Sostanze alimentari scadute, frodi in commercio

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Cassazione penale, sentenza n. 1 del 4 gennaio 1996 (udienza del 27 settembre 1995)

Integra l’illecito amministrativo di cui agli art. 10,
comma 7 e 18 d.l. 27 gennaio 1992 n. 109, e non la contravvenzione prevista
dall’art. 5, lett. b) l. 30 aprile 1962 n. 283, il fatto di chi detenga per la
vendita o per la distribuzione al consumo prodotti alimentari il cui termine di
consumazione, apposto dal produttore sulla confezione risulti scaduto.


CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Guido GUASCO
Presidente
” Giorgio BUOGO Consigliere
” Fortunato PISANTI Rel. “

Santo BELFIORE “
” Mariano BATTISTI “
” Giuseppe COSENTINO “
” Giorgio
LATTANZI “
” Giovanni SILVESTRI “
” Antonio MORGIGNI “
ha pronunciato
la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
nato a Catania l’8.4.1933
avverso
la sentenza 21.9.94 della Corte d’Appello di Catania.
Visti gli atti, la
sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione
fatta dal Consigliere dott. Fortunato Pisanti
Udito, per la parte civile,
l’avv. –
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Aponte che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perché il
fatto non costituisce reato, e ordina trasmissione atti
all’autorità
amministrativa competente per l’infrazione amministrativa.
Udito il difensore
Avv. che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
per i motivi di cui in ricorso.

1 – In riforma della sentenza
assolutoria (perché il fatto non costituisce reato) emessa il 22 gennaio 1993
dal pretore di Acireale, la Corte d’Appello di Catania con sentenza del 21
settembre 1994, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, condannava
Timpanaro Carmelo a pena di giustizia, ritenendolo colpevole della
contravvenzione prevista dall’art. 5, lett. “b”, della legge 30 aprile 1962, n.
283 per aver detenuto per la preparazione dei cibi, nel frigorifero della cucina
dell’Hotel Orizzonte di Acireale di cui era gestore e rappresentante legale,
sostanze alimentari (confezione di maionese, preparato per brasato, spezie
varie, ecc.) in cattivo stato di conservazione in quanto scadute di
validità.
Per l’annullamento della sentenza di secondo grado, il Timpanaro ha
proposto ricorso per cassazione denunciando:
1) inosservanza degli artt. 581
e 591 c.p.p. per aver la sentenza impugnata ritenuto ammissibile l’appello del
pubblico ministero benché con esso, in violazione dell’onere della specificità
dei motivi, non fosse stato censurato il punto centrale della pronuncia di primo
grado concernente la ritenuta irrilevanza penale del fatto contestato, ma fosse
stata semplicemente prospettata l’attribuibilità del fatto stesso ad esso
ricorrente allo scopo di prevenire la obiezione dell’inerenza della condotta
alle incombenze specifiche degli addetti alla cucina;
2) inosservanza ed
erronea applicazione dell’art. 5, lett. “b”, della legge n. 283 del 1962 essendo
stata affermata l’illiceità penale del fatto sulla base dell’assioma secondo cui
impiegare e detenere per il consumo sostanze alimentari scadute per il decorso
della data apposta sulle confezioni equivarrebbe ad impiegare e detenere
alimenti “in cattivo stato di conservazione”: equazione questa – ad avviso del
ricorrente – non solo priva di qualsiasi supporto reale, ben potendo i prodotti
alimentari scaduti risultare ad analisi chimica e merceologica ancora
igienicamente sani, ma per di più avversata, oltre che da circolari
ministeriali, anche dalla dottrina e da una parte della giurisprudenza di
legittimità;
3) mancanza ed illogicità di motivazione quanto alla
configurabilità dell’estremo della riferibilità del fatto ad esso esponente e
quanto alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato, non essendosi
tenuto nella dovuta considerazione che al controllo degli alimenti era preposto
lo chef cuciniere nell’ambito dell’organizzazione interna dell’impresa
alberghiera e neppure considerato che, a tutto concedere, si sarebbe trattato di
illecito da scriminare per ignoranza scusabile della legge penale (art. 5 cod.
pen.) stante l’indeterminatezza e l’opinabilità della dicitura “cattivo stato di
conservazione” in seno allo stesso testo normativo e la perdurante incertezza
della giurisprudenza di merito e di legittimità nella relativa
interpretazione.
Con ordinanza del 24 gennaio 1995 la terza Sezione penale di
questa Corte, designata per la trattazione del ricorso, lo ha rimesso alle
Sezioni Unite a mente dell’art. 618 c.p.p., segnalando l’esistenza di un
contrasto giurisprudenziale sulla questione formante oggetto del secondo motivo
di impugnazione: questione implicante la soluzione del quesito così formulato:
se detenere per la vendita o distribuire per il consumo o impiegare nella
preparazione di alimenti sostanze alimentari scadute di validità equivalga di
per sé a detenere, distribuire o impiegare sostanze in cattivo stato di
conservazione.

