La vendita di carciofi arrostiti sulla pubblica via senza protezioni integra il reato di vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione.
L’articolo 5 della legge 283/1962 è tuttora vigente, nonostante l’abrogazione disposta con il decreto legislativo 27/2021, mai entrata in vigore.
Negli ultimi tempi il cosiddetto “street food” ha preso un forte slancio nelle preferenze dei consumatori, ma in realtà il cibo di strada gode di una lunga tradizione autoctona, specie nel nostro Meridione, che non ha bisogno di inglesismi cosmopoliti. Del resto, l’espressione – pur compresa da chiunque – non ha un significato assolutamente univoco. Mentre, infatti, per l’Enciclopedia Treccani si tratta di cibo venduto “in un esercizio aperto sulla strada e (che) si consuma in piedi, davanti all’esercizio stesso o camminando”, la FAO ne sottolinea l’aspetto di commercio ambulante, costituito “da quegli alimenti, incluse le bevande, già pronti per il consumo, che sono venduti (e spesso anche preparati) soprattutto in strada o in altri luoghi pubblici (come mercatini o fiere), anche da commercianti ambulanti, spesso su un banchetto provvisorio, ma anche da furgoni o carretti ambulanti”, sebbene non manchi di ricordare anche i localini dei centri storici di alcune città italiane.
Questo modo di consumare (e anche preparare) il cibo in maniera informale e poco costosa ha senz’altro un’importante valenza comunitaria di aggregazione sociale, specie tra i giovani, e possiede altresì sul piano sociologico un connotato per così dire libertario, di distanza dall’ingessatura “borghese” del “ristorante”.
D’altra parte, le modalità di preparazione e di offerta al pubblico degli alimenti di – e in – strada, specie nel caso della vendita ambulante, presenta indubbie criticità sul piano della sicurezza alimentare, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha specificamente segnalato, appuntando l’attenzione sui rischi di contaminazione e proliferazione di patogeni.
La vicenda giudiziaria in commento rientra alla perfezione in questo quadro.
La (modesta) condanna all’ammenda ha riguardato due ambulanti che vendevano per strada, senza autorizzazione, 250 carciofi arrostiti, cucinati all’aperto, privi di qualsiasi protezione e pertanto esposti agli agenti inquinanti dispersi dal traffico urbano. Inoltre, ne era ignota l’origine, difettando qualsiasi documentazione di accompagnamento.
La Cassazione, dopo avere succintamente rievocato i tratti tipici del reato contestato, ha respinto il ricorso della difesa, ritenendo pienamente integrata la fattispecie penale del cattivo stato di conservazione in ragione delle improprie modalità di vendita rispetto alle regole igienico-sanitarie di sicurezza alimentare, con esse da intendersi non solo quelle normativamente stabilite, ma anche solo quelle di comune esperienza.
Il fattore determinante che appare avere orientato tanto il giudice di merito quanto la Cassazione è la mancanza di protezioni del cibo, che perciò veniva esposto ad agenti inquinanti, essendo venduto sulla pubblica via nel bel mezzo del traffico cittadino.
Soluzione senz’altro da condividere. Peraltro, in passato la Corte ha opinato diversamente. In particolare, negò che la vendita a self-service in un ristorante di piatti gastronomici alla diretta disponibilità degli avventori senza l’adozione di qualsivoglia protezione volta a scongiurare la loro contaminazione attraverso le mani, gli abiti, gli effluvi orali (si pensi oggi alla aerodispersione tramite droplets del SARS-CoV-2), costituisse il reato di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962 in ragione della mancanza di una specifica norma che imponesse la schermatura del cibo. La decisione prendeva le mosse dalla giusta preoccupazione di non allargare le maglie della disciplina sanzionatoria fino al punto di rimetterne la latitudine alla valutazione soggettiva e arbitraria del giudice (Cassazione penale, sentenza n. 1973/1993).
La Cassazione, però, sbagliava nel caso concreto, non restando coerente con la consolidata interpretazione giurisprudenziale della fattispecie, integrata dalla violazione di regole igieniche anche non scritte, ma discendenti dall’esperienza. Dell’errore concettuale si accorse tempo dopo la stessa Corte in un caso del tutto analogo, osservando che la vendita a self-service di alimenti privi di protezione idonea ad evitarne la contaminazione è tale da integrare il cattivo stato di conservazione (Cassazione penale, sentenza n. 5/2002).
Tornando al nostro caso, quantomeno al fine della puntuale descrizione del fatto storico, la Corte, prima di arrivare alle sue conclusioni, menziona anche la mancanza di autorizzazione alla vendita e all’origine non documentata dei prodotti. Non è, perciò, ben chiaro se e quale co-valenza integratrice del reato venga attribuita a tali caratteristiche della vendita.
L’autorizzazione aveva una precisa funzione di garanzia della sicurezza alimentare, come ebbe a chiarire la giurisprudenza: “L’obbligo di munirsi di autorizzazione sanitaria, essendo diretto ad assicurare un livello minimo di idoneità e di igiene degli alimenti a fini di salvaguardia della salute collettiva, ricade su chiunque eserciti un’attività di produzione, lavorazione o confezionamento di sostanze alimentari che non si esaurisca nell’ambito dell’autoconsumo e si diriga, invece, immediatamente o mediatamente ad un mercato esterno” (Cassazione penale, sentenza n. 13377/2005).
