Titolare di impianto consortile di depurazione delle acque

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Cassazione penale, sentenza n. 8821 del 22 giugno 1998 (udienza del 29 luglio 1998 – riferimenti normativi: legge 319/1976)

Acque, tutela delle acque dall’inquinamento –
Titolare di impianto consortile di depurazione delle acque – Obblighi e
responsabilità.

In tema di tutela delle acque dall’inquinamento il legale
rappresentante di un consorzio che abbia affidato in appalto la gestione
dell’impianto di depurazione ad una società terza, al fine di esonero di
responsabilità, deve dimostrare di avere posto in essere una pregnante vigilanza
sull’operato dell’appaltatore ed avere tempestivamente riassunto le proprie
funzioni una volta reso edotto della inefficiente gestione del depuratore.

FONTE: CED – CORTE DI CASSAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Udienza Pubblica
Dott. Giammanco
Pietro Presidente del 22.6.1998
1. Dott. Postiglione Amedeo Consigliere
SENTENZA
2. Dott. Imposimato Ferdinando Consigliere N. 2298
3. Dott. Di
Nubila Vincenzo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Squassoni Claudia
Consigliere N. 10547/98
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso
la Pretura di Como
avverso la sentenza 12.12.1997 del Pretore di Como s.d.
Cantù( in p. Moscatelli Vittorio n. Figino 19.4.1956)
Udita in pubblica
udienza la relazione fatta dal Consigliere Squassoni
Udito il Pubblico
Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Seraci
Vincenzo
che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza 12.12.1997,il Pretore di
Como – sd Cantù – ha assolto Moscatelli Vittorio dai reati previsti dall’art.21
c.1^ e 3^ L.319/1976 con la formula per non avere commesso il fatto. In sunto il
Giudice ha rilevato che l’imputato – cui erano ascritte le contravvenzioni nella
qualità di legale rappresentante di un consorzio aveva affidato in appalto la
gestione dell’impianto di depurazione ad una società terza ; il Moscatelli,
inoltre, aveva mantenuto, un comportamento diligente segnalando alla società il
non corretto funzionamento del depurazione consortile e riprendendo la gestione
dell’impianto una volta constatate le inadempienze dell’appaltatore.
Avverso
la decisione il competente Procuratore della Repubblica ha proposto appello da
qualificarsi ricorso per Cassazione essendo la sentenza pretorile – di
proscioglimento per contravvenzioni punite con pena alternativa – solo
sindacabile per il disposto dell’art.593 c.3^ cpp.
Nei motivi a sostegno
dell’impugnazione il Procuratore della Repubblica deduce che, pur se il servizio
di depurazione non era gestito direttamente dal legale rappresentante dei
consorzio, ma da soggetto diverso, permanevano in capo al primo tutti gli
obblighi connessi allo status di titolare del servizio ed, innanzi tutto,
l’obbligo di vigilanza.
In concreto il ricorrente rileva che l’imputato non
ha effettuato i necessari controlli o intrapreso attività risolutive per
contenere l’inquinamento in atto limitandosi a segnalare alla società
concessionaria il cattivo funzionamento dell’impianto. Le censure del
ricorrente, a parere della Corte, sono meritevoli di accoglimento per cui si
impone un annullamento della sentenza in esame con rinvio alla Pretura di
Como.
È appena il caso di ricordare che, per il disposto dell’art.6
L.319/1976, i Comuni ed i Consorzi intercomunali sono responsabili del controllo
dei complessi produttivi allacciati alle fognature pubbliche per quanto attiene
alla accettabilità degli scarichi, funzionalità degli impianti di pretrattamento
adottati, nonché del controllo degli scarichi sul suolo e sul sottosuolo.
Nell’ipotesi in esame – come è pacifico agli atti – il servizio di depurazione
delle acque non era condotto direttamente dal Consorzio intecomunale, ma era
stato dato in appalto con contratto del 13.4.1989,alla soc. Ecologia. Pertanto
il primo problema che si presenta consiste nello stabilire se tale gestione
indiretta dello scarico possa avere efficacia liberatoria, sul piano delle