Motivi della decisione

2
– Prima di affrontare quest’ultimo tema di indagine, va disatteso il preliminare
motivo di ricorso con il quale è stata riproposta la questione
dell’ammissibilità dell’appello del pubblico ministero, questione risolta in
senso affermativo dal giudice “a quo” previa confutazione in punto di fatto
della dedotta censura di genericità del gravame.
Ed in realtà, come osservato
dalla Corte di merito, l’impugnazione del pubblico ministero non poteva di certo
essere definita priva del requisito di specificità (art. 581 c.p.p., lett. “c”).

Con essa, invero, l’appellante, sia pure in termini molto succinti, aveva
qcsso in discussione i punti fondamentali della pronuncia assolutoria del
pretore: da un lato deducendo che l’imputato dovesse essere ritenuto
responsabile della contravvenzione ascrittagli quanto meno a titolo di colpa,
riscontrabile nell’omesso esercizio della dovuta vigilanza sui dipendenti
preposti alla cucina e al controllo della scadenza degli alimenti; e dall’altro
denunciando sostanzialmente l’incertezza e la contraddittorietà della decisione
persino sull’elemento materiale del reato per avere il pretore, conclusivamente,
inibito al Timpanaro l’impiego degli alimenti scaduti pur avendone escluso il
cattivo stato di conservazione a tenore della pronuncia assolutoria.
Vero è
poi che nessuna opinione nell’atto di appello aveva espresso il pubblico
ministero sulla questione di principio concernente l’applicabilità o
l’inapplicabilità del concetto di cattiva conservazione agli alimenti scaduti di
validità: su cui principalmente si era soffermato il pretore; ma da ciò non
poteva il giudice di appello inferirne l’inammissibilità del gravame quale
conseguenza di una pretesa preclusione dell’esame di detta tematica.
Ed
invero la preclusione derivante dall’effetto devolutivo dell’appello (art. 597
c.p.p.) riguarda esclusivamente i “punti” della sentenza che non essendo stati
oggetto dei motivi abbiano acquistato autorità di giudicato; non riguarda
invece, nell’ambito dei motivi proposti, le argomentazioni e le questioni di
diritto non svolte o erroneamente prospettate a sostegno del “petitum” che forma
oggetto del gravame, atteso che il giudice di appello ben può – senza esorbitare
dalla sfera devolutiva dell’impugnazione – accogliere il gravame in base ad
argomentazioni proprie o diverse da quelle svolte dall’appellante.
3 – Viene
all’esame a questo punto la questione che è alla base della rimessione del
ricorso alla cognizione di queste Sezioni Unite, questione per la cui soluzione
importa stabilire se sia configurabile la contravvenzione prevista dalla lettera
“b” del citato art. 5 della legge n. 283 del 1962 in quei casi che si
sostanziano nella detenzione per il consumo o nella messa in commercio di
prodotti preconfezionati già scaduti: di prodotti, cioè, riguardo ai quali siano
decorsi il termine di conservazione ovvero di consumazione che, a seconda del
tipo di alimento, devono essere indicati dal produttore sulle relative
confezioni in ossequio alla normativa statuale emanata in attuazione di
direttive comunitarie.
Per la soluzione di questa problematica vengono
principalmente in discussione: la legge 30 aprile 1962, n. 283 sulla disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari: la quale
all’art. 5, tra le diverse ipotesi penalmente sanzionate (cfr. lettere da “a” ad
“h”, eccettuata la lettera “e” soppressa) annovera appunto quella contrassegnata
con la lettera “b” che vieta sotto qualsiasi forma l’impiego ed il commercio di
sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, e la normativa di cui al
D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, emanata in attuazione di direttive C.E.E. in
materia di etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari la
quale, dopo aver annoverato tra le indicazioni da riportare sulle confezioni dei
prodotti alimentari “il termine minimo di conservazione” e, nel caso di prodotti
molto deperibili, “la data di scadenza” (art. 3, lett. “d”), si fa carico di
precisare, da un lato, che il termine minimo di conservazione, ostensibile con
la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro …”, è la data fino alla quale
il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate
condizioni di conservazione e, dall’altro, che la data di scadenza, ostensibile
con la dicitura “da consumarsi entro il …” è la data entro la quale il
prodotto alimentare va consumato.
Devesi ulteriormente chiarire, per
l’esattezza del quadro normativo, che la concreta fattispecie, per il tempo in
cui fu accertata (27 novembre 1991) e per il trattamento sanzionatorio di
carattere amministrativo ad essa riferibile ed eventualmente applicabile nel
rispetto del principio di legalità che regola la materia degli illeciti
amministrativi (cfr. in proposito l’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre
1981, n. 689), ricadrebbe temporalmente non già sotto la disciplina dei citati
artt. 3 e 10 del D.Lgs. n. 109 del 1992 entrato in vigore il 4 marzo 1992 (con
l’eccezione delle disposizioni assoggettate a particolare regime transitorio),
bensì sotto quella dei corrispondenti art. 3, lett. “d” e art. 10, commi 1 e 2,
del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322, che all’epoca non era stato ancora sostituito
o abrogato dal soprannominato D.Lgs. n. 109 del 1992 (cfr. art. 29, comma 2).

