Integra il reato di cui all’articolo 5, lettera d), della legge 283/1962 il superamento del limite consentito del tenore di composti polari nell’olio di frittura in uso in un laboratorio di pasticceria.
Non è applicabile l’articolo 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale con le conseguenti garanzie difensive in caso di ispezione di tipo amministrativo da parte dell’organo pubblico di controllo.
Sono utilizzabili nel processo penale le analisi ripetibili di prima istanza compiute in sede amministrativa qualora l’interessato, informato dell’esito, non ne abbia chiesto la revisione.
La sentenza in commento è tanto sintetica quanto densa di temi e spunti di riflessione. Partiamo dal caso concreto: il Tribunale di Brindisi condannò il titolare di un esercizio bar con annesso laboratorio di pasticceria fresca a seguito dell’accertamento tramite analisi chimica che il tenore dei composti polari nell’olio di frittura utilizzato era nettamente superiore al limite legale. Tanto integra la fattispecie dell’articolo 5 della legge 283/1962 sotto la lettera d). La Cassazione specifica che si tratta dell’ipotesi di nocività del prodotto, ma altrettanto a proposito si potrebbe evocare l’ipotesi della sua alterazione. Fin qui non si presentano dubbi particolari, mentre le vere questioni sollevate dalla difesa nel ricorso sono di ordine processuale. Prima, però, di affrontarle in maniera specifica conviene tratteggiare il quadro generale delle problematiche che si agitano sull’utilizzo processuale delle analisi di laboratorio compiute in sede extraprocessuale.
Come è noto, nella loro attività di controllo gli organi accertatori si muovono nell’ambito amministrativo e non di polizia giudiziaria, fino a che non emergano indizi di reato. Ciò significa che il prelievo di campioni non è presidiato dal rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale. Ciò non è altrettanto vero per le analisi sui campioni. O, per meglio dire, è vero che queste, in assenza di pregressi indizi di reato, vengono eseguite in via amministrativa, ma la legislazione speciale prevede che le analisi irripetibili (in particolare quelle microbiologiche di alimenti deperibili) avvengano in contraddittorio con la parte, mentre per le analisi ripetibili il contraddittorio è rimandato alla revisione, se richiesta dall’interessato.
Questo “marchingegno”, che trova espressione normativa nell’articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice, è appunto quello che permette di gettare un ponte tra un atto tecnico (le analisi) compiuto al di fuori del procedimento (penale) e la sua utilizzabilità in sede processuale. Ora, il punto dolente è stabilire il momento in cui, essendo emersi indizi di reato, l’analisi non potrebbe più essere compiuta in sede amministrativa.
Se nessun dubbio può sorgere nel caso in cui, per esempio, l’ipotesi di reato emerga proprio e soltanto con l’esito (sfavorevole) dell’analisi, ben più problematico può essere il caso in cui, nell’ambito di un’attività ispettiva complessa, che cominci a far sospettare delle irregolarità potenzialmente penali, senza però poterle attribuire ancora a un soggetto specifico, venga effettuato un campionamento con le conseguenti analisi. Qui si deve o meno rispettare l’articolo 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, secondo cui all’insorgere di indizi di reato l’organo ispettivo procede nel rispetto del codice?
Bisogna subito dire che il mero sospetto di reato non realizza la condizione posta dalla disposizione, la quale gioca il suo ruolo solo allorché vi siano elementi di una qualche concretezza nel senso dell’esistenza del reato (come si dice, il “fumus”). Già questo spartiacque, dalle conseguenze così importanti, non sempre è facilissimo da tracciare e può diventare oggetto di controversia in sede giudiziale. Ma più ancora non è del tutto chiaro quale sia il reale perimetro della norma citata. Ora, se bastasse l’emergere di indizi di reato sul mero piano oggettivo, cioè senza che sia ancora possibile l’individuazione di uno specifico soggetto responsabile, come un certo indirizzo giurisprudenziale indica, ne deriverebbe che a quel punto ogni attività, anche irripetibile, comprese le analisi, dovrebbe essere compiuta nell’ambito di un procedimento contro ignoti e in assenza di contraddittorio, proprio perché mancherebbe un indagato. In altri termini, così ragionando, quelle stesse analisi che, se fossero eseguite in sede amministrative, consentirebbero all’interessato di partecipare, sarebbero effettuate senza garanzie difensive.
