempestivo nella reazione all’ostacolo), sicché
si deve concludere che per quanto lo riguarda l’evento è accidentale e non
colpevole.
Lo stesso vale per il produttore (o anche il commerciante ecc.)
relativamente al Piano di autocontrollo, che è – per mantenere il parallelismo
dell’esempio – il suo codice di condotta alla guida dell’impresa alimentare che
gestisce. Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che se sono state rispettate tutte
le regole igieniche del piano e questo è conferente all’attività esercitata ed
esaustivo diventa una forzatura affermare che ciò non vale nulla ai fini della
determinazione della responsabilità. Sarebbe come dire, nell’infortunistica
stradale, che solo per il fatto oggettivo in sé che un automobilista ha “messo
sotto” un pedone egli è automaticamente responsabile del danno (o del reato). Lo
sarà, diciamo, nel 90% dei casi, ma residua un 10% di casi in cui potrebbe non
esserlo. Con questo non si vuol dire che il Piano di autocontrollo costituisca
sempre e comunque un salvacondotto penale. Ciò non è assolutamente vero e per la
buona ragione che in molti casi potrà essere esatto quanto argomenta la Corte,
ossia che proprio la non conformità riscontrata è sintomatica della non
validità, e comunque dell’inefficacia, del Piano di autocontrollo a prevenire
proprio quel tipo di inconveniente che si è verificato.
Una posizione
rigorosa su questo punto è non solo corretta, ma anche necessaria.
Possiamo
sospettare, infatti, che non sempre ci sia da fidarsi di Piani di autocontrollo
messi in piedi solo formalmente, perché così impone la normativa, ma quasi
soltanto per togliersi un costoso fastidio burocratico, senza che gli stessi
rispondano realmente alle esigenze per cui sono stati previsti dal legislatore.
Per non parlare della eventualità di “addomesticamento” dei risultati derivanti
dalla applicazione del Piano: quando è sempre tutto inesorabilmente perfetto
qualche dubbio può anche sorgere. Perciò la diffidenza su questo terreno
scivoloso è d’obbligo, tanto più conoscendo – e condividendo (perché è in gioco
l’interesse primario della salute) – quanto sia severa la giurisprudenza penale
in materia di reati alimentari.
Ciò nonostante, se si rinunciasse a priori a
mettere sulla bilancia delle prove a carico e a discarico anche una valutazione
del piano di autocontrollo – pur con le difficoltà che ciò comporta – ne
sarebbero davvero vulnerate questioni di principio, in particolare il principio
che non può esservi sanzione penale senza colpa.
Del resto la sentenza non
sposa affatto una conclusione del genere e neppure il caso esaminato può essere
preso tout court come paradigmatico dell’affermazione di un principio del tipo:
l’esistenza del Piano di autocontrollo è penalmente irrilevante. Tanto è vero
che la giurisprudenza, in particolare quella dei tribunali, ha avuto modo di
applicare il principio opposto e cioè che in certi casi ben documentati
l’esistenza, la validità, efficacia ed efficienza del piano di autocontrollo è
spendibile come linea di difesa a dimostrazione della mancanza di colpa in
ordine alla non conformità accertata.
In conclusione, gli imprenditori devono
essere assolutamente consapevoli e rispettosi, nella sostanza, dell’impegno –
attuato tramite le apposite procedure – per assicurare la garanzia igienica
degli alimenti; i giudici devono fare lo sforzo di riconoscere, nei congrui
casi, che quell’impegno è stato profuso nei limiti massimi di quanto si può
pretendere.

Edicola web

Ti potrebbero interessare