Ciò nondimeno reputa il Collegio che, per semplificare la trattazione del
tema senza pregiudizio dei contenuti e senza appesantirlo con questioni di
diritto transitorio per ogni singola norma che viene in discussione (si noti che
il citato art. 29, comma 2, non ha operato una “abrogazione secca” del
precedente D.P.R.), è il caso di riferirsi “tout court” alle suindicate e più
appropriate definizioni introdotte con effetto chiarificatorio dal ricordato
art. 10 del D.Lgs. n. 109 del 1992.
E ciò in primo luogo perché ai fini
della disamina che ne occupa non vengono in applicazione le innovazioni
sostanziali del nuovo D.Lgs.; in secondo luogo perché delle rispettive
disposizioni degli artt. 3 e 10 delle due normative sull’etichettatura (sul
punto non dissimili: salvo che per il trattamento sanzonatorio dei rispettivi
artt. 16 e 18), importa conoscere, per quanto qui interessa, semplicemente la
portata precettiva per stabilire se esse si prestino ad integrare la citata
contravvenzione dell’art. 5, lett. “b”, della legge n. 283 del 1962; e in terzo
luogo perché il precetto dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 109 del 1992,
definendo per la prima volta termine di scadenza quello ostensibile con la
dicitura “da consumarsi entro il …” (dicitura prevista pure nel precedente
testo), non fa che riprodurre in termini migliorativi e chiarificatori il
contenuto sotteso dell’analogo precetto dell’art. 10 del D.P.R. n. 322 del 1982:
legittimando, per tale parte, quella linea interpretativa (cfr. tra le altre
Cass., Sez. VI, 29 ottobre 1985, Moro, CED 170896; Cass., Sez. VI, 10 febbraio
1990, Loche, CED 183291) che già precedentemente attribuiva valore di termine
“massimo” di consumazione – ossia sostanzialmente “di scadenza” – al termine
inerente alla predetta dicitura che nella pregressa normativa veniva definito
indiscriminatamente termine “minimo” di conservazione (art. 10, comma 2, e art.
15, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1982).
4 – Tanto precisato anche sul piano
del diritto transitorio ed entrando nel vivo della questione, devesi ricordare
che la giurisprudenza meno recente, formatasi quando l’obbligo dell’indicazione
del termine di scadenza non era generalizzato ma previsto solo per alcuni
prodotti (es. legge 4 luglio 1967, n. 580, sugli sfarinati), escludeva che il
decorso di tale termine potesse attenere alla qualificazione dello stato del
prodotto e riteneva pertanto che non commettesse alcun reato (né delitto ex
artt. 515 o 516 c.p., né contravvenzioni a sensi di disposizioni a carattere
speciale rispetto all’art. 5 della legge n. 283 del 1962) il rivenditore che
ponesse in vendita pasta speciale oltre il termine di conservabilità: a meno che
il prodotto, anche in considerazione della sopravvenuta scadenza, non risultasse
di per sé alterato, inquinato o alterato da parassiti (cfr. Cass., Sez. VI, 22
giugno 1973, n. 4955, Mancini; Cass., Sez. VI, 20 novembre 1973, Pedini; Cass.,
Sez. VI, 15 aprile 1975, n. 4138, Falchetto, “idem” per il latte a lunga
scadenza Cass., Sez. VI, 12 aprile 1986, Domizi, CED 172442).
La
giurisprudenza successiva, invece, ponendo l’accento principalmente sulla natura
di reato di pericolo della contravvenzione di cui all’art. 5, lett. “b”, è
orientata in larga maggioranza nel senso della sussistenza di tale reato in caso
di prodotti alimentari posti in commercio con data scaduta di validità (dicitura
“da consumarsi entro il …” comune ai citati decreti), ritenendo che il
superamento di codesta data, prescritta sulle confezioni a garanzia dell’igiene
e commestibilità degli alimenti, fa sorgere la presunzione dello stato di
cattiva conservazione del prodotto scaduto (cfr. Cass., Sez. VI, 29 ottobre
1985, Moro, CED 170896; Cass., Sez. VI, 10 febbraio 1990, Loche, CED 183291;
Cass., Sez. VI, 16 febbraio 1990, Meloni, CED 183358; Cass., Sez. VI, 6
settembre 1990, Russo, CED 185250; Cass., Sez. VI, 10 febbraio 1992, PM c.
Simeoni, CED 189413; Cass., Sez. III, 31 agosto 1994, Sacchi, CED 198799; Cass.,
Sez. VI, 28 giugno 1994, Intravaia, CED 199428).
Su questa stessa linea,
alcune decisioni – di data anche posteriore alla suindicata messa a punto
dell’art. 10 del D.Lgs. n. 109 del 1992 – portano ad estreme conseguenze la tesi
testé indicata nel senso che la estendono anche ad ipotesi di superamento del
termine minimo di conservazione: opinando che la locuzione “da consumarsi
preferibilmente entro …”, con la quale questo termine va indicato sulle
confezioni, altro non sarebbe che formula equipollente con la quale il
produttore, al pari dell’altra, adempie all’obbligo legale di rendere edotto il
consumatore che, oltre una certa data, il prodotto non è più “affidabile” e,
quindi, è in cattivo stato di conservazione (cfr. Cass., Sez VI, 2 aprile 1990,
Pansano, CED 183889; Cass., Sez. VI, 25 gennaio 1993, PM c. Fabbro, CED 193471;
Cass., Sez. VI, 24 novembre 1993, Picone, CED 196753).
Non mancano inoltre
pronunce che, optando per una via di mezzo, ritengono che, mentre è
configurabile il reato in caso di prodotti altamente deperibili per i quali è
fissata in modo perentorio la data di scadenza, viceversa per i prodotti che
perdono lentamente nel tempo le loro proprietà organolettiche e che vanno
contrassegnati con la formula “da consumarsi preferibilmente entro il …”, il
superamento del termine, per qualche giorno soltanto, non integrerebbe l’ipotesi
del cattivo stato di conservazione a meno che tale stato non dovesse risultare
“aliunde” in base all’esame o all’analisi del prodotto (cfr. Cass., Sez. VI, 12
novembre 1992, PG c. Macchia, CED 192878; Cass., Sez. VI, 30 maggio 1994,
Franchini, CED 198987).
Non si può infine esaurire questa breve analisi
retrospettiva senza annotare che particolare attenzione ha pure dedicato
all’argomento la dottrina giuridica che si occupa della materia
dell’alimentazione.
La stessa, prevalentemente, è dell’avviso che il termine
minimo di conservazione inteso nell’accezione espressa dalla dicitura “da
consumarsi preferibilmente entro il …”, è termine di garanzia e non già di
commestibilità o di commerciabilità; inoltre per quel che attiene all’impiego e
alla messa in commercio di prodotti con data di validità scaduta è fortemente
critica (in linea di massima) verso l’orientamento giurisprudenziale dominante
che in tal condotte ravvisa la contravvenzione in questione.