Sarebbe, allora, più razionale interpretare l’articolo 220 citato nel senso che gli indizi di reato rilevanti a tal fine sono solo quelli che possono essere “soggettivizzabili” nel presunto autore del fatto. Essendoci, pertanto, non solo un reato, ma anche un possibile responsabile, dovrebbero senz’altro essergli garantiti tutti i diritti di difesa, anche per l’esecuzione delle analisi (se irripetibili).
Il discorso su questo tema è molto scivoloso e presenta di volta in volta sfaccettature diverse nei singoli casi, per cui non vale la pena di insistere oltre. Tornando, invece, al caso esaminato dalla Cassazione, che è molto meno problematico, la prima obiezione della difesa ha riguardato la mancata applicazione dell’articolo 114 delle disposizioni di attuazione, che richiede l’avvertimento all’indagato presente della facoltà di farsi assistere da un difensore. La Corte replica agevolmente che al momento del prelievo del campione si stava svolgendo un’attività amministrativa, che non richiede il rispetto di garanzie processuali.
In secondo luogo, il difensore ha eccepito l’inutilizzabilità dell’esito delle analisi per omessa comunicazione all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo della loro esecuzione. I giudici osservano che tale procedura è richiesta solo per le analisi irripetibili. Non era, viceversa, questo il caso. L’interessato, informato dell’esito, avrebbe potuto chiedere la revisione; non avendolo fatto, le prime – e uniche – analisi diventano utilizzabili. La Corte, infine, rigetta anche il rilievo dell’inattendibilità del rapporto di prova, perché promossa dalla difesa in maniera del tutto generica e non riscontrata.
Va ancora segnalato che la Corte conferma la correttezza della motivazione del giudice di primo grado nel rigettare la richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale. A sostegno di tale conclusione, si osserva che il limite legale dei composti polari era stato ampiamente superato e che l’imputato non aveva adottato le cautele minime atte ad evitare il surriscaldamento dell’olio di frittura, per esempio attraverso l’installazione di un termostato. In altri termini, il fatto non era così minimale come la difesa voleva presentarlo.
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Superamento del limite del tenore dei composti polari nell’olio di frittura, garanzie difensive e analisi ripetibili
Cassazione penale, sentenza n. 25332 del 7 giugno 2019 (udienza del 5 aprile 2019 – riferimenti normativi: articolo 5 della legge 283/1962; articolo 131-bis del codice di procedura penale; articoli 114 e 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale)
Integra il reato di cui all’articolo 5, lettera d), della legge 283/1962 il superamento del limite consentito del tenore di composti polari nell’olio di frittura in uso in un laboratorio di pasticceria.
Non è applicabile l’articolo 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale con le conseguenti garanzie difensive in caso di ispezione di tipo amministrativo da parte dell’organo pubblico di controllo.
Sono utilizzabili nel processo penale le analisi ripetibili di prima istanza compiute in sede amministrativa qualora l’interessato, informato dell’esito, non ne abbia chiesto la revisione.
La sentenza in commento è tanto sintetica quanto densa di temi e spunti di riflessione. Partiamo dal caso concreto: il Tribunale di Brindisi condannò il titolare di un esercizio bar con annesso laboratorio di pasticceria fresca a seguito dell’accertamento tramite analisi chimica che il tenore dei composti polari nell’olio di frittura utilizzato era nettamente superiore al limite legale. Tanto integra la fattispecie dell’articolo 5 della legge 283/1962 sotto la lettera d). La Cassazione specifica che si tratta dell’ipotesi di nocività del prodotto, ma altrettanto a proposito si potrebbe evocare l’ipotesi della sua alterazione. Fin qui non si presentano dubbi particolari, mentre le vere questioni sollevate dalla difesa nel ricorso sono di ordine processuale. Prima, però, di affrontarle in maniera specifica conviene tratteggiare il quadro generale delle problematiche che si agitano sull’utilizzo processuale delle analisi di laboratorio compiute in sede extraprocessuale.
Come è noto, nella loro attività di controllo gli organi accertatori si muovono nell’ambito amministrativo e non di polizia giudiziaria, fino a che non emergano indizi di reato. Ciò significa che il prelievo di campioni non è presidiato dal rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale. Ciò non è altrettanto vero per le analisi sui campioni. O, per meglio dire, è vero che queste, in assenza di pregressi indizi di reato, vengono eseguite in via amministrativa, ma la legislazione speciale prevede che le analisi irripetibili (in particolare quelle microbiologiche di alimenti deperibili) avvengano in contraddittorio con la parte, mentre per le analisi ripetibili il contraddittorio è rimandato alla revisione, se richiesta dall’interessato.
