La prova di una tossinfezione alimentare può essere fornita con ogni mezzo, per esempio attraverso la testimonianza degli intossicati e i certificati medici, senza necessità di una consulenza tecnica o di una perizia, se gli indizi raccolti sono plurimi, concordanti e univoci.
Il titolare di una ditta di catering veniva condannato per avere distribuito sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica, nella specie prodotti ittici, che provocavano disturbi gastroalimentari a numerosi invitati ad un banchetto nuziale. I reati contestati erano quelli di commercio colposo di sostanze nocive (articoli 444 e 452 del codice penale) e di lesioni colpose (articolo 590 del codice penale).
Il caso è giunto in Cassazione a seguito del ricorso dell’imputato, che ha obiettato che i prodotti somministrati erano stati acquistati soltanto 24 ore prima, i referti medici si limitavano a riportare disturbi soggettivi, la diagnosi non era riscontrata oggettivamente poiché l’unico esame analitico aveva dato esito negativo, le dichiarazioni dei testi a carico erano contrastate da quelle dei testi a discarico.
Bisogna riconoscere che con le tossinfezioni alimentari i problemi di prova sono considerevoli, dal momento che i fenomeni clinici che ne fanno sospettare l’esistenza si manifestano spesso a distanza di molte ore rispetto all’assunzione del cibo sospetto, sicché per gli organi di controllo può essere difficile recuperarne almeno dei residui. Questo inconveniente può essere enfatizzato da manchevolezze nella comunicazione al dipartimento di Prevenzione dell’Asl da parte dei pronto soccorso degli ospedali a cui gli intossicati si siano rivolti.
Se la situazione ideale, da un punto di vista probatorio, è quella in cui si riesca a intrecciare una catena indiziaria che va dalla certificazione medica, con relativa diagnosi di tossinfezione alimentare, al recupero del “pasto testimone” con analisi di laboratorio che accerti la presenza di germe patogeno, all’analisi delle feci degli intossicati che riscontri il medesimo patogeno, il tutto “cucito” da una consulenza medico-legale che dia il definitivo avallo scientifico all’esistenza del nesso causale tra la somministrazione di un certo alimento e i disturbi accusati e inquadrato da uno studio epidemiologico che, incrociando le testimonianze, conduca la causa dell’evento proprio a quel certo alimento, ebbene non è quanto succede di regola, il più delle volte per l’impossibilità di eseguire accertamenti analitici o per la loro negatività.
Nel caso in esame, gli unici elementi indiziari a disposizione erano alcune testimonianze sui disturbi accusati e i certificati medici, che però erano privi del riscontro di una refertazione analitica. Ciò è stato comunque ritenuto sufficiente dai giudici di merito e la Cassazione non ha trovato vizi della motivazione che potessero inficiare le conclusioni raggiunte.
Si deve considerare, infatti, che sebbene solo uno dei commensali avesse presentato querela per una “sindrome gastro-intestinale”, ben 28 tra i partecipanti al bacchetto si erano rivolti al medico curante con disturbi ricorrenti (febbricola, diarrea e vomito), accusati in media 48 ore dopo il pasto. Inoltre, l’Asl aveva condotto un’indagine epidemiologica, che aveva portato a identificare nelle ostriche il cibo sospetto. Ed ancora, alcuni commensali avevano testimoniato sul fatto che il cibo servito non era conservato in maniera igienicamente corretta.
Dal momento che non erano emerse cause alternative a quella indicata in imputazione quali responsabili dell’evento e che per giurisprudenza consolidata l’esistenza di controlli pubblici sugli alimenti non esclude che possano sfuggire al controllo alimenti pericolosi per la salute, sicché non solo chi produce, ma anche chi commercializza e somministra prodotti alimentari è chiamato a garantirne la salubrità, altrimenti versa in colpa ed è suscettibile di sanzione, la Corte ha rigettato il ricorso.