5 – Ritengono queste sezioni unite che la giurisprudenza più
recente non possa essere condivisa.
L’equiparazione tra prodotto con data
scaduta e prodotto in cattivo stato di conservazione, che trova l’adesione
dell’indirizzo giurisprudenziale maggioritario e delle sue diramazioni, si basa
in linea generale su un sillogismo che si può riassumere in questi termini:
poiché il reato di cui all’art. 5, lett. “b”, è reato di pericolo, ordinato al
fine di garantire la genuinità e la commestibilità dei prodotti alimentari
contro il rischio di condotte costituite dalla detenzione o messa in commercio
di alimenti in cattivo stato di conservazione e poiché il termine di scadenza, o
termine massimo di conservazione di cui all’art. 10 del D.Lgs. citato, indica la
data oltre la quale il prodotto preconfezionato non è più consumabile (comma 2)
e non più commerciabile (comma 7) per il verosimile venir meno della sua
rispondenza ai requisiti intrinseci riportati dal produttore sulla confezione,
se ne deve dedurre che il superamento della data di scadenza determina una
presunzione dello stato di cattiva conservazione del prodotto scaduto e, quindi,
realizza la contravvenzione prevista dalla lettera “b” dell’art. 5.
In altri
termini, per cattivo stato di conservazione, si dovrebbe intendere, secondo tale
concezione, una deteriore condizione intrinseca delle sostanze alimentari: una
condizione cioè di scadimento e di degenerazione dei requisiti di commestibilità
che, quanto meno nell’ipotesi del secondo comma dell’art. 10 del D.Lgs. (se non
anche in quello del primo comma) sarebbe presunta “iuris et de iure” per il solo
fatto del superamento del termine di scadenza.
Orbene, ferma restando la
rilevanza costituzionale della tutela della salute pubblica (art. 32 Cost.), per
la cui salvaguardia ampiamente si giustifica il ricorso al magistero penale per
fronteggiare anche situazioni di pericolo presunto, va subito notato che
l’orientamento maggioritario suindicato presta il fianco ad almeno tre rilievi
di fondo.
Il primo è che beni fondamentali, meritevoli, nelle ipotesi
considerate, di non minore tutela costituzionale sono – accanto alla salute –
anche la presunzione di innocenza ed il diritto alla difesa (artt. 27, comma 2,
e 24 Cost.), i quali ne uscirebbero fortemente vulnerati se, con evidente salto
logico, si legittimasse rispetto a prodotti con data scaduta la presunzione del
loro cattivo stato di conservazione senza dare possibilità all’incolpato di
sovvertire tale presunzione implicante l’esistenza di un reato.
Il secondo è
che l’indirizzo maggioritario, che detta presunzione finisce per avallare, si
fonda su un ragionamento che riposa su un evidente equivoco giuridico: quello di
definire in prospettiva come reato di pericolo e di mera condotta l’ipotesi
contravvenzionale dell’art. 5, lett. “b”, per poi considerarla erroneamente come
reato di evento materiale in punto di arrivo: e cioè nel momento di rapportare
ad essa la presunzione di degenerazione dell’alimento per decorso del termine di
scadenza (cfr. l’evento del presunto cattivo stato del prodotto).
Il terzo è
che codesta presunzione di degradazione del prodotto, fatta dipendere
dall’azione del tempo, non si sa a quale delle ipotesi tipizzate nell’art. 5
doverla rapportare: se cioè a quella della perdita o privazione in tutto o in
parte degli elementi nutritivi come previsto alla lettera “a”, (si ricorda che
il termine “private” significa anche “prive” per giurisprudenza costante: in
questo senso Cass., Sez. VI, 6 maggio 1985, Ballesini; Cass., Sez. VI, 13
novembre 1984, Moscara; Cass., Sez. VI, 8 novembre 1985, Ollino, in Giust. Pen.
1986, II, 141), se a quella del degrado dello stato di conservazione di cui alla
più volte citata lett. “b”, se a quella del superamento dei limiti di tolleranza
delle cariche microbiche come previsto alla lettera “c” e se a quella
dell’esplosione della flora batterica ovvero a quella dello stato di alterazione
e dello stato di nocività come previsto alla lettera “d”.