Attualmente l'”autorizzazione sanitaria” è stata sostituita da altri strumenti introdotti dalla regolamentazione europea e perlopiù è sufficiente una notifica dell’apertura dell’attività, senza che occorra una preventiva verifica della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari da parte dell’organo pubblico competente, ragion per cui probabilmente nella sentenza in commento la Cassazione si riferisce alla licenza di commercio, piuttosto che all’autorizzazione sanitaria vera e propria. Ciò nondimeno, ancora oggi quei requisiti debbono essere presenti per poter esercitare un’attività avente ad oggetto gli alimenti. Nel caso di specie, la mancanza di autorizzazione, o come la si debba chiamare, è stata evidentemente considerata come un elemento di valutazione negativa sullo svolgimento dell’attività in sicurezza, data l’assoluta informalità della stessa.
Quanto all’origine ignota, o potremmo dire meglio non tracciata, dei prodotti, la giurisprudenza l’ha talvolta fatta esplicitamente segno di fattore concorrente alla presunzione di non conformità alimentare, essendo anche previsto uno specifico illecito (amministrativo) per chi non garantisce la tracciabilità del prodotto (decreto legislativo 190/2006), come richiesto dal regolamento (CE) 178/2002.
Il difensore aveva anche richiesto il proscioglimento perché il fatto non è più previsto come reato. In effetti, l’articolo 18 del decreto legislativo 27/2021 – con una mossa a sorpresa che non aveva nulla a che fare con l’oggetto dell’intervento legislativo, consistente nell’adeguamento dell’ordinamento interno al regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali degli alimenti – aveva stabilito l’abrogazione di tutta una serie di articoli della legge 283/1962, tra cui l’articolo 5. Peraltro, l’entrata in vigore della disposizione era rimandata al 26 marzo 2021. Ciò ha dato modo al Governo, anche dietro le sollecitazioni provenienti dalla società civile, di intervenire il 25 marzo 2021 con il decreto legge 42/2021, poi convertito con la legge 71/2021, eliminando dall’articolo 18 il riferimento, tra l’altro, all’articolo 5, così opportunamente risorto dalle sue (virtuali) ceneri.
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Street food, vendere carciofi arrostiti senza protezioni è cattivo stato di conservazione
Cassazione penale, sentenza n. 34395 del 16 settembre 2021 (udienza del 16 giugno 2021 – riferimenti normativi: articolo 5, lettera b, della legge 283/1962)
La vendita di carciofi arrostiti sulla pubblica via senza protezioni integra il reato di vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione.
L’articolo 5 della legge 283/1962 è tuttora vigente, nonostante l’abrogazione disposta con il decreto legislativo 27/2021, mai entrata in vigore.
Negli ultimi tempi il cosiddetto “street food” ha preso un forte slancio nelle preferenze dei consumatori, ma in realtà il cibo di strada gode di una lunga tradizione autoctona, specie nel nostro Meridione, che non ha bisogno di inglesismi cosmopoliti. Del resto, l’espressione – pur compresa da chiunque – non ha un significato assolutamente univoco. Mentre, infatti, per l’Enciclopedia Treccani si tratta di cibo venduto “in un esercizio aperto sulla strada e (che) si consuma in piedi, davanti all’esercizio stesso o camminando”, la FAO ne sottolinea l’aspetto di commercio ambulante, costituito “da quegli alimenti, incluse le bevande, già pronti per il consumo, che sono venduti (e spesso anche preparati) soprattutto in strada o in altri luoghi pubblici (come mercatini o fiere), anche da commercianti ambulanti, spesso su un banchetto provvisorio, ma anche da furgoni o carretti ambulanti”, sebbene non manchi di ricordare anche i localini dei centri storici di alcune città italiane.
Questo modo di consumare (e anche preparare) il cibo in maniera informale e poco costosa ha senz’altro un’importante valenza comunitaria di aggregazione sociale, specie tra i giovani, e possiede altresì sul piano sociologico un connotato per così dire libertario, di distanza dall’ingessatura “borghese” del “ristorante”.
D’altra parte, le modalità di preparazione e di offerta al pubblico degli alimenti di – e in – strada, specie nel caso della vendita ambulante, presenta indubbie criticità sul piano della sicurezza alimentare, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha specificamente segnalato, appuntando l’attenzione sui rischi di contaminazione e proliferazione di patogeni.
La vicenda giudiziaria in commento rientra alla perfezione in questo quadro.
La (modesta) condanna all’ammenda ha riguardato due ambulanti che vendevano per strada, senza autorizzazione, 250 carciofi arrostiti, cucinati all’aperto, privi di qualsiasi protezione e pertanto esposti agli agenti inquinanti dispersi dal traffico urbano. Inoltre, ne era ignota l’origine, difettando qualsiasi documentazione di accompagnamento.
