Suini “malnutriti” ceduti a produttori di Prosciutto San Daniele: è reato di frode in commercio aggravato

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Cassazione penale, sentenza n. 35121 del 19 settembre 2024 (udienza del 30 maggio 2024 – riferimenti normativi: articoli 515, 517 bis e 517 quater del Codice penale).

Con la commercializzazione di un prodotto a denominazione d’origine protetta, che sia stato valutato dal Consorzio come oggetto di “non conformità lieve”, è comunque integrato il reato di frode in commercio aggravato, in quanto tale qualificazione comporta la necessità di azioni correttive, che pertanto denunciano come il prodotto sia sostanzialmente privo dei requisiti che deve possedere secondo il disciplinare.

Nella vicenda in commento, il titolare di un’azienda agricola era stato condannato dal tribunale ai sensi degli articoli 515 e 517 quater del Codice penale per avere ceduto a terzi suini, destinati alla produzione di Prosciutto San Daniele, nutriti con sottoprodotti della panificazione in violazione del disciplinare del Consorzio del Prosciutto San Daniele Dop. La prova di responsabilità era stata rinvenuta in parte nelle testimonianze dei dipendenti, in parte sulla deduzione che l’acquisto di quei sottoprodotti, certificata dalle fatture di acquisto, non era compatibile altrimenti che con la loro somministrazione ai suini. La condanna veniva confermata in secondo grado, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell’articolo 517 bis del Codice penale al posto dell’articolo 517 quater del Codice penale.
L’aspetto del ricorso difensivo che qui interessa attiene alla circostanza che il Consorzio aveva considerato “non conformità lieve” quella riscontrata e perciò si assumeva dalla difesa che non potesse essere ravvisata la frode in ragione del giudizio di tenuità della violazione espresso dall’ente preposto al controllo del rispetto del disciplinare.
In proposito, si può cominciare col dire che sicuramente la valutazione di tale organismo ha un peso sul piano tecnico, di cui il giudice deve tenere conto e al quale potrà contraddire soltanto con validi argomenti. Ma non era qui in discussione la preminenza del giudice nella valutazione del fatto. Il punto era, viceversa, che valore avesse quel tipo di non conformità sul piano del reato contestato.
La Corte, in aderenza alla giurisprudenza costante, è partita dalla considerazione che il bene protetto dalla norma incriminatrice di cui all’articolo 515 del Codice penale non è “disponibile”, intendendo con ciò che non si è in presenza di un interesse privato tale per cui, se il soggetto che ne sia titolare accetta la consegna del prodotto pur conoscendone la difformità, il reato non sussiste. Al contrario, il bene in oggetto ha carattere pubblicistico, dovendo assicurare l’onesto svolgimento del commercio (oltre alla tutela del singolo consumatore e, se si tratta di prodotto Dop ecc., del Consorzio).
D’altra parte, ragiona la Cassazione, il rilievo di non conformità lieve del prodotto da parte del Consorzio non ne comporta l’accettazione, ma implica l’obbligo di adottare misure correttive per riportarlo all’interno dei requisiti richiesti dal disciplinare. Ciò significa che proprio la previsione di tali correttivi dimostra che in loro mancanza il prodotto è sostanzialmente diverso da ciò che dovrebbe essere per la finalità a cui è destinato (produzione di prosciutto Dop).

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