6 – Occorre adunque – per il superamento di queste aporie e per
una corretta soluzione del quesito – ritornare sulla nozione di cattivo stato di
conservazione: da un lato per individuare esattamente l’oggetto materiale di
tale reato anche rispetto alle concorrenti ipotesi contemplate nel medesimo art.
5 e, dall’altro, per stabilire quale incidenza normativa possa spiegare su detta
nozione il disposto del citato art. 10.
Quanto al primo punto va ribadito
l’indirizzo costante di questa Corte Suprema che configura la contravvenzione in
esame come un reato di pericolo.
Trattasi per la precisione di reato di
pericolo tanto sotto il profilo delle condotte: nel senso che esso si perfeziona
anche con la semplice detenzione a fine di vendita e non occorre né cessione, né
somministrazione, né produzione di un danno alla salute pubblica (profilo questo
come anche alle altre ipotesi dell’art. 5), quanto sotto il profilo dell’oggetto
della tutela penale nel senso che, a differenza delle ipotesi contemplate alle
lettere “a-c-d”, non si richiede per la sua configurabilità che le sostanze
alimentari siano variamente alterate o depauperate, ma è sufficiente che siano
destinate o avviate al consumo in condizioni che ne mettano in pericolo l’igiene
e la commestibilità.
È quest’ultima una peculiarità esclusiva dell’ipotesi
sub “b”, che è riconosciuta, con richiami e citazioni, anche dalla totalità dei
precedenti giurisprudenziali dianzi menzionati (vedi ad esempio i richiami a
Cass., Sez. VI, 15 gennaio 1968, n. 1775, e Cass., Sez. VI, 2 ottobre 1971, n.
2278, effettuati dalla sentenza “Moro” sopra citata che ha aperto la strada al
filone maggioritario) e, sulla quale è doveroso soffermarsi brevemente perché
l’argomento è oggetto di una disputa non sopita, volta a stabilire se “cattivo”,
per il disposto della lettera “b”, debba intendersi il prodotto in sé ovvero lo
stato in cui esso è conservato.
Sul punto sono dell’avviso queste Sezioni
Unite che, ad una interpretazione sistematica dell’art. 5, coordinata con il
principio di specialità che regola il concorso delle fattispecie penali (art. 15
c.p.), la previsione del cattivo stato di conservazione delle sostanze
alimentari si rivelerebbe pleonastica e di nessuna utilità pratica se essa fosse
riferita alle caratteristiche intrinseche degli alimenti, giacché, come
osservato anche da una parte della dottrina, ogni possibile forma di scadimento
e di degenerazione chimico microbiologica delle sostanze alimentari trova, di
per sé, appropriata e più puntuale collocazione nell’una o nell’altra delle
previsioni specificamente tipizzate alle lettere “a-c-d” (lett. “a” nei limiti
della citata equiparazione di “private” a “prive”).
Ciò vale, in particolare,
anche per la previsione dello stato di alterazione (lett “d”) del quale,
talvolta, il cattivo stato di conservazione è stato considerato una
sottospecie.
Ed infatti, ove si consideri che lo stato di alterazione (vedi
Cass., Sez. VI, 3 febbraio 1970, Proto, in Giust. Pen. 1970, II, 888; idem
Cass., Sez. VI, 17 luglio 1970, Vouk, in Giust. Pen. 1971, II, 129; “idem” Cass.
VI, 18 marzo 1994, De Bellis, CED 199038 in caso di pasta filata parzialmente
aggredita da muffa) occupa un’area che è delimitata, in basso, dallo stato di
semplice depauperamento delle proprietà nutritive (v. Cass., Sez. VI, 29 marzo
1977, Amodio; Cass., Sez. VI, 3 dicembre 1975, Pozzolini) e, in alto, dalle
situazioni di nocività e di infestazione microbica degli alimenti (cfr. sul
concetto di nocività Cass., Sez. VI, 15 gennaio 1968, Guela, rv 106476; Cass.,