La Cassazione, dopo avere succintamente rievocato i tratti tipici del reato contestato, ha respinto il ricorso della difesa, ritenendo pienamente integrata la fattispecie penale del cattivo stato di conservazione in ragione delle improprie modalità di vendita rispetto alle regole igienico-sanitarie di sicurezza alimentare, con esse da intendersi non solo quelle normativamente stabilite, ma anche solo quelle di comune esperienza.
Il fattore determinante che appare avere orientato tanto il giudice di merito quanto la Cassazione è la mancanza di protezioni del cibo, che perciò veniva esposto ad agenti inquinanti, essendo venduto sulla pubblica via nel bel mezzo del traffico cittadino.
Soluzione senz’altro da condividere. Peraltro, in passato la Corte ha opinato diversamente. In particolare, negò che la vendita a self-service in un ristorante di piatti gastronomici alla diretta disponibilità degli avventori senza l’adozione di qualsivoglia protezione volta a scongiurare la loro contaminazione attraverso le mani, gli abiti, gli effluvi orali (si pensi oggi alla aerodispersione tramite droplets del SARS-CoV-2), costituisse il reato di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962 in ragione della mancanza di una specifica norma che imponesse la schermatura del cibo. La decisione prendeva le mosse dalla giusta preoccupazione di non allargare le maglie della disciplina sanzionatoria fino al punto di rimetterne la latitudine alla valutazione soggettiva e arbitraria del giudice (Cassazione penale, sentenza n. 1973/1993).
La Cassazione, però, sbagliava nel caso concreto, non restando coerente con la consolidata interpretazione giurisprudenziale della fattispecie, integrata dalla violazione di regole igieniche anche non scritte, ma discendenti dall’esperienza. Dell’errore concettuale si accorse tempo dopo la stessa Corte in un caso del tutto analogo, osservando che la vendita a self-service di alimenti privi di protezione idonea ad evitarne la contaminazione è tale da integrare il cattivo stato di conservazione (Cassazione penale, sentenza n. 5/2002).
Tornando al nostro caso, quantomeno al fine della puntuale descrizione del fatto storico, la Corte, prima di arrivare alle sue conclusioni, menziona anche la mancanza di autorizzazione alla vendita e all’origine non documentata dei prodotti. Non è, perciò, ben chiaro se e quale co-valenza integratrice del reato venga attribuita a tali caratteristiche della vendita.
L’autorizzazione aveva una precisa funzione di garanzia della sicurezza alimentare, come ebbe a chiarire la giurisprudenza: “L’obbligo di munirsi di autorizzazione sanitaria, essendo diretto ad assicurare un livello minimo di idoneità e di igiene degli alimenti a fini di salvaguardia della salute collettiva, ricade su chiunque eserciti un’attività di produzione, lavorazione o confezionamento di sostanze alimentari che non si esaurisca nell’ambito dell’autoconsumo e si diriga, invece, immediatamente o mediatamente ad un mercato esterno” (Cassazione penale, sentenza n. 13377/2005).
Attualmente l'”autorizzazione sanitaria” è stata sostituita da altri strumenti introdotti dalla regolamentazione europea e perlopiù è sufficiente una notifica dell’apertura dell’attività, senza che occorra una preventiva verifica della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari da parte dell’organo pubblico competente, ragion per cui probabilmente nella sentenza in commento la Cassazione si riferisce alla licenza di commercio, piuttosto che all’autorizzazione sanitaria vera e propria. Ciò nondimeno, ancora oggi quei requisiti debbono essere presenti per poter esercitare un’attività avente ad oggetto gli alimenti. Nel caso di specie, la mancanza di autorizzazione, o come la si debba chiamare, è stata evidentemente considerata come un elemento di valutazione negativa sullo svolgimento dell’attività in sicurezza, data l’assoluta informalità della stessa.
Quanto all’origine ignota, o potremmo dire meglio non tracciata, dei prodotti, la giurisprudenza l’ha talvolta fatta esplicitamente segno di fattore concorrente alla presunzione di non conformità alimentare, essendo anche previsto uno specifico illecito (amministrativo) per chi non garantisce la tracciabilità del prodotto (decreto legislativo 190/2006), come richiesto dal regolamento (CE) 178/2002.
Il difensore aveva anche richiesto il proscioglimento perché il fatto non è più previsto come reato. In effetti, l’articolo 18 del decreto legislativo 27/2021 – con una mossa a sorpresa che non aveva nulla a che fare con l’oggetto dell’intervento legislativo, consistente nell’adeguamento dell’ordinamento interno al regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali degli alimenti – aveva stabilito l’abrogazione di tutta una serie di articoli della legge 283/1962, tra cui l’articolo 5. Peraltro, l’entrata in vigore della disposizione era rimandata al 26 marzo 2021. Ciò ha dato modo al Governo, anche dietro le sollecitazioni provenienti dalla società civile, di intervenire il 25 marzo 2021 con il decreto legge 42/2021, poi convertito con la legge 71/2021, eliminando dall’articolo 18 il riferimento, tra l’altro, all’articolo 5, così opportunamente risorto dalle sue (virtuali) ceneri.
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