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Tossinfezione: se gli indizi sono plurimi, concordanti e univoci, bastano la testimonianza degli intossicati e i certificati medici
Cassazione penale, sentenza n. 5472 del 6 febbraio 2018 (udienza del 6 dicembre 2017 – riferimenti normativi: articoli 444 e 452 del codice penale)
La prova di una tossinfezione alimentare può essere fornita con ogni mezzo, per esempio attraverso la testimonianza degli intossicati e i certificati medici, senza necessità di una consulenza tecnica o di una perizia, se gli indizi raccolti sono plurimi, concordanti e univoci.
Il titolare di una ditta di catering veniva condannato per avere distribuito sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica, nella specie prodotti ittici, che provocavano disturbi gastroalimentari a numerosi invitati ad un banchetto nuziale. I reati contestati erano quelli di commercio colposo di sostanze nocive (articoli 444 e 452 del codice penale) e di lesioni colpose (articolo 590 del codice penale).
Il caso è giunto in Cassazione a seguito del ricorso dell’imputato, che ha obiettato che i prodotti somministrati erano stati acquistati soltanto 24 ore prima, i referti medici si limitavano a riportare disturbi soggettivi, la diagnosi non era riscontrata oggettivamente poiché l’unico esame analitico aveva dato esito negativo, le dichiarazioni dei testi a carico erano contrastate da quelle dei testi a discarico.
Bisogna riconoscere che con le tossinfezioni alimentari i problemi di prova sono considerevoli, dal momento che i fenomeni clinici che ne fanno sospettare l’esistenza si manifestano spesso a distanza di molte ore rispetto all’assunzione del cibo sospetto, sicché per gli organi di controllo può essere difficile recuperarne almeno dei residui. Questo inconveniente può essere enfatizzato da manchevolezze nella comunicazione al dipartimento di Prevenzione dell’Asl da parte dei pronto soccorso degli ospedali a cui gli intossicati si siano rivolti.
Se la situazione ideale, da un punto di vista probatorio, è quella in cui si riesca a intrecciare una catena indiziaria che va dalla certificazione medica, con relativa diagnosi di tossinfezione alimentare, al recupero del “pasto testimone” con analisi di laboratorio che accerti la presenza di germe patogeno, all’analisi delle feci degli intossicati che riscontri il medesimo patogeno, il tutto “cucito” da una consulenza medico-legale che dia il definitivo avallo scientifico all’esistenza del nesso causale tra la somministrazione di un certo alimento e i disturbi accusati e inquadrato da uno studio epidemiologico che, incrociando le testimonianze, conduca la causa dell’evento proprio a quel certo alimento, ebbene non è quanto succede di regola, il più delle volte per l’impossibilità di eseguire accertamenti analitici o per la loro negatività.
Nel caso in esame, gli unici elementi indiziari a disposizione erano alcune testimonianze sui disturbi accusati e i certificati medici, che però erano privi del riscontro di una refertazione analitica. Ciò è stato comunque ritenuto sufficiente dai giudici di merito e la Cassazione non ha trovato vizi della motivazione che potessero inficiare le conclusioni raggiunte.
Si deve considerare, infatti, che sebbene solo uno dei commensali avesse presentato querela per una “sindrome gastro-intestinale”, ben 28 tra i partecipanti al bacchetto si erano rivolti al medico curante con disturbi ricorrenti (febbricola, diarrea e vomito), accusati in media 48 ore dopo il pasto. Inoltre, l’Asl aveva condotto un’indagine epidemiologica, che aveva portato a identificare nelle ostriche il cibo sospetto. Ed ancora, alcuni commensali avevano testimoniato sul fatto che il cibo servito non era conservato in maniera igienicamente corretta.
Dal momento che non erano emerse cause alternative a quella indicata in imputazione quali responsabili dell’evento e che per giurisprudenza consolidata l’esistenza di controlli pubblici sugli alimenti non esclude che possano sfuggire al controllo alimenti pericolosi per la salute, sicché non solo chi produce, ma anche chi commercializza e somministra prodotti alimentari è chiamato a garantirne la salubrità, altrimenti versa in colpa ed è suscettibile di sanzione, la Corte ha rigettato il ricorso.
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