Sez. VI, 26 agosto 1994, P.M. c. Zanella, rv 200132; idem Cass., Sez. VI, 2
ottobre 1971, Lillini, rv 119173 in caso di incipiente decomposizione; Cass.,
Sez. VI, 29 marzo 1977, Broccardo, in Cass. Pen. 1978, 1520 in caso di presenza
di stafilococchi), e, quindi, abbraccia tutti quei processi peggiorativi per
effetto dei quali una sostanza alimentare, senza raggiungere il livello di
nocività, diviene altra da se stesa (“altera”), vale a dire alimento non più
sano e non più igienicamente integro a causa di un fenomeno di degenerazione
spontanea la cui origine può essere dovuta all’azione contaminante di agenti
fisici o chimici (luce, calore, batteri, funghi, muffe, ecc.), si deve convenire
che, neppure ipotizzando uno stadio intermedio o minore di degrado rispetto a
quello di alterazione – come da taluno suggerito: senza però saper uscire da
proclamazioni astratte incerte ed aleatorie – si potrebbe disegnare uno spazio
autonomo e ben definito alla previsione della lettera “b” se riferita alla
degenerazione intrinseca dei prodotti alimentari.
Il cattivo stato di
conservazione si propone – adunque – per quelle situazioni in cui le sostanze
alimentari, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si
presentano mal conservate: ossia preparate o confezionate o messe in vendita
senza l’osservanza di quelle prescrizioni – di leggi, di regolamenti, di atti
amministrativi generali – che sono dettate a garanzia della loro buona
conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirano a prevenire quei
pericoli di precoce degradazione o contaminazione o alterazione il cui
verificarsi determinerebbe la progressione dell’ipotesi sub “b” in una di quelle
previste sotto le lettere “a-c-d”.
Merita pertanto consenso l’indirizzo
giurisprudenziale più recente che riferisce la previsione normativa di cui alla
citata lettera “b” ai casi di inosservanza delle disposizioni concernenti le
modalità di conservazione dei prodotti alimentari (modalità concernenti i
sistemi di confezionamento, i luoghi di conservazione, la difesa da alimenti
inquinanti o insudicianti, le condizioni ambientali e microclimatiche di
esposizione, di stivaggio, di trasporto, ecc.) e che riconosce a detta norma –
già applicata in passato, nella dimensione surriferita, a prodotti
preconfezionati indipendentemente dal loro stato intrinseco (cfr. la
giurisprudenza consolidata in materia di scatolame bombato, arrugginito; in
materia di involucri intaccati, unti, bucati, bagnati; di bottiglie di olio
esposte in vetrina prolungatamente ai raggi del sole con pericolo di precoce
irrancidimento; di latte pastorizzato esposto a pericolo di inacidimento per
inosservanza delle prescritte temperature, ecc.) – il ruolo di completare, in
armonia con le differenti ipotesi dell’art. 5, il quadro di protezione e tutela
delle sostanze alimentari dal momento della produzione a quello della
distribuzione sul mercato e, quindi, anche a quello, rilevante, della loro
conservazione (cfr. sul primo punto: Cass., Sez. VI, 29 ottobre 1995, Pozzolini,
rv 170878; Cass., Sez. VI, 11 luglio 1985, De Martino, rv 171625; Cass., Sez.
VI, 24 agosto 1985, Pisapia, rv 170258; Cass., Sez. VI, 29 marzo 1990, Venditti;
Cass., Sez. VI, 21 gennaio 1993, Castiglione, rv 192929; Cass., Sez. VI, 29
gennaio 1993, P.M. c. Tinca, rv 193468; Cass., Sez. III, 23 giugno 1994,
Cardaci, rv 198209; sul secondo punto cfr. Cass., Sez. VI, 18 aprile 1968,
Tanzi, rv 107596; Cass., Sez. III, 15 marzo 1976, Canella rv 089019; Cass., Sez.
VI, 21 ottobre 1982, Salvini, rv 155739).