Questo “marchingegno”, che trova espressione normativa nell’articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice, è appunto quello che permette di gettare un ponte tra un atto tecnico (le analisi) compiuto al di fuori del procedimento (penale) e la sua utilizzabilità in sede processuale. Ora, il punto dolente è stabilire il momento in cui, essendo emersi indizi di reato, l’analisi non potrebbe più essere compiuta in sede amministrativa.
Se nessun dubbio può sorgere nel caso in cui, per esempio, l’ipotesi di reato emerga proprio e soltanto con l’esito (sfavorevole) dell’analisi, ben più problematico può essere il caso in cui, nell’ambito di un’attività ispettiva complessa, che cominci a far sospettare delle irregolarità potenzialmente penali, senza però poterle attribuire ancora a un soggetto specifico, venga effettuato un campionamento con le conseguenti analisi. Qui si deve o meno rispettare l’articolo 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, secondo cui all’insorgere di indizi di reato l’organo ispettivo procede nel rispetto del codice?
Bisogna subito dire che il mero sospetto di reato non realizza la condizione posta dalla disposizione, la quale gioca il suo ruolo solo allorché vi siano elementi di una qualche concretezza nel senso dell’esistenza del reato (come si dice, il “fumus”). Già questo spartiacque, dalle conseguenze così importanti, non sempre è facilissimo da tracciare e può diventare oggetto di controversia in sede giudiziale. Ma più ancora non è del tutto chiaro quale sia il reale perimetro della norma citata. Ora, se bastasse l’emergere di indizi di reato sul mero piano oggettivo, cioè senza che sia ancora possibile l’individuazione di uno specifico soggetto responsabile, come un certo indirizzo giurisprudenziale indica, ne deriverebbe che a quel punto ogni attività, anche irripetibile, comprese le analisi, dovrebbe essere compiuta nell’ambito di un procedimento contro ignoti e in assenza di contraddittorio, proprio perché mancherebbe un indagato. In altri termini, così ragionando, quelle stesse analisi che, se fossero eseguite in sede amministrative, consentirebbero all’interessato di partecipare, sarebbero effettuate senza garanzie difensive.
Sarebbe, allora, più razionale interpretare l’articolo 220 citato nel senso che gli indizi di reato rilevanti a tal fine sono solo quelli che possono essere “soggettivizzabili” nel presunto autore del fatto. Essendoci, pertanto, non solo un reato, ma anche un possibile responsabile, dovrebbero senz’altro essergli garantiti tutti i diritti di difesa, anche per l’esecuzione delle analisi (se irripetibili).
Il discorso su questo tema è molto scivoloso e presenta di volta in volta sfaccettature diverse nei singoli casi, per cui non vale la pena di insistere oltre. Tornando, invece, al caso esaminato dalla Cassazione, che è molto meno problematico, la prima obiezione della difesa ha riguardato la mancata applicazione dell’articolo 114 delle disposizioni di attuazione, che richiede l’avvertimento all’indagato presente della facoltà di farsi assistere da un difensore. La Corte replica agevolmente che al momento del prelievo del campione si stava svolgendo un’attività amministrativa, che non richiede il rispetto di garanzie processuali.
In secondo luogo, il difensore ha eccepito l’inutilizzabilità dell’esito delle analisi per omessa comunicazione all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo della loro esecuzione. I giudici osservano che tale procedura è richiesta solo per le analisi irripetibili. Non era, viceversa, questo il caso. L’interessato, informato dell’esito, avrebbe potuto chiedere la revisione; non avendolo fatto, le prime – e uniche – analisi diventano utilizzabili. La Corte, infine, rigetta anche il rilievo dell’inattendibilità del rapporto di prova, perché promossa dalla difesa in maniera del tutto generica e non riscontrata.
Va ancora segnalato che la Corte conferma la correttezza della motivazione del giudice di primo grado nel rigettare la richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale. A sostegno di tale conclusione, si osserva che il limite legale dei composti polari era stato ampiamente superato e che l’imputato non aveva adottato le cautele minime atte ad evitare il surriscaldamento dell’olio di frittura, per esempio attraverso l’installazione di un termostato. In altri termini, il fatto non era così minimale come la difesa voleva presentarlo.
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