responsabilità penale, per il legale rappresentante del consorzio. Sul tema, pur
in assenza di una specifica ed auspicata previsione non – nativa, la
giurisprudenza ammette la trasferibilità di funzioni imprenditoriali – e
connesse responsabilità penali – da un soggetto ad un altro in presenza di una
delega dotata di precisi requisiti. Essa deve essere espressa, approvata dagli
organi statutari, giustificata dalle dimensioni dell’azienda, effettiva cioè
comportante reale trasferimento di poteri decisionali liberamente accettata dal
delegato che deve avere di specifica preparazione tecnica ed autonomia
finanziaria.
Ora, nel caso concreto, manca una formale delega ma esiste il
ricordato contratto di appalto ; tale contratto può essere considerato
equipolente ad una delega solo in presenza delle condizioni su menzionate (
alcune delle quali, all’evidenza, riferibili all’ente e non al singolo) la cui
verifica – non potendo essere effettuata da questo Collegio stante la limitata
cognizione di legittimità- è demandata al Giudice del rinvio.
Qualora il
Pretore riterrà siano carenti anche uno dei requisiti necessari per la validità
della delega, essa è da considerasi tamquam non esset e, pertanto, non idonea a
provocare alcun effetto traslativo di responsabilità.
Nel caso contrario, la
problematica non è esaurita ; necessita affrontare il discusso tema, sul quale
esistono variegate opinioni, relativo al limiti, se esistenti, con i quali si
trasferisce la penale responsabilità al preposto con conseguente efficacia
liberatoria per il delegante.
A parere del Collegio la soluzione si presenta
non univoca un quanto possono prospettarsi due differenti situazioni relative a
reati propri o reati comuni.
Invero il delegante può trasferire ad altri
funzioni di cui per legge è il diretto destinatario oppure funzioni che gravano
su chiunque si trovi in una determinata situazione.
Nel primo caso che è
quello all’esame , la delega costituisce una modalità di adempimento del
precetto ; pertanto il dante causa conserva la titolarità dell’obbligo, assume
il rischio dell’inadempimento del preposto ed è esonerato da penale
responsabilità soltanto nel caso in cui l’inosservanza del delegato sia
imprevedibile ed inevitabile.
Conseguentemente l’originano obbligo di
adempiere del delegante muta di contenuto e si trasforma nel dovere di
controllare il preposto e di riassumere le proprie funzioni in caso di
incapacità dell’avente incarico. Nella seconda ipotesi, invece, la delega ha
l’effetto di attribuire all’incaricato la stessa posizione del delegante con
sostituzione nella titolarità dell’obbligo.
In tale contesto il dante causa
ha esclusivamente il dovere di intervento se notiziato dell’attività
antigiuridica dell’incaricato e, pertanto, della inidoneità della delega per
incapacità del preposto.
Ora la sentenza da atto che l’imputato – nominato
Presidente del Consorzio nel 1991 successivamente alla stipulazione del
contratto di appalto – ha segnalato in reiterate occasioni alla soc. Ecologia le
sue inadempienze contrattuali ed ha ripreso nel 1995 la diretta gestione
dell’impianto.
Dalla decisione in oggetto non risulta, tuttavia, se
l’imputato avesse adottato penetranti controlli sull’attività dell’appaltatore e
sul funzionamento del depuratore e se, già in epoca antecedente al fatto per cui
è processo (31.5.1994),la constatata inadeguatezza della soc. Ecologia era di
tale entità da imporre al Moscatelli di assumere direttamente la gestione
dell’impianto.
Pertanto il Giudice del rinvio dovrà esaminare il caso
concreto al fine di accertare se l’imputato ha intrapreso le necessarie
iniziative connesse al suo status di titolare del servizio, ha posto in essere
una pregnante vigilanza sull’operato dell’appaltatore ed ha tempestivamente
riassunto le sue funzioni una volta reso edotto della inefficiente gestione del
depuratore.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura
di Como. 

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