7 – Delineato in questi termini l’oggetto materiale della
contravvenzione dell’art. 5, lett. “b” e venendo all’esame del secondo motivo
della premessa suindicata (v. capo precedente) attinente al problema
dell’equiparabilità dei prodotti scaduti ai prodotti in cattivo stato di
conservazione e della conseguente configurabilità, per i primi, della
contravvenzione suindicata, rilevano queste Sezioni Unite che la problematica
appare allo stato addirittura improponibile una volta ritenuto, come dianzi
illustrato, che l’area di applicabilità della previsione normativa dell’art. 5,
lett. “b”, attiene ai casi di inosservanza delle disposizioni relative alle
modalità di conservazione dei prodotti alimentari.
Si tratta invero di
concetti del tutto incomparabili che operano su piani diversi e lo dimostrano
sia il fatto che la data di scadenza non ha nulla a che vedere con le modalità
di conservazione: potendo la violazione dell’una sussistere indipendentemente
dalla violazione dell’altra (e viceversa) sia il rilievo che, ove le violazioni
fossero entrambe sussistenti, esse costituirebbero fatti autonomi e non
riducibili ad unità, integrando l’una l’illecito amministrativo di cui agli art.
10, commi 7 e 18, del D.Lgs. n. 109 del 1992 e l’altra la contravvenzione di cui
alla lettera “b” del più volte citato art. 5.
Ma l’equiparabilità di cui si
tratta non sarebbe configurabile neppure se la nozione di cattivo stato di
conservazione fosse assunta nel senso di degrado intrinseco del prodotto come
sembra abbiano finito per ritenere gli indirizzi giurisprudenziali più sopra
criticati (punti n. 4 e n. 5); e non sarebbe configurabile – per meglio dire –
neppure se, volendo procedere ad una riqualificazione giuridica del fatto
contestato in base ai concetti di diritto più sopra esposti, la problematica
fosse trasferita sulle ipotesi della lettera “a” oppure “d” dell’art. 5,
assumendo come termine di equiparazione, in sostituzione dello stato di cattiva
conservazione, lo stato di scadimento delle proprietà nutritive (lett. “a”)
ovvero lo stato di alterazione degli alimenti (lett. “d”).
Anche in questi
casi, invero, si ricadrebbe nel vizio logico che dianzi è stato evidenziato in
quanto il configurare il prodotto scaduto di validità come prodotto
intrinsecamente degradato o depauperato ovvero alterato non sarebbe possibile se
non in forza di una presunzione “iuris et de iure” quanto mai arbitraria per il
diritto positivo vigente.
Una siffatta presunzione non si giustifica infatti
né in riferimento al superamento del termine minimo di conservazione (dicitura
“da consumarsi preferibilmente entro il …”) né in riferimento al superamento
del termine di scadenza (dicitura “da consumarsi entro il …”) di cui al citato
art. 10 del D.Lgs. n. 109 del 1992.
Quanto al primo punto è la stessa norma
(art. 10, comma 1) a chiarire che il termine minimo di conservazione è la data
fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate
condizioni di conservazione.
Di conseguenza, poiché la perdita delle
proprietà specifiche (fragranza, morbidezza, consistenza, odore, sapore,
sapidità, retrogusto, ecc. …) si risolve nel semplice impoverimento delle
caratteristiche che rendono il prodotto appetibile e particolarmente gradito al
consumatore, ma non significa degenerazione del prodotto stesso nei sensi
richiesti dalla legge n. 283 del 1962 per la configurabilità delle
contravvenzioni di cui alle lettere “a-c-d” dell’art. 5, se ne deve inferire che
il superamento di detta data, non incidendo sull’igiene e sulla commestibilità
dell’alimento, resta di per sé indifferente per il diritto penale e non
autorizza l’equiparazione di cui si tratta.
Naturalmente nulla toglie che
non solo dopo (in rapporto al tempo trascorso) ma anche prima di detta data, per
inadeguatezza delle condizioni di conservazione o per altra causa, l’alimento
possa aver subito alterazioni o degradazioni; si tratta però di eventi che, per
aver rilevanza penale, devono essere dimostrati in concreto con i normali mezzi
di prova: prime – fra tutti – le analisi chimiche e microbiologiche.
Quanto
al secondo punto, le conclusioni non possono essere sostanzialmente diverse; vi
è infatti solo da aggiungere che, vertendosi in questo caso in tema di prodotti
alimentari molto deperibili (art. 3, lett. “d”, del D.Lgs.), non più consumabili
dopo la data di scadenza (art. 10, comma 2) e non più commerciabili dal giorno
successivo a tale data (art. 10, comma 7), è più probabile – anche se non certo
– che a seguito del superamento del termine essi risultino deperiti o alterati.

Ma anche tali eventi, inquadrabili se del caso nelle ipotesi di reato
dell’art. 5 della legge n. 283 del 1962, devono essere provati in concreto.

Di per sé, invero, la messa in vendita di prodotti alimentari dopo la
scadenza del termine di consumazione, costituisce comportamento vietato a norma
dell’art. 10, comma 7; un comportamento cioè che, in quanto tale, integra
semplicemente un illecito amministrativo a mente del successivo art. 18, comma
1.
8 – Discende da quanto esposto che erroneamente la Corte d’Appello di
Catania ha ravvisato nella condotta del Timpanaro, in narrativa descritta, la
contravvenzione prevista dall’art. 5, lett. “b”, della legge n. 283 de 1962,
mentre la condotta stessa come ritenuto in primo grado dal Pretore di Acireale
potrebbe configurare soltanto illecito amministrativo.
In accoglimento del
secondo motivo di ricorso, e assorbimento del terzo, la sentenza impugnata deve
essere pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non è preveduto come
reato.
Gli atti vanno trasmessi per quanto di competenza all’autorità
sanitaria locale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza perché il fatto non è
preveduto come reato. Dispone la trasmissione degli atti alla U.S.L. di Catania
per i provvedimenti di sua competenza.
Così deciso in Roma il 27 settembre